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PDL 2075

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2075



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROCCO PIGNATARO, BELLILLO, BURTONE, DEL MESE, D'ELPIDIO, D'IPPOLITO VITALE, GIUDITTA, GRASSI, MORRONE

Delega al Governo per l'istituzione dell'ordinamento professionale e dell'albo dei procuratori ufficiali giudiziari

Presentata il 18 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le problematiche legate all'amministrazione della giustizia in Italia non sono circoscritte soltanto all'alveo dei giudizi penali, ma anche all'esaurimento del ruolo civile che, soprattutto in alcune regioni del sud, è rallentato da carenze di personale a vario livello e dallo sproporzionato numero di vicende giudiziarie in attesa di esito.
      La presente proposta di legge non ha intenzione di operare stravolgimenti radicali nel «sistema giustizia», ma intende istituire la nuova figura professionale del «procuratore ufficiale giudiziario» (PUG), ovvero un libero professionista che andrà ad integrare il ruolo esistente degli ufficiali giudiziari presso le corti d'appello.
      Ai PUG, che dovranno essere dotati di particolari titoli e requisiti previsti per legge, sono riconosciuti i medesimi compiti dei normali ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari presso le corti d'appello, oltre ad una serie di facoltà ed attribuzioni che favoriranno una indiretta «velocizzazione» dei giudizi in materia civile, soprattutto nella fase di esecuzione delle sentenze. Attraverso l'istituzione di tale figura professionale, l'Italia si adeguerà al modello di ufficiale giudiziario più diffuso negli ordinamenti giuridici dei Paesi membri dell'Unione europea, in linea con
 

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quanto più volte raccomandato dalla Commissione europea e nella logica di una sempre maggiore armonizzazione dei sistemi giudiziari.
      Ulteriori obiettivi che giustificano l'istituzione di tale ordinamento professionale sono:

          1) restituire all'ufficiale giudiziario la capacità funzionale di rendere al cittadino e agli operatori del diritto il miglior servizio in relazione alla norma sostanziale e procedurale sia presente che futura;

          2) abbreviare la durata dei processi e dare certezza all'esecutività dei titoli;

          3) consentire al giudice di intervenire nel processo di esecuzione soltanto quando si rende necessaria la sua funzione giurisdizionale;

          4) dare vita ad economie di scala;

          5) contribuire al rilancio dell'economia e all'incremento dell'occupazione;

          6) omologare la figura e le funzioni dell'ufficiale giudiziario italiano a quelle degli ufficiali giudiziari degli altri Stati membri dell'Unione europea;

          7) dare corpo e sostanza alle direttive comunitarie tendenti alla liberalizzazione dei servizi e a fare sì che figure omologhe nei diversi Stati comunitari possano meglio interagire, pur nel rispetto di ordinamenti giuridici ancora differenziati.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione e la regolamentazione della professione intellettuale di procuratore ufficiale giudiziario, per la modifica alle disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile e delle altre leggi speciali vigenti in relazione all'oggetto della professione, per l'organizzazione degli uffici giudiziari relativamente al servizio delle notificazioni, nonché per la disciplina transitoria necessaria ai fini del passaggio al nuovo regime giuridico. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene alle direttive comunitarie e alle relative norme di attuazione, nonché ai princìpi e criteri direttivi previsti dagli articoli 2 e 3.
      2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati affinché su di essi sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari un motivato parere entro il termine di un mese dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Art. 2.

      1. I decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, concernenti l'ordinamento della professione intellettuale di ufficiale giudiziario, devono uniformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definire l'oggetto della professione mediante l'individuazione delle attività di competenza esclusiva degli esercenti la

 

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professione di procuratore ufficiale giudiziario, secondo le seguenti indicazioni:

              1) attività di notificazione civile, amministrativa, telematica o a mezzo fax di atti da effettuare a richiesta dei soggetti pubblici o privati;

              2) attività di significazione, prevedendo che la consegna di determinati atti giudiziari sia effettuata con processo verbale;

              3) attività inerente alla formazione di titoli esecutivi stragiudiziali e attività connesse, secondo le disposizioni del codice di procedura civile e delle leggi speciali;

              4) attività diretta alla constatazione che la pretesa assistita da titolo esecutivo è stata comunque interamente soddisfatta, con effetti estintivi dell'esecuzione iniziata, ovvero che è intervenuta conciliazione tra le parti, con effetti estintivi o sostitutivi del titolo esecutivo originano;

              5) attività inerenti all'espropriazione forzata, prevedendo, in particolare, la possibilità per il procuratore ufficiale giudiziario di iniziare e di terminare l'intero processo esecutivo, salvo intervento del giudice dell'esecuzione sulle impugnazioni;

              6) tutte le altre attività deferite dalla legge alle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario;

              7) rilascio di copie di atti, di estrattiti e di certificazioni concernenti le attività comprese nelle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario;

              8) servizio protesti di cambiali e di assegni bancari ai sensi delle norme di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, delle disposizioni di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni, e della legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni;

