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PDL 2119

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2119



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE LAURENTIIS

Istituzione della provincia di Avezzano

Presentata il 10 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La prima proposta di legge per l'istituzione della provincia di Avezzano risale al secolo scorso e precisamente al 1920, anno in cui venne presentata dall'onorevole Camillo Corradini, deputato della Marsica e Sottosegretario agli interni. Negli anni 1926-1927, quando il fascismo creò nuove province (mentre venivano soppresse le sottoprefetture, tra cui quelle di Avezzano) fu fatto un altro tentativo, interessando direttamente il Capo del Governo. Analogo tentativo fu rinnovato, anche questo senza successo, negli anni 1931-1932. Nel secondo dopoguerra e precisamente nel 1946, si mossero, all'unisono, per questo obbiettivo Benedetto Croce, l'onorevole Morelli e l'onorevole Lussu, anche se lo scopo principale era rivolto al «ripristino della regione marsa» e solo subordinatamente alla istituzione della provincia. Purtroppo, però, non si ottennero né la prima né la seconda. Nel 1957 ci provò il senatore della Marsica, professor Angelo Tirabassi, con il suo disegno di legge atto Senato n. 2248 mentre nel 1974 fu il senatore Domenico Buccini, anche lui senatore della Marsica, a riproporre la questione in Parlamento con la presentazione di un nuovo progetto di legge.
      Con il sopraggiungere della IX legislatura venne presentata una proposta di legge di iniziativa popolare, anch'essa tendente alla istituzione della provincia di Avezzano. In questo progetto di legge, presentato il 12 giugno 1986 e sottoscritto da ben 52.726 cittadini su un totale di 82.713 votanti (63,7 per cento), si evidenziava come la Marsica avesse definito una propria particolare identità sia sotto il profilo economico che su quello sociale. Nella relazione introduttiva alla proposta di legge è scritto infatti che «(...) La Marsica racchiude nel suo territorio una popolazione che per il suo numero e la sua attività economica è altamente rilevante nel contesto provinciale; i suoi abitanti, infatti, incidono per il 42,6 per cento sulla popolazione dell'intera provincia aquilana e forniscono all'agricoltura il 59,4 per cento, all'industria il 43,6 per cento ed ai servizi il 37 per cento degli attivi - nei rispettivi settori - di tutta la provincia». E ancora si sottolineava come «la superficie territoriale della Marsica, con i suoi 190.577 ettari, copre il 37,9 per cento dell'intera provincia de L'Aquila».
      Si faceva riferimento, quindi, già dal lontano 1986 a quel «processo che si è manifestato e si manifesta soprattutto con
 

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l'incremento delle relazioni tra diversi comuni marsicani sul piano delle infrastrutture civili e sociali, degli scambi e degli intrecci di iniziative produttive, commerciali e di servizio. Tutto questo fervore di attività ha creato intorno al polo trainante di Avezzano un vero e proprio sistema integrato, la cui specificità appare con tutta evidenza, poiché si colloca come un sottosistema pienamente autonomo nel contesto regionale».
      L'anno successivo, il 1987, sulla spinta di questa iniziativa delle popolazioni marsicane, il consiglio regionale dell'Abruzzo, nella seduta del 7 luglio 1987, espresse, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, parere favorevole al progetto di legge, trasmesso poi alla Camera dei deputati per i successivi adempimenti.
      Anche nella XIII legislatura sono state presentate alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica iniziative per l'istituzione di cinque nuove province e tutte richiamavano gli adempimenti procedurali previsti dall'articolo 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142, successivamente abrogata dall'articolo 274 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adempimenti che sono stati puntualmente rispettati.
      Lo stesso articolo, poi, conferiva al Governo la delega per l'istituzione di nuove province che avessero ottenuto le delibere dei comuni entro il 31 dicembre 1989 e i pareri delle regioni interessate entro il 13 dicembre 1990. Tali delibere e il prescritto parere sono stati prodotti, rispettivamente dai comuni della Marsica e dalla regione Abruzzo, nei termini indicati dal citato articolo 63 e consegnati al Ministero dell'interno.
      In maniera analoga, nella XIV legislatura sono stati presentati diversi progetti di legge volti all'istituzione della provincia di Avezzano (atto Camera n. 1384; atti Senato n. 707 e n. 1362), senza conseguire alcun esito.
      Con la XV legislatura si ripropone, più forte che mai, l'esigenza di un nuovo soggetto istituzionale per la Marsica. La proposta di legge si muove proprio nella direzione indicata dalle popolazioni della Marsica. Sono tanti i soggetti sociali, economici e culturali che si stanno prodigando in tutti i modi per raggiungere questo importante traguardo istituzionale. Nella proposta di legge vengono indicate altre due finalità: quella di rafforzare l'autonomia dei comuni marsicani in omaggio al principio di sussidiarietà tante volte invocato ma puntualmente disatteso, e quella di realizzare quel riequilibrio territoriale all'interno della regione Abruzzo, nello spirito indicato dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
      Da più parti, per giustificare la mancata attuazione legislativa, è stato invocato il criterio demografico che richiede una popolazione di almeno 200.000 abitanti per l'istituzione di una nuova provincia. Va ricordato, a questo proposito, che lo stesso relatore della legge n. 142 del 1990, senatore Guzzetti, riferendosi a tale criterio, definì elastica la previsione legislativa secondo la quale il criterio demografico «di norma non deve essere inferiore ai 200.000 abitanti». Infatti, nel dibattito parlamentare che ne seguì, si sottolineò l'importanza di un altro criterio ugualmente importante e significativo per istituire nuove province, e cioè quello territoriale. Nel caso di Avezzano, infatti, siamo in presenza di aree montane interne interessate da forti flussi migratori che non fanno coincidere appieno il requisito demografico con quello territoriale.
      Per quanto riguarda la popolazione, va sottolineato un altro elemento: nel 1951, la popolazione residente nella Marsica era di 145.435 unità. Il grave fenomeno dell'emigrazione provocò a questo territorio una perdita di ben 20.000 unità. Nel 1981, infatti, la popolazione era scesa a 121.116 abitanti. Sempre nella Marsica, infine, negli anni 1951-1981, si registrò un saldo attivo tra nascite e morti di circa 30.000 unità. Senza il fenomeno dell'emigrazione, è del tutto evidente che oggi la popolazione marsicana supererebbe i 200.000 abitanti.
      Ma al di là del criterio demografico, possiamo invocare nel nostro caso l'articolo 133 della Costituzione che in tutto questo
 

