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PDL 2186

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2186



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MENIA, ASCIERTO, GAMBA, GASPARRI, PROIETTI COSIMI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, in materia di pensioni di guerra

Presentata il 30 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge appare doveroso riproporre all'attenzione del Parlamento l'annosa questione che concerne i cosiddetti «grandi invalidi di guerra».
      Com'è noto, nonostante la legislazione stessa abbia solennemente sancito, con il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, il principio dell'equo risarcimento del danno subìto da cittadini che hanno sacrificato la loro integrità fisica al servizio della collettività nazionale, e nonostante sia trascorso oltre mezzo secolo dagli ultimi eventi bellici, i provvedimenti varati negli ultimi anni sono stati parziali e insoddisfacenti.
      Da ultimo, si è assistito all'emanazione di alcune disposizioni che, pur attestando l'attenzione e l'interesse del Parlamento verso il problema, non hanno raggiunto l'obiettivo di adeguare la legislazione pensionistica alle effettive esigenze degli invalidi di guerra.
      È necessario, quindi, alla luce delle particolari indicazioni emerse dai numerosi contatti tra le forze politiche ed i rappresentanti delle categorie interessate, procedere ad un organico riordino normativo dell'intera materia.
      Occorre rendere onore a coloro che, in guerra, hanno rischiato di perdere la vita in nome e per conto della Patria, attraverso una rinnovata valutazione delle esigenze di assistenza di cui necessitano i soggetti colpiti da alcune invalidità particolarmente
 

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gravi, dipendenti dalla perdita dell'autonomia personale e dalla grave compromissione della capacità relazionale e della vita psico-emotiva.
      L'assistenza che tali soggetti affetti da mutilazioni e da patologie di vario genere richiedono comporta, infatti, una cura continua, i cui oneri non possono essere sufficientemente sostenuti mediante gli attuali emolumenti pensionistici. Oltre alla normale assistenza continuativa per le esigenze quotidiane della vita, gli invalidi di guerra necessitano di un'assistenza sanitaria di tipo infermieristico e fisioterapico, a cui vanno aggiunti continui controlli medico-specialistici che assorbono la maggior parte dell'assegno di pensione percepito dai medesimi invalidi.
      È necessario, pertanto, garantire un adeguamento del trattamento pensionistico spettante ai mutilati e agli invalidi civili di guerra e proporre altresì un analogo aumento anche per gli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella E allegata al citato testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, per gli importi annui previsti dalla tabella G e per le pensioni di reversibilità spettanti alle vedove e agli orfani dalla seconda alla quinta categoria di cui alla tabella N, entrambe allegate al medesimo testo unico.
      La legge 11 agosto 2003, n. 234, con l'articolo 1, ha provveduto ad operare un incremento, rispettivamente, per gli importi relativi alle citate tabelle G e N, ma tale aumento risulta essere irrisorio rispetto alle effettive difficoltà economiche in cui versano le vedove di guerra. Per tali motivi, la presente proposta di legge prevede un ulteriore incremento del 20 per cento sugli importi dei trattamenti previsti.
      Il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra prevede un ulteriore emolumento a favore delle vedove dei mutilati od invalidi di prima categoria, consistente nella liquidazione, in aggiunta al trattamento spettante, di un assegno supplementare pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità.
      A queste donne eroiche, che hanno condiviso tutte le sofferenze del marito invalido, occorre garantire una vita dignitosa anche dopo la scomparsa del coniuge. Pertanto, per le coniugi superstiti, che hanno vissuto accanto a persone gravemente invalidate, prestando la loro assistenza e condividendo le loro sofferenze e limitazioni, e che, dopo la loro morte, sono rimaste con la pensione di reversibilità come unico reddito, si prevede l'ampliamento e la rivalutazione dell'assegno loro spettante, attualmente limitato ad una percentuale troppo modesta dell'assegno fruito dal dante causa, elevando tale percentuale al 60 per cento. Proprio perché gli aumenti previsti dalla presente proposta di legge rispondono solo in minima parte alle aspettative dei pensionati di guerra e dei loro congiunti, si auspica una rapida approvazione del provvedimento, in considerazione, peraltro, dell'età ormai avanzata dei soggetti interessati, così da riconoscere il ruolo di questi benemeriti cittadini che hanno donato alla Patria parte integrante della loro vita.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Incremento degli importi previsti dalle tabelle C, E, G e N allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, G e N allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento.

Art. 2.
(Incremento dell'assegno supplementare spettante alle vedove di invalidi di 1a categoria).

      1. Al quarto comma dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole: «pari al cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta per cento».

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 160.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di

 

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base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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