              9) atti di offerta reale e per intimazione ai sensi degli articoli 1209 e seguenti del codice civile;

 

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          b) individuare le funzioni proprie del giudice che possono essere svolte, su delega dell'autorità giudiziaria, dagli esercenti la professione di ufficiale giudiziario, secondo le seguenti indicazioni:

              1) nelle espropriazioni mobiliari, la vendita e l'assegnazione, la redazione del progetto e la distribuzione della somma ricavata;

              2) la vendita di corpi di reato;

              3) le attività necessarie ai fini della precisazione delle modalità di esecuzione dei provvedimenti cautelari e di urgenza;

              4) l'apposizione e la rimozione di sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

              5) gli inventari in materia civile e commerciale, ai sensi dell'articolo 769 del codice di procedura civile;

          c) definire le ulteriori attività che possono essere svolte dal procuratore ufficiale giudiziario, secondo le seguenti indicazioni:

              1) attestare la conformità delle riproduzioni meccaniche o grafiche allo stato di cose o di luoghi;

              2) ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti;

              3) esercitare le altre attribuzioni attribuite dalla legge agli ufficiali giudiziari;

              4) essere prescelto o nominato consulente tecnico, perito, arbitro o commissionario;

              5) effettuare stime e valutazioni;

              6) redigere inventari;

              7) essere nominato sequestratario nonché amministratore giudiziario dei beni sequestrati, delle aziende e degli immobili pignorati;

              8) essere nominato curatore fallimentare o custode giudiziario dei beni sequestrati, delle aziende e degli immobili pignorati;

 

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              9) certificare e attestare dichiarazioni testimoniali, relazioni peritali e atti destinati all'utilizzo nel processo, nonché certificare fatti e situazioni constatati dallo stesso procuratore ufficiale giudiziario in qualità di pubblico ufficiale;

          d) garantire la protezione degli interessi pubblici generali collegati all'esercizio della libera professione di procuratore ufficiale giudiziario, mediante idonei controlli di affidabilità effettuati tramite:

              1) l'attribuzione all'esercente la professione della qualità di pubblico ufficiale a tutti gli effetti e l'obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni legalmente richiestegli;

              2) l'accesso alla professione previa verifica dell'idoneità al suo esercizio e l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo istituito ai sensi del numero 5);

              3) la verifica periodica, da parte dell'organo preposto alla tenuta dell'albo istituito ai sensi del numero 5), con certificazione attestante la qualificazione professionale dei singoli professionisti e la qualità delle prestazioni;

              4) l'attribuzione del potere di sorveglianza all'autorità giudiziaria ordinaria e del potere di vigilanza al Ministero della giustizia;

              5) l'istituzione di un albo nazionale degli esercenti la professione di procuratore ufficiale giudiziario e la subordinazione dell'iscrizione, o del mantenimento della stessa, al possesso dei seguenti requisiti:

                  5.1) diploma di laurea in giurisprudenza;

                  5.2) selezione tramite concorso bandito dal Ministero della giustizia per le sedi disponibili, previo superamento di prove scritte e orali dirette ad accertare l'idoneità tecnico-professionale all'esercizio delle funzioni dell'ufficiale giudiziario, con la previsione, quale requisito di ammissione al concorso, dello svolgimento di un periodo minimo di pratica biennale presso un ufficiale giudiziario;

 

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                  5.3) cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili e politici, idoneità fisica e psichica, età non inferiore a venticinque anni e non superiore a quarantacinque anni, non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità determinate dalla qualità di lavoratore subordinato, pubblico o privato, dall'esercizio abituale di altre libere professioni o dall'esercizio, anche occasionale, di attività che possono compromettere il corretto e indipendente svolgimento delle funzioni;

          e) individuare, anche mediante rinvio ad appositi regolamenti, il numero di sedi di ufficiale giudiziario per ciascuna circoscrizione, coincidente con la circoscrizione dei tribunali e con le piante organiche già esistenti nell'area funzionale C, posizione economica C1 e C1 super, e regolamentare l'esercizio della professione su base territoriale nei limiti resi necessari dalla rilevanza pubblica dell'attività svolta e secondo modalità che rispettino il principio di concorrenza, prevedendo altresì, in particolare, l'obbligo del procuratore ufficiale giudiziario di fissare il proprio domicilio e di esercitare le proprie funzioni nella sede assegnatagli;

          f) istituire un albo distrettuale degli esercenti la professione di procuratore ufficiale giudiziario, al quale sono iscritti i titolari delle sedi comprese nel distretto di corte di appello; istituire i consigli distrettuali e il Consiglio nazionale dei procuratori ufficiali giudiziari, eletti dagli appartenenti alla categoria secondo meccanismi idonei a garantire la partecipazione e la trasparenza delle procedure elettorali, la tutela delle minoranze e la disciplina delle incompatibilità, con la precisazione della competenza regolamentare attribuita in materia ai consigli;

          g) attribuire ai consigli distrettuali funzioni da esercitare in conformità alle direttive generali eventualmente impartite

 

