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PDL 2118

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2118



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE LAURENTIIS

Disciplina dell'attività di relazione, per fini non istituzionali o di interesse generale, svolta nei confronti dei membri delle assemblee legislative e dei responsabili degli organismi amministrativi

Presentata il 10 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'attività cosiddetta di «lobbying» attualmente è riscontrabile in gran parte dei Paesi di democrazia parlamentare e si è notevolmente evoluta come metodo di gestione delle relazioni. Ad oggi è sempre più chiara la sua azione di rappresentanza politica degli interessi sociali organizzati in nome del pluralismo.
      La sua crescente importanza è strettamente legata a una fase storica centrata sulla riclassificazione dei rapporti tra Stato e società civile.
      L'assenza di una regolamentazione su un'attività così delicata, quale è quella di relazione tra soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, è stata e può essere causa di fraintendimenti.
      L'attività di lobbying non è disciplinata nell'ordinamento italiano a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti e, in particolare, in quello statunitense dove è vigente un'apposita legislazione in materia; anche presso il Parlamento europeo è stata prevista l'attività di lobbying.
      Considerato lo stretto rapporto esistente tra istituzioni e sistema dei soggetti portatori degli interessi, il corretto dispiegamento dello stesso potrà contribuire a realizzare nelle istituzioni rappresentative un confronto aperto e informato, atto a individuare e a rispondere alle esigenze della società.
      Con la presente proposta di legge si intende disciplinare un fenomeno che, pure gravato da pesanti sospetti, si configura come idoneo al raggiungimento di soluzioni sempre più confacenti alla realtà del mondo politico, amministrativo ed economico.
      La regolamentazione di tale settore diventa necessaria, in una società complessa, come quella contemporanea, dove non si può ignorare che la valutazione delle singole scelte politiche non può prescindere da un'attenta analisi dei legittimi interessi
 

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«parziali» coinvolti, di cui sono portatori di volta in volta specifiche categorie professionali, soggetti imprenditoriali e sociali.
      La regolamentazione delle attività di relazione è espressione del principio di liceità ed esige che si svolga in piena trasparenza, all'interno di un sistema che preveda specifici controlli.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce l'attività di rappresentanza di interessi ed i princìpi a cui essa deve attenersi.
      L'articolo 2 prevede l'obbligo di iscrizione in appositi registri - istituiti presso gli Uffici di Presidenza delle due Camere - per i soggetti che intendono svolgere l'attività di relazione e fissa i limiti posti all'attività stessa e ai soggetti che la esercitano.
      L'articolo 3 elenca le relazioni che i soggetti iscritti nei registri devono presentare per fare in modo che vengano dettagliatamente indicati: le finalità, i contenuti e gli obiettivi dell'attività di relazione svolta, unitamente all'elenco dei clienti assistiti.
      Sono previsti, inoltre: l'istituzione della Commissione per le verifiche che si avvale di una segreteria tecnica costituita da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, se necessario, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (articolo 4); la verifica delle relazioni (articolo 5), le sanzioni (articolo 6), l'accreditamento degli operatori portatori di interessi e dei responsabili di relazioni istituzionali (articolo 7); le modalità attraverso cui si svolge la tutela dell'interesse (articolo 8).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione dell'attività di relazione).

      1. Ai sensi della presente legge, per «attività di relazione» si intende l'attività finalizzata, in modo diretto e con riguardo a specifici provvedimenti, a rappresentare posizioni, interessi, richieste ed esigenze propri, ovvero di uno o più committenti o datori di lavoro, nei confronti delle Camere, del Governo, della pubblica amministrazione, delle autorità garanti e delle agenzie di settore, delle regioni e degli enti locali.
      2. Le attività di cui al comma 1 devono attenersi a criteri di trasparenza ed essere svolte nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge, attraverso qualsiasi mezzo, ivi compresi proposte, suggerimenti, studi, ricerche e analisi scritte, orali o su mezzi informatici.

Art. 2.
(Istituzione dei registri; obbligo di iscrizione).

      1. Sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i registri delle persone, delle associazioni e delle società che svolgono, per fini non istituzionali o di interesse generale, attività di relazione con i membri delle assemblee legislative e con i responsabili degli organismi amministrativi, attraverso proposte, suggerimenti e richieste intesi a perseguire, con l'attività legislativa o amministrativa, interessi di gruppi, di categorie e di imprese.
      2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di cui al comma 1 sono tenuti a iscriversi nei relativi registri. Allo stesso obbligo soggiacciono le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i

 

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rapporti con i parlamentari e con i pubblici amministratori.
      3. Le attività di cui al comma 1 non possono essere svolte, nei tre anni successivi alla cessazione del mandato parlamentare, dell'incarico ovvero dell'ufficio ricoperto, dai membri delle Camere e da presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione, ovvero approvazione di nomina, è demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli Ministri; da presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrono lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; da presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali degli enti o degli istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di 700.000 euro; da direttori generali delle aziende autonome dello Stato. L'incompatibilità di cui al presente comma si applica altresì nei confronti degli iscritti all'Associazione della stampa parlamentare.
      4. Nei registri di cui al comma 1 devono essere annotati:

          a) nome, indirizzo, numero telefonico, sede di affari principale della persona fisica o associazione o società e dei rispettivi rappresentanti o amministratori che svolgono le attività di cui al comma 1;

          b) composizione del capitale sociale, nel caso di società di capitali;

          c) descrizione dell'attività che il soggetto iscritto intende svolgere e indicazione dei relativi metodi e mezzi che intende impiegare;

          d) elenco dei clienti per i quali si intende agire;

          e) descrizione dell'attività svolta da ogni singolo cliente.