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processo mette al centro della questione le «iniziative dei comuni» rispetto alle quali lo stesso parere della regione costituisce un semplice adempimento procedurale.
      In altre parole, il criterio «elastico» della popolazione e quello del riequilibrio territoriale possono essere validi solo nella misura in cui si sviluppa, per iniziativa dei comuni, un processo di aggregazione che passa attraverso l'intensificarsi delle relazioni tra quei comuni che insistono su una determinata porzione del territorio.
      Nel dibattito che si è svolto alla Commissione affari costituzionali nella XIII legislatura, e precisamente l'8 marzo 2001, il relatore della proposta di legge recante istituzione della provincia di Avezzano, onorevole Giovanni Crema, rimarcava un aspetto molto importante di tutta questa vicenda legislativa e cioè che la Marsica va sempre più definendo una sua propria identità sia per il suo profilo economico che per quello sociale. La nuova provincia avrebbe, infatti, una estensione analoga rispetto a quelle di Pescara, Chieti e Teramo, mentre la parte residua del territorio aquilano avrebbe pur sempre il territorio di gran lunga più esteso della regione Abruzzo. Oggi tutti possono constatare come le dinamiche del processo di crescita della realtà marsicana si manifestano soprattutto attraverso l'incremento delle relazioni tra i comuni che insistono sul suo territorio. Questo aspetto ci invita a riflettere su una esigenza sempre più avvertita dalle nostre popolazioni e cioè che la governabilità di una comunità civile come quella italiana debba essere necessariamente diffusa ed articolata, nel rispetto delle autonome scelte dei cittadini. Sono loro, come nel caso dei marsicani, che hanno più volte indicato nella nuova provincia di Avezzano il livello di governo locale idoneo a guidare in modo coordinato e compiuto i processi di evoluzione e di crescita, nonché le tendenze economiche e sociali in atto. E questo risulta tanto più necessario proprio nel momento in cui alla provincia il nostro ordinamento assegna competenze ben precise nella gestione del territorio, anche nei suoi aspetti che investono la progettazione e la pianificazione.
      Si ritiene, ora, che i tempi siano maturi per riconoscere ad Avezzano e a tutta la Marsica lo status di provincia, proprio in omaggio a quel sentimento federalista, sempre più diffuso nel nostro Paese, che vuole esaltare le autonomie locali nelle loro specificità culturali, economiche e sociali. Come legislatori abbiamo il dovere di far sì che l'azione amministrativa si adegui ai bisogni della vita sociale, per meglio corrispondere ad una richiesta, ripetutamente espressa dalle popolazioni interessate, che vuole riunificare in un nuovo soggetto istituzionale un territorio come la Marsica che, per la sua storia e per la sua cultura, ha già acquisito nel corso dei secoli una chiara e originale identità.
      L'articolo 1 della proposta di legge prevede l'istituzione della provincia di Avezzano e l'individuazione dei comuni che ne fanno parte.
      L'articolo 2 indica gli adempimenti a carico della provincia de L'Aquila, che devono essere effettuati da un commissario ad acta, e i tempi per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Avezzano.
      L'articolo 3 dispone in merito alle tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali per l'elezione dei consigli delle province de L'Aquila e di Avezzano.
      L'articolo 4 dispone circa i provvedimenti necessari per l'istituzione nella nuova provincia degli uffici periferici dello Stato.
      L'articolo 5 demanda al Ministero dell'interno la quantificazione delle risorse finanziarie che saranno devolute alla provincia di Avezzano.
      L'articolo 6 stabilisce che gli atti e gli affari amministrativi pendenti relativi ai cittadini residenti nei comuni della nuova provincia sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Avezzano.
      L'articolo 7, infine, reca la data di entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la provincia di Avezzano nell'ambito della regione Abruzzo, con capoluogo Avezzano.
      2. La provincia di Avezzano è costituita dai comuni di Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.

Art. 2.

      1. La provincia de L'Aquila, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini della conseguente ripartizione, da effettuare con apposite deliberazioni di giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario ad acta nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
      3. Le prime elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Avezzano hanno luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo dei medesimi organi hanno luogo in concomitanza con il rinnovo degli organi

 

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provinciali del restante territorio dello Stato.
      4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Avezzano, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 3.

      1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali per le elezioni dei consigli delle province de L'Aquila e di Avezzano, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 4.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Avezzano degli uffici periferici dello Stato, tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
      3. Il Ministro delle infrastrutture delega la regione Abruzzo a provvedere al reperimento e all'adattamento degli edifici necessari per il funzionamento degli uffici statali, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia

 

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di Avezzano per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale de L'Aquila, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in correlazione all'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
      2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi della nuova provincia ed il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia de L'Aquila, dei fondi di spettanza della provincia di Avezzano.

Art. 6.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia de L'Aquila e relativi a cittadini e ad enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Avezzano.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    


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