Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 2104

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2104



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARUSO, ACERBO

Disposizioni concernenti la riduzione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento

Presentata il 21 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'attuale contesto storico richiede una non superficiale riflessione sull'esistenza di una forte discrepanza dei livelli di reddito da lavoro dipendente. Il problema è complesso e merita una riflessione articolata a cominciare dagli «stipendi» degli appartenenti alla classe politica. Come il proponente afferma, sostiene e rivendica già da molti anni, appare opportuna una ridefinizione delle somme erogate a vario titolo agli eletti nelle Assemblee legislative, sia a livello nazionale che locale. La presente proposta di legge mira quindi alla riduzione dell'indennità parlamentare al fine di superare quella «distanza tra elettori ed eletti». Essa risponde ad un'esigenza equitativa e perequativa per quello che riguarda il rapporto tra l'indennità parlamentare e i salari, gli stipendi e le pensioni. Del resto, nel momento in cui da più parti si tenta di riaprire il «capitolo» della riforma delle pensioni, l'approvazione della presente proposta di legge rappresenterebbe un atto minimo di coerenza da parte di coloro i quali propongono di aumentare l'età pensionabile, ma a livello personale hanno accesso alla pensione non dopo trentacinque anni di lavoro, ma dopo appena 30 mesi e un giorno di attività parlamentare. Appare infatti giusta un'equa remunerazione del
 

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lavoro parlamentare, molto gravoso e pregno di responsabilità, ma, nondimeno, appare sbagliato e iniquo il conferimento ai parlamentari di una somma pecuniaria elevata come quella attuale. La presente proposta di legge non vuole essere meramente simbolica, ma modificare con equilibrio il quadro legislativo vigente, senza eccedere per difetto. A questo proposito si prevede di confermare il collegamento stipendiale che la legislazione vigente stabilisce con i magistrati di Cassazione riducendo della metà l'indennità spettante ai parlamentari (deputati, senatori e parlamentari europei). Così facendo permane comunque un congruo riconoscimento del loro impegno lavorativo, poiché la somma conferita a titolo di diaria - che è direttamente collegata alla presenza e alla produttività - e quella per le altre spese accessorie restano immutate.
      Si propone, pertanto, di modificare nel senso indicato l'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, abrogando al contempo l'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che - prevedendo una riduzione dell'indennità parlamentare pari al 10 per cento - risulta superato dalla nuova disciplina qui proposta.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole: «non superino il dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «non superino il ventiquattresimo».
      2. Il comma 52 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.


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