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PDL 2144

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2144



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NACCARATO

Disposizioni in materia di adeguamento dei trattamenti pensionistici dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti

Presentata il 18 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta ad impegnare il Parlamento italiano a prendere in considerazione la situazione in cui versano i reduci di guerra che soffrono di gravi invalidità: abbiamo conosciuto, in questi anni, molti periodi di congiuntura che hanno messo a dura prova l'economia del Paese e che, spesso, ci hanno impedito di affrontare con l'attenzione necessaria una revisione globale e definitiva dei trattamenti pensionistici di guerra.
      Oggi, di fatto, l'analisi della materia impone di immaginare non un adeguamento ma la sua revisione, e anche la correzione di alcuni errori d'impostazione finora commessi, per evitare che, dopo sessanta anni dalla fine della guerra, si debba ancora rispondere in modo precario alle pressanti e legittime richieste degli invalidi più gravemente colpiti.
      Nell'esame del provvedimento non potremo non avviare una seria riflessione e porci delle domande sul come, e in quale misura, il Paese ha fin qui provveduto a lenire le conseguenze della guerra, almeno per quanto attiene al risarcimento dei danni fisici e morali degli invalidi di guerra. Per questo, nella presente proposta di legge sono contenute specifiche disposizioni che interessano anche i superstiti dell'invalido, affinché si possa provvedere a lenire le conseguenze della guerra anche rispetto a quanti hanno primariamente assunto il carico dell'assistenza del reduce che ha subito mutilazioni e conseguenti invalidità.
      Pertanto, proprio ai maggiormente colpiti la presente proposta si rivolge con l'aumento percentuale di talune voci del loro trattamento pensionistico e con l'introduzione di una più favorevole valutazione del risarcimento dovuto in relazione alla gravità di talune invalidità e per gli effetti da esse derivanti. Inoltre, come riflesso, essa mira a migliorare il trattamento riservato
 

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alle vedove e agli orfani dei caduti e dei grandi invalidi.
      Nel merito della proposta in esame, si rileva, poi, lo sforzo di contenere i miglioramenti economici, in considerazione della situazione economica in cui versa il Paese - miglioramenti che, di certo, non tengono conto del perduto potere d'acquisto intervenuto in venticinque anni dall'ultimo provvedimento legislativo emanato in materia - ma che, tuttavia, non può ignorare le esigenze di una benemerita categoria e, soprattutto, quelle di un centinaio circa di pluriminorati, i quali vivono le drammatiche conseguenze che la cecità comporta quando è accompagnata dalla mancanza degli arti superiori, dalla sordità o dalla mancanza di un arto; situazioni, quelle ora elencate, che solo simbolicamente sono state rivalutate dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422.
      Esaminiamo, dunque, articolo per articolo, i contenuti della presente proposta di legge.
      Con l'articolo 1, si prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2007, un aumento del 20 per cento dell'assegno di superinvalidità, riservato ai soli grandi invalidi. Si tratta di un assegno di cui fruivano, al 31 dicembre 2005, 7.000 soggetti circa, ovvero i colpiti da cecità, amputazione dei quattro arti, tetraplegia, e via via fino alla sordità bilaterale assoluta.
      Con l'articolo 2, si propone un aumento del 20 per cento dell'assegno per cumulo d'infermità di cui fruivano, al 31 dicembre 2005, circa 3.000 grandi invalidi, assegno dovuto per la coesistenza di una o più invalidità aggiuntive a quella principale.
      Con l'articolo 3, s'intende novellare l'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, per dare a categorie bisognose di una particolare e continua assistenza, segnate dalla coesistenza delle più gravi infermità, un più equo risarcimento degli indescrivibili disagi da essi quotidianamente vissuti. Stiamo parlando di uomini colpiti da due o più gravissime superinvalidità: ciechi amputati degli arti superiori, ciechi amputati degli arti inferiori, ciechi amputati dei quattro arti, ciechi monoamputati. Ve n'è quanto basta per intuire, una volta posti di fronte a situazioni così drammatiche, di totale perdita persino della più elementare autosufficienza, come sia nostro dovere provvedere nel modo e nella misura tali da permettere, nei confronti dei più gravi, la diuturna presenza al loro fianco di almeno quattro persone che si avvicendino fino a coprire le ventiquattro ore del giorno: si dovrà trattare ovviamente di persone scelte e retribuite dall'invalido stesso, vista la delicatezza del rapporto che deve tra loro instaurarsi. Si tratta di circa 130 pluriminorati.
      Con l'articolo 4, si prevede che al decesso della vedova del grande invalido l'assegno supplementare, dalla stessa fruito in vita, sia esteso in favore degli orfani minorenni, degli orfani totalmente inabili e degli orfani maggiorenni, purché frequentino l'università o istituti equiparati.
      Con l'articolo 5, al fine di sollevare la famiglia del grande invalido dal disagio economico in cui viene a trovarsi improvvisamente al suo venir meno, si prevede la corresponsione, in favore del coniuge superstite o, in sua assenza, in favore degli orfani, come richiamati dal precedente articolo 4, di una annualità del trattamento complessivo percepito in vita dal dante causa, decurtato dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.
      Con l'articolo 6, si istituisce un assegno integrativo pari al 50 per cento dell'assegno di cumulo, purché vicariante, percepito in vita dal grande invalido, in favore del coniuge superstite o degli orfani, quale riconoscimento della maggiore assistenza prestata al dante causa. Trattasi di mutilazioni ed infermità definite vicarianti in quanto lesive della già scarsa autonomia della persona affetta da cecità bilaterale assoluta (ad esempio la sordità, l'amputazione di arti superiori o inferiori ed altre diverse mutilazioni).
      L'articolo 7 riconosce, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente, che dimostri di aver provveduto gratuitamente, negli ultimi cinque anni di vita, all'assistenza del grande invalido, il trattamento di reversibilità.
 

