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PDL 2197

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2197



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DELFINO, FORLANI

Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413

Presentata il 31 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente iniziativa legislativa è quello di onorare, attraverso un differimento del termine di scadenza dell'incarico affidato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), gli impegni presi dal nostro Paese nell'ambito della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 2000, n. 413. Tale impegno rientra negli obiettivi più generali indicati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, che ha disciplinato la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo quale parte integrante della politica estera dell'Italia.
      Il Comitato per l'aiuto alimentare, responsabile della gestione dei fondi e delle finalità della citata Convenzione, nel giugno del 2005 ha deciso una proroga della medesima Convenzione, fissandone il termine al 30 giugno 2007. Tale proroga fa seguito a quella che copriva il periodo dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2003, decisa nelle riunioni del 17 giugno 2002 e del 9 dicembre 2002, e a quella del giugno 2003 che l'aveva prorogata al 30 giugno 2005, ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione stessa.
      Stabilito in sede internazionale, secondo il criterio della percentuale assegnata a ciascuno Stato donatore, nella misura di 36,2 milioni di euro annui per due anni, dal 30 giugno 2003 fino al 30 giugno 2005, il nostro contributo è stato, tuttavia, corrisposto solo parzialmente.
 

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      Il nostro Paese ha sempre posto la solidarietà tra i popoli e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, come sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, tra gli obiettivi principali della sua politica estera, e pertanto è necessario quanto prima completare il finanziamento occorrente all'attuazione della proroga del precedente differimento, sancito dalla legge 17 giugno 2004, n. 155.
      La spesa prevista ammonta a 108,6 milioni di euro, di cui 54,3 milioni di euro per il 2006, in tale senso cumulando sia l'impegno finanziario che si sarebbe dovuto corrispondere nel 2004, sia l'impegno relativo al 2005, ciascuno dei quali pari a 36,2 milioni di euro e di cui solo 18,1 milioni di euro sono stati assegnati per il 2005, nonché i 36,2 milioni di euro dovuti per l'anno 2006 e i 18,1 milioni di euro per l'anno 2007, in ottemperanza dell'ultima proroga recentemente disposta.
      L'AGEA è confermata quale ente incaricato di provvedere alla fornitura della quota di partecipazione italiana, in attuazione delle vigenti norme comunitarie di riferimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di dare piena attuazione alla proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima e in tale senso da ultimo fissata al 30 giugno 2007, è ulteriormente differito fino al 30 giugno 2007 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000, già differito al 30 giugno 2003 dall'articolo 1 della legge 17 giugno 2004, n. 155, e al 31 dicembre 2003 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 108,6 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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