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PDL 2135

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2135



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FEDI, BUCCHINO, GIANNI FARINA

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri

Presentata il 17 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Circa 1.200 lavoratori del Ministero degli affari esteri - la maggior parte di essi cittadini italiani o comunitari - non hanno la facoltà di esercitare liberamente i loro diritti sindacali.
      Questi lavoratori non sono destinatari della contrattazione collettiva e non possono eleggere le rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
      La Costituzione della Repubblica italiana garantisce ai lavoratori, indipendentemente dalla natura del loro contratto di lavoro, la possibilità di partecipare alla vita sindacale e di eleggere le proprie rappresentanze sindacali.
      In occasione delle ultime elezioni delle RSU, su un contingente di oltre 2.500 impiegati a contratto, solo il 50 per cento circa ha avuto il diritto di partecipare attivamente e passivamente alla elezione di propri rappresentanti sindacali.
      L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), infatti, ha determinato che solo i destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) possono partecipare alle elezioni delle RSU, escludendo pertanto dal diritto di voto gli impiegati in possesso di un contratto regolato dalla legge locale.
      Tale grave discriminazione, in stridente contrasto con i princìpi costituzionali - articolo 3 della Costituzione - e con i princìpi comunitari, non tiene conto dello spirito del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (attualmente decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), con il quale il legislatore ha inteso garantire la partecipazione di tutti i lavoratori alle consultazioni
 

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per le RSU, e del dettato dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 11 della legge 23 aprile 2003, n. 109, il quale recita: «Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito (...) dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura».
      Con la presente proposta di legge anche il personale a contratto, regolato dalla legge locale, avrà il diritto di partecipare attivamente e passivamente all'elezione dei propri rappresentanti sul posto di lavoro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

      1. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 50-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

      1. Nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:

          «Art. 50-bis. - (Personale delle rappresentanze diplomatiche e degli istituti italiani di cultura). - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale».


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