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Tanto si propone come atto di doverosa riconoscenza nei confronti di chi ha, a questo fine, dedicato almeno cinque anni della propria esistenza per puro spirito di solidarietà.
      Con l'articolo 8, si estendono i miglioramenti economici, di cui agli articoli 1, 2 e 3, ai grandi invalidi per servizio, come previsto dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13. Tanto appare necessario onde evitare interpretazioni riduttive della citata legge.
      Con l'articolo 9, si valuta in 36 milioni di euro l'onere finanziario della presente proposta di legge, per ciascuno degli anni 2007-2009. In merito, va sottolineato che, stante l'età dei destinatari del provvedimento in parola, la cui diminuzione si aggira intorno al 16 per cento annuo, l'onere sopra indicato è soggetto ad una inevitabile riduzione.
      Onorevoli Colleghi, in chiusura della presente relazione colgo l'occasione per formulare l'auspicio che l'approvazione della presente proposta di legge possa costituire un significativo segno di solidarietà e di rispetto delle esigenze di coloro che, a causa della guerra, hanno subìto le mutilazioni e le invalidità più gravi e penalizzanti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Nuovi importi degli assegni

di superinvalidità).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli assegni di superinvalidità in atto previsti dalla tabella E, annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento.

Art. 2.
(Nuovi importi degli assegni per cumulo di infermità).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli assegni per cumulo di infermità in atto previsti dalla tabella F, annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento.

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656).

      1. L'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - (Indennità aggiuntiva per i grandi invalidi di guerra). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, per fare fronte alle particolari necessità di assistenza delle categorie di grandi invalidi di seguito indicate, è corrisposta loro una speciale indennità aggiuntiva, non reversibile, nelle seguenti misure mensili:

          a) euro 5.200 in favore dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale

 

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assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, nonché dei grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica o funzionale dei quattro arti fino al limite della perdita delle due mani e dei due piedi insieme;

          b) euro 2.500 in favore dei grandi invalidi ascritti alla lettera A), numero 1), della tabella E annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordità assoluta e permanente, oppure insorta posteriormente all'evento invalidante;

          c) euro 1.500 in favore dei grandi invalidi ascritti alla lettera A), numero 1), della tabella E annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 che abbiano riportato per causa di guerra anche la perdita di un arto fino al limite di una mano o di un piede o la sua perdita funzionale.

      2. L'indennità speciale di cui al comma 1 è cumulabile con l'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dall'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
      3. In caso di coesistenza sul medesimo soggetto, di due o più plurinvalidità di cui al comma 1, le indennità medesime sono tra loro cumulabili».

Art. 4.
(Estensione dell'assegno supplementare).

      1. I figli maggiorenni totalmente inabili, di cui all'articolo 45 del testo unico delle

 

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norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno diritto a percepire anche l'assegno supplementare di cui all'articolo 38, quarto e quinto comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, a prescindere dalle condizioni previste a carico del coniuge superstite.
      2. L'assegno supplementare di cui al comma 1 spetta, altresì, agli orfani minorenni nonché agli orfani maggiorenni, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età che risultino essere iscritti all'università o ad istituti superiori equiparati.

Art. 5.
(Trattamento speciale in favore del coniuge e degli orfani dei grandi invalidi di guerra).

      1. Al coniuge superstite del grande invalido di guerra deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o, in sua assenza, agli orfani di cui all'articolo 4, spetta, per la durata di un anno, un trattamento speciale di importo pari a quello complessivo percepito in vita dal dante causa, compresi i relativi assegni accessori, ad eccezione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui al primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Alla scadenza di tale periodo, agli aventi diritto spetta il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente.

Art. 6.
(Reversibilità dell'assegno di cumulo).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, è riconosciuto, in aggiunta al trattamento pensionistico di reversibilità, un assegno integrativo pari al 50 per cento dell'assegno di cumulo percepito in vita dal dante causa a condizione che

 

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l'invalidità che ha dato origine a detto cumulo abbia avuto carattere vicariante con invalidità principale, ai sensi dell'ultimo capoverso della lettera f) dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E, annessi al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Familiare convivente).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente in favore della vedova e degli orfani dei grandi invalidi di guerra è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente che dimostra di avere provveduto gratuitamente, negli ultimi cinque anni di vita, all'assistenza del grande invalido.

Art. 8.
(Estensione dei miglioramenti economici ai grandi invalidi per servizio).

      1. Ai sensi della legge 29 gennaio 1987, n. 13, i miglioramenti economici previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge in favore dei grandi invalidi di guerra si applicano ai medesimi assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio, appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato, nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato. Gli stessi benefìci si applicano anche ai soggetti previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 437, e successive modificazioni.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 36.000.000

 

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di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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