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PDL 2198

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2198



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BONIVER, BERTOLINI, CRAXI, FITTO, LUSSANA, MISTRELLO DESTRO, PANIZ, PAOLETTI TANGHERONI, PIZZOLANTE, PRESTIGIACOMO, RAVETTO, SANTELLI

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente l'uso di mezzi atti a ostacolare il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico

Presentata il 31 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, proibisce l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.
      La presente proposta di legge sopprime le parole: «senza giustificato motivo» rendendo, di fatto, impossibile e, quindi, sanzionato l'uso di qualsiasi mezzo o indumento che renda difficoltoso il riconoscimento della persona.
      Si vuole inoltre modificare la disposizione dell'articolo 5, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, prevedendo anche il divieto di circolare in pubblico indossando indumenti o copricapo che non consentono il riconoscimento della persona.
      La presente proposta di legge è di elementare buon senso e obbedisce ai princìpi fondamentali propri di uno Stato
 

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democratico laico e liberale che garantisce la piena libertà religiosa, con il solo limite del rispetto delle regole stabilite dal nostro ordinamento, come espressamente indicato dall'articolo 8 della Costituzione.
      Questo intervento legislativo non sarebbe stato necessario se la magistratura ordinaria ed amministrativa non avesse avuto un comportamento ambiguo e contraddittorio sulla vexata quaestio del velo islamico.
      Per nessuna ragione, neanche religiosa, si deve consentire a cittadini italiani o stranieri di violare le leggi del nostro Paese, circolando con il volto nascosto.
      L'eccessiva elasticità applicativa della legislazione vigente nuoce alla credibilità delle istituzioni democratiche.
      Per tali ragioni è necessario modificare la norma vigente in modo da evitare interpretazioni difformi e poco ortodosse da parte di alcuni magistrati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo o indumento o copricapo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico».


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