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dal Consiglio nazionale, sentito il Ministero della giustizia, nelle seguenti materie:

              1) controllo periodico della professionalità;

              2) regolamentazione dell'attività degli iscritti nelle materie di competenza dei consigli distrettuali, controllo della deontologia, anche sotto il profilo della qualità delle prestazioni professionali, elaborazione e informazione all'utenza dei contenuti minimi delle prestazioni e del loro costo;

              3) tenuta e aggiornamento degli albi distrettuali e irrogazione dei provvedimenti disciplinari, con l'obbligo di segnalare al Consiglio nazionale le ipotesi che comportano cancellazione dall'albo nazionale istituito ai sensi della lettera d), numero 5);

              4) rappresentanza nei confronti delle istituzioni;

          h) attribuire al Consiglio nazionale i poteri:

              1) di vigilanza sull'attività dei consigli distrettuali;

              2) di decisione dei ricorsi contro i provvedimenti dei consigli distrettuali in materia disciplinare e di tenuta degli albi distrettuali;

              3) di deliberazione in ordine alla cancellazione dall'albo nazionale istituito ai sensi della lettera d), numero 5);

              4) di organizzazione delle attività di formazione e di aggiornamento periodiche e obbligatorie per gli appartenenti alla categoria;

              5) di rappresentanza di tutti gli iscritti;

              6) di coordinamento nei modi opportuni dell'attività dei consigli distrettuali;

              7) di indicazione, per la parte non riservata alle determinazioni da assumere mediante decreto del Ministro della giustizia, delle tariffe con riferimento alla complessità e alla qualità della singola prestazione;

 

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              8) di avocazione, con provvedimento motivato, delle competenze dei consigli distrettuali, in caso di inerzia o di necessità di tutelare la funzionalità dell'organo o altri interessi pubblici generali;

          i) attribuire al Ministero della giustizia poteri idonei al controllo dell'effettiva tutela degli interessi, mediante la previsione:

              1) di procedure idonee a consentire l'esercizio, in via sostitutiva, dell'azione disciplinare nei casi di maggiore gravità e a garantire la celere conclusione del conseguente giudizio disciplinare e la possibilità di impugnare in sede giurisdizionale la determinazione dell'organo competente in materia disciplinare;

              2) del potere di sciogliere i consigli distrettuali, sentito il Consiglio nazionale, o di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento del Consiglio nazionale;

              3) del potere di determinare, sulla base dei criteri generali stabiliti dai decreti legislativi e sentito il Consiglio nazionale, le tariffe degli atti affidati alla competenza esclusiva dei procuratori ufficiali giudiziari, di quelli compiuti per delega dell'autorità giudiziaria e di quelli inerenti ai protesti di cambiali e di assegni bancari;

          l) specificare gli atti che devono essere compiuti personalmente dal procuratore ufficiale giudiziario e gli atti per i quali è consentita la delega a dipendenti del professionista, previo decreto nominativo di autorizzazione del presidente del tribunale;

          m) introdurre, per tutti gli esercenti la professione, l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente ai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare l'effettivo risarcimento dei danni, anche provocati dai dipendenti del professionista;

          n) prevedere la concessione di prestiti agevolati da parte dell'ente di previdenza per fare fronte alle spese necessarie per l'organizzazione dell'attività libero-professionale.

 

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Art. 3.

      1. I decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, concernenti la modifica alle disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e delle altre leggi speciali in relazione all'oggetto della professione di procuratore ufficiale giudiziario, devono uniformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il creditore, nelle ipotesi in cui può avvalersi del procedimento d'ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, ha facoltà di richiedere la notificazione dell'atto di precetto e che si formi il titolo esecutivo nel caso in cui il debitore, su specifica richiesta del procuratore ufficiale giudiziario, riconosca, anche in parte, il debito; applicare, eventualmente, la disposizione di cui alla presente lettera ad altre ipotesi analoghe;

          b) prevedere che, anche dopo la chiusura del verbale di pignoramento, è data facoltà al debitore di adempiere totalmente l'obbligazione versando le somme dovute al procuratore ufficiale giudiziario, che ne rilascia quietanza, con effetti estintivi della procedura;

          c) prevedere l'esecutività a tutti gli effetti della conciliazione intervenuta tra le parti del processo esecutivo, la cui autenticità è accertata dal procuratore ufficiale giudiziario;

          d) introdurre modifiche alla disciplina del processo civile di esecuzione in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b) e c), affidando alla competenza del procuratore ufficiale giudiziario il ricevimento della dichiarazione del terzo di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile, nonché, per delega del giudice, la vendita dei beni mobili pignorati, la redazione del progetto di distribuzione della somma ricavata e il pagamento agli aventi diritto;

 

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          e) stabilire la competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario in tutte le ipotesi in cui la legislazione vigente in materia contempla, alternativamente, la competenza dell'ufficiale giudiziario o del notaio;

          f) provvedere a tutte le altre modifiche necessarie in relazione all'oggetto della professione di procuratore ufficiale giudiziario.


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