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PDL 2188

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2188



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, ALESSANDRI, ALLASIA, BODEGA, DOZZO, DUSSIN, FUGATTI, GARAVAGLIA, GIBELLI, GOISIS, GRIMOLDI, MONTANI, POTTINO

Disposizioni in favore dell'allevamento bovino da latte nei territori montani

Presentata il 30 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il territorio nazionale italiano è costituito per il 76,8 per cento da zone collinari e montane e per più dell'80 per cento da aree rurali, dove l'agricoltura, anche quando non è in grado di svolgere un ruolo economicamente decisivo, contribuisce a determinare le caratteristiche sociali, ambientali e paesaggistiche.
      In queste aree, la presenza attiva e vitale dell'agricoltura è spesso indispensabile per garantire la tenuta, non solo economica, ma anche sociale, ambientale e culturale dei sistemi locali. E ciò a prescindere dal fatto che l'agricoltura riesca a svolgere un ruolo produttivo di interesse economico o commerciale.
      Per tali motivi, il mantenimento delle attività agricole nelle aree montane finisce per coincidere con il mantenimento della presenza umana che, come noto, è la condizione prioritaria per limitare i fenomeni di degrado, i cui costi - espliciti ed impliciti - ricadono inevitabilmente sull'intera collettività. Per questo motivo, la tenuta dei sistemi socio-economici delle aree montane è da considerare a tutti gli effetti un interesse nazionale di prioritaria rilevanza.
      Tra le attività agricole in grado di svolgere un ruolo particolarmente rilevante ai fini della conservazione non solo dei livelli di sviluppo economico, ma anche - e soprattutto - del complesso dei valori
 

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territoriali dei sistemi socio-economici delle zone montane, vi sono le attività di allevamento e, tra esse, quelle dell'allevamento bovino da latte.
      Per quanto esposto, risulta evidente che, nell'attuale fase storica, contrassegnata dal costante avanzamento del processo di globalizzazione, le aree interne, in genere, e quelle montane, in particolare, qualora non abbiano altra possibilità che quella di doversi misurare sugli standard di competitività imposti dalla crescente apertura dei mercati, sono destinate al sottosviluppo e all'emarginazione. Ne consegue che per tali zone occorre prevedere specifici interventi finalizzati a consentire loro di affrancarsi, per quanto possibile, dai condizionamenti esterni, attraverso la costruzione di autonomi percorsi di sviluppo, fondati sulla valorizzazione delle risorse umane, produttive e ambientali presenti a livello locale.
      In questo spirito, la presente proposta di legge intende intervenire in favore dei produttori di latte operanti nei territori montani, prevedendo per essi l'esonero dall'obbligo di applicazione del regime comunitario delle quote. Ciò al fine di creare i presupposti per un più equilibrato sviluppo dell'allevamento bovino da latte in rapporto sia alle esigenze e alle potenzialità dei territori montani sia agli obiettivi di tutela e di valorizzazione delle produzioni agro-alimentari tipiche.
      Si garantiscono, così, la difesa e la rivalutazione di prodotti che costituiscono un elemento fondamentale ai fini della conservazione dei valori delle identità locali e dell'attivazione di quei processi di sviluppo che, in molti casi, risultano decisivi per il mantenimento di tali comunità.
      Stanti tali obiettivi, la presente proposta di legge prevede:

          a) all'articolo 1, l'esonero, per i produttori operanti nei territori montani, dagli obblighi derivanti dall'applicazione del regime comunitario delle quote latte;

          b) all'articolo 2, il ritiro da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dei quantitativi individuali di riferimento precedentemente assegnati ai produttori operanti nei territori montani e la redistribuzione, attraverso la riserva nazionale, di tali quantitativi secondo i criteri e le priorità previsti dal decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003. Nel caso in cui i produttori operanti in zone montane abbiano acquistato i quantitativi, è previsto che il ritiro da parte dell'AGEA avvenga a titolo oneroso al prezzo di acquisto attualizzato;

          c) all'articolo 3, la possibilità di avviare nuove attività di allevamento bovino da latte in regime di deroga nelle zone montane, prevedendo che esse possano essere autorizzate solo previo accertamento, da parte delle regioni e delle province autonome di Trentino e di Bolzano, dell'effettivo svolgimento delle stesse attività sui territori interessati, in modo coerente con le tecniche di allevamento tradizionalmente praticate nei territori stessi.

      Vista la particolare rilevanza che le disposizioni della presente proposta di legge hanno per le aree ed i soggetti interessati, se ne raccomanda la tempestiva approvazione.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Esonero dall'obbligo di applicazione del regime comunitario delle quote latte per i produttori operanti nei territori montani).

      1. Le disposizioni del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sull'obbligo di applicazione del regime comunitario delle quote latte, non si applicano ai produttori titolari di quota che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano nei territori classificati come montani.

Art. 2.
(Ritiro e riassegnazione dei quantitativi individuali di riferimento).

      1. I quantitativi individuali di riferimento dei quali i produttori di cui all'articolo 1 risultano essere titolari alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nella riserva nazionale e sono riattribuiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) alle regioni e alle province autonome cui afferivano, le quali provvedono alla loro riassegnazione sulla base delle priorità stabilite dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.
      2. Qualora i quantitativi individuali di riferimento di cui al comma 1 siano stati, tutto o in parte, acquistati dai produttori ai quali sono ritirati ai sensi del citato comma 1, agli stessi soggetti è liquidato un importo pari ai costi sostenuti per l'acquisto dei medesimi quantitativi, incrementato in misura pari al tasso di inflazione registrato fino alla data della liquidazione, come calcolato dall'Istituto nazionale di statistica. Gli oneri derivanti

 

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dall'attuazione del presente comma sono posti a carico dei fondi di funzionamento dell'AGEA, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 3.
(Autorizzazione all'avvio di nuove attività di allevamento bovino da latte).

      1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge ad attività di allevamento bovino da latte avviate in data successiva a quella di entrata in vigore della medesima legge è subordinata al rilascio di una apposita autorizzazione da parte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti, previa verifica che tali attività siano svolte effettivamente nel territorio del comune montano ove l'azienda ha eletto sede legale nonché nel rispetto delle forme e delle pratiche di allevamento tradizionalmente utilizzate nel territorio medesimo.


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