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PDL 2216

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2216



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NERI, OLIVA, LO MONTE, RAO, REINA

Delega al Governo per l'emanazione di nuove norme a tutela della libertà di accesso e della sicurezza in occasione di manifestazioni sportive

Presentata il 5 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - I recenti fatti di luttuosa violenza a margine di eventi calcistici hanno ricordato a noi tutti che le precedenti esperienze, a cui erano seguiti specifici provvedimenti di legge, a nulla sono servite e che l'imbarbarimento rappresentato dal trasformare una occasione di spettacolo sportivo in una occasione di guerriglia urbana, nella quale vengono mortificate la dignità dello Stato e la vita dei suoi uomini, non solo non è stato in alcun modo ridimensionato, ma diviene, anzi, ogni giorno più tracotante e aggressivo e minaccia concretamente anche gli spazi di libertà dei singoli cittadini.
      Esprimiamo la convinzione che nei confronti di simili degenerativi fenomeni non possa mostrarsi alcuna tolleranza e riteniamo, soprattutto, che i margini di discrezionalità nell'applicazione delle misure sanzionatorie o, ancora più, delle misure finalizzate alla prevenzione, che hanno accompagnato la normativa specificamente emanata nel corso degli anni, abbiano di fatto nociuto alla efficacia di tali misure concretamente vanificandole e lasciando così irrisolto il problema.
      Affrontare con determinazione il fenomeno della violenza connessa allo svolgimento delle manifestazioni sportive può significare introdurre nuove e specifiche figure di reato, così puntando alla loro tipizzazione, ovvero mirare ad una maggiore efficacia della normativa vigente, presupponendone la validità di fondo. Noi propendiamo per questa seconda impostazione, anche perché il progressivo aumento delle figure tipiche di reato finisce paradossalmente per aumentare gli spazi di impunità ogni qual volta una specifica
 

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condotta non sia esattamente riconducibile alla fattispecie di reato tipicamente prevista. Così facendo, inoltre, non si interviene a modificare il quadro normativo complessivo e non si introducono, quindi, ulteriori elementi di complicazione normativa per quanti operano nel settore e sono chiamati a mantenere un quadro rispondente al principio di legalità.
      Riteniamo che la specificità della materia, le mutevoli esigenze dell'ordine e della sicurezza pubblica nei vari momenti storici e le connessioni con ambiti amministrativi in un settore, quale quello sportivo, da sempre e giustamente assistito da una spiccata autonomia, rendano preferibile la strada della legge delega che fissa i princìpi cardine da applicare e consente, al contempo, di prevedere dinamici aggiornamenti con quella snellezza assicurata dai provvedimenti governativi rispetto ai quali il Parlamento può svolgere un'attività consultiva e di controllo.
      In questa logica riteniamo che il Governo debba procedere alla modifica della normativa vigente restringendo gli spazi di discrezionalità nell'applicazione delle misure di repressione e di prevenzione previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, al fine di rendere più cogenti le misure per la sicurezza strutturale degli impianti sportivi e di recidere in via definitiva il «cordone ombelicale» che continua a legare le società sportive con le frange del tifo estremo.
      Andranno così resi obbligatori invece che facoltativi l'arresto per le ipotesi di violazione delle norme della legge n. 401 del 1989, il divieto di ingresso negli impianti sportivi per chi si sia reso responsabile dei fatti che la stessa legge sanziona con questa misura e il connesso dovere di presentazione presso gli uffici di polizia.
      Deve essere inoltre previsto che quegli impianti che non saranno stati adeguati alle norme di sicurezza strutturale saranno inutilizzabili per qualunque manifestazione sportiva o di intrattenimento fino alla verifica dell'avvenuto adeguamento.
      Va, infine, inasprito l'aspetto sanzionatorio a fronte del crescente allarme sociale destato da questi episodi di violenza e lo si può fare senza incidere sui livelli di pena edittale, ma semplicemente inibendo il giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti eventualmente sussistenti con le circostanze attenuanti che finirebbero per ricondurre a una valenza bagatellare condotte invece gravissime e pericolose in sé e per gli scenari che prefigurano.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi fondamentali).

      1. Lo sport è attività di alto valore educativo e sociale e lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali assumono ogni iniziativa e adottano ogni provvedimento che ne promuova la pratica e la fruizione da parte di tutti i cittadini in condizioni di libero accesso e di sicura presenza alle manifestazioni sportive sia come partecipanti sia come spettatori.

Art. 2.
(Contenuto della delega).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 3, sentito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), uno o più decreti legislativi per la definizione di nuove norme aventi ad oggetto la disciplina del libero accesso alla pratica e alla fruizione di manifestazioni sportive con particolare riguardo alla sicurezza delle persone e al mantenimento dell'ordine pubblico.
      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere del CONI, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro due mesi dall'assegnazione degli schemi alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alle Camere per il parere definitivo, da rendere entro un mese.

 

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      3. I decreti legislativi disciplinano le materie di cui al comma 1 con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) garantire l'efficacia e l'immediata applicazione delle norme vigenti finalizzate ad assicurare la sicurezza nella partecipazione alle manifestazioni sportive e, in particolare, delle misure repressive e preventive tese ad allontanare dai luoghi in cui si tengono manifestazioni sportive soggetti la cui attività è finalizzata a creare condizioni di tensione e di pericolo alle persone e alle cose;

          b) nel quadro dei princìpi e criteri direttivi di cui alla lettera a), prevedere l'obbligo, anche fuori dei casi di flagranza del reato, dell'arresto di chi si è reso responsabile di condotte sanzionate ai sensi degli articoli 6 e seguenti della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, e per le quali la legislazione vigente prevede l'arresto come atto facoltativo;

          c) prevedere l'esclusione del giudizio di comparazione per le circostanze aggravanti ricorrenti nei reati commessi con violenza sulle persone o sulle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

          d) garantire la tutela della libertà di associazione a fini di pratica e di fruizione dello sport stabilendo che le associazioni sportive, senza finalità di lucro, non possano erogare contributi o aiuti in qualsiasi forma ad associazioni esterne e che i rapporti di affiliazione o similari siano improntati ad assoluta e inderogabile gratuità, prevedendo la radiazione delle società o delle associazioni sportive che non si attengono a tali disposizioni;

          e) perseguire la massima sicurezza strutturale degli impianti sportivi vietando ogni manifestazione che preveda la presenza di pubblico in impianti che non rispondono ai requisiti di sicurezza strutturale e funzionale fissati dalle leggi dello Stato o dalle amministrazioni competenti.

 

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Art. 3.
(Relazione al Parlamento).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo riferisce al Parlamento, con apposita relazione, sullo stato di attuazione della normativa vigente nelle materie oggetto della presente legge nonché dei decreti legislativi emanati ai sensi della delega di cui all'articolo 1, eventualmente indicando ulteriori provvedimenti che si rendono necessari per garantire la massima sicurezza in occasione delle manifestazioni sportive.


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