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PDL 2137

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2137



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPOTOSTI

Norme a tutela dei diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene sul lavoro

Presentata il 17 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - I fenomeni degli infortuni e delle morti sul lavoro, nonché delle malattie derivate molto spesso dalle pessime condizioni di lavoro, continuano ad assumere in Italia, purtroppo, proporzioni eccessive e allarmanti, come ci dimostrano non solo i recenti fatti di cronaca, ma anche i dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); basti pensare che solo nel corso del 2005 si è assistito ad una media di tre morti al giorno a causa di incidenti sul lavoro: nello specifico, 1.200 morti su un totale di 940.000 infortuni.
      Dunque rimane alto il numero degli incidenti mortali, con cifre che oscillano tra i 1.200 e i 1.400 casi annui. Tutto ciò nonostante l'esistenza di una legislazione completa e dettagliata in materia fin dagli anni cinquanta, il cui provvedimento più noto è il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che, anche tramite i suoi successivi aggiornamenti, dà attuazione alle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
      Purtroppo, in numerosi procedimenti penali per reati connessi alla violazione di norme di prevenzione, l'imputato chiede di patteggiare la pena limitando così le conseguenze a proprio carico, senza tuttavia neppure offrire le garanzie di una rimozione delle cause di danno. Per questo la presente proposta di legge si pone i seguenti obiettivi: condizionare l'ammissione alla procedura di patteggiamento alla rimozione della situazione di
 

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pericolo e all'avvenuto risarcimento del danno (oppure, per evitare possibili speculazioni, equiparare al risarcimento del danno l'offerta reale di una somma ritenuta congrua da parte del giudice); completare l'apparato sanzionatorio con riferimento a sanzioni aggiuntive di carattere amministrativo e all'applicazione obbligatoria, in casi determinati, di pene accessorie particolarmente efficaci, quali l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
      La presente proposta di legge intende rendere più efficace l'applicazione del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, prevedendo maggiori controlli e più rigorosi procedimenti in materia di prevenzione e di repressione dei reati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Repressione delle condotte limitatrici dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

      1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o a limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si applicano, su ricorso del rappresentante per la sicurezza che vi ha interesse, le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Condizioni di ammissibilità alla procedura di applicazione della pena su richiesta).

      1. In tutte le ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, quando ciò riguarda la sicurezza e igiene sul lavoro, l'ammissione alla procedura è comunque condizionata alla dimostrazione che la situazione di danno o di pericolo è stata rimossa.
      2. Qualora sia stata ammessa, nella procedura di cui al comma 1, la costituzione di parte civile o l'intervento di organizzazioni sindacali, deve essere acquisito anche il loro parere in ordine alla effettiva eliminazione delle situazioni di cui al medesimo comma 1.
      3. In ogni caso, qualora vi sia costituzione di parte civile, la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale può essere accolta solo se è dimostrato l'avvenuto risarcimento del danno o dell'offerta formale di risarcimento, in misura che il giudice ritiene congrua.

 

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Art. 3.
(Sanzioni aggiuntive e pene accessorie).

      1. Per tutti i reati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro per i quali è prevista anche la pena detentiva, deve essere comminata, in aggiunta alle sanzioni penali specificamente previste, anche la sospensione per due anni dei benefìci contributivi eventualmente goduti dall'azienda responsabile.
      2. Alla condanna del datore di lavoro o del dirigente per il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi, commesso in violazione di norme, generali o specifiche, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, consegue l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 32-bis e 32-ter del codice penale.


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