 

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Art. 3.
(Relazioni dei soggetti iscritti nei registri).

      1. Entro due mesi dall'inizio di ogni singola attività, gli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata relazione che indica le finalità della loro azione, le persone contattate e da contattare e i mezzi che si intendono impiegare.
      2. Entro due mesi dalla conclusione di ogni singola attività, gli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata relazione che dà conto dell'attività svolta nonché degli obiettivi conseguiti e che indica le persone contattate e i mezzi impiegati.
      3. Alla fine di ogni anno gli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata relazione contenente l'elenco dei clienti assistiti con le eventuali variazioni intervenute, l'elenco dei dipendenti o dei collaboratori che hanno partecipato all'attività, l'elenco delle persone contattate, l'indicazione dei settori di intervento e l'elenco di tutte le attività svolte.

Art. 4.
(Istituzione della Commissione per le verifiche).

      1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le verifiche, composta da cinque membri, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente della Corte di cassazione e dal Presidente del Consiglio di Stato, con compiti di controllo sulle attività di cui all'articolo 1.
      2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale di una segreteria tecnica costituita

 

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da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, se necessario e su richiesta della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, da personale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previe opportune intese con le rispettive Presidenze, nonché da personale di altre amministrazioni pubbliche.

Art. 5.
(Verifica delle relazioni).

      1. I registri di cui al comma 1 dell'articolo 2 e le relazioni presentate dai soggetti iscritti nei registri medesimi ai sensi dell'articolo 3 sono pubblici.
      2. La Commissione per le verifiche di cui all'articolo 4 ha compiti di controllo sui registri e di verifica, ove ritenuto opportuno, sulle relazioni presentate dagli iscritti, in ordine alla loro veridicità e completezza, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati al riguardo. La Commissione per le verifiche provvede alla fine di ogni anno a redigere una relazione complessiva su tutte le attività svolte dagli iscritti nei registri. Tale relazione è pubblica.

Art. 6.
(Sanzioni).

      1. In caso di omessa iscrizione nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 10.000 euro.
      2. Nei confronti degli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2 che depositano una delle relazioni previste dall'articolo 3 in modo incompleto, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a 30.000 euro.
      3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo è altresì dichiarata, nei confronti dei soggetti responsabili, l'inabilitazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1.

 

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      4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono comminate dagli organi competenti, ai quali la Commissione per le verifiche di cui all'articolo 4, previa autorizzazione degli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, trasmette gli atti quando ne ricorrono gli estremi.

Art. 7.
(Accreditamento degli operatori portatori di interessi e dei responsabili di relazioni istituzionali).

      1. Le persone, le associazioni e le società iscritte nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2, che svolgono, per fini non istituzionali o di interesse generale, attività di relazione con i membri delle assemblee legislative allo scopo di fornire informazioni ai parlamentari nel quadro del loro mandato parlamentare, nell'interesse proprio o di terzi, possono chiedere agli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di essere accreditate presso il Parlamento.
      2. L'accreditamento previsto dal comma 1 implica la concessione di un permesso di accesso di durata massima di due anni solo per coloro che svolgono continuativamente un'attività di relazioni istituzionali. A tutti gli altri soggetti può essere concesso un permesso della durata massima di sei mesi.
      3. I soggetti accreditati ai sensi dei commi 1 e 2 non possono vantare alcun rapporto istituzionale con il Parlamento nelle relazioni con i terzi.

Art. 8.
(Modalità di tutela dell'interesse).

      1. I soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 possono accedere ai locali del Parlamento, salvo eventuali restrizioni, e possono seguire per via telematica le sedute delle Commissioni parlamentari di loro specifico interesse, secondo le modalità disciplinate dai Regolamenti delle Camere.

 

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I medesimi soggetti possono altresì accedere agli uffici delle Camere per chiedere informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro specifico interesse ovvero all'organizzazione procedurale dei lavori del Parlamento.
      2. Al fine di svolgere presso il Parlamento la loro attività professionale, i soggetti accreditati possono chiedere di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari.
      3. I soggetti accreditati devono tenere un comportamento conforme al ruolo e alle funzioni del Parlamento e dei suoi membri. In particolare, è fatto loro divieto di esercitare, nei confronti dei parlamentari, qualsiasi forma di pressione tale da incidere sulla libertà personale di giudizio e di voto dei medesimi parlamentari.
      4. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, cui i parlamentari sono tenuti a comunicare fatti che possono concretare violazione delle norme di comportamento ai sensi del comma 3 del presente articolo, valutata la sussistenza della violazione, possono comminare al responsabile sanzioni correlate alla gravità della stessa, quali il richiamo formale, la sospensione temporanea o la revoca dell'iscrizione nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2.


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