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PDL 2194

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2194



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LENNA, BERNARDO, BIANCOFIORE, BRUSCO, COLUCCI, DI VIRGILIO, FALLICA, MAZZOCCHI, PELINO, TONDO

Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di limiti di cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario

Presentata il 31 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce da un attento esame delle conseguenze di quanto disposto dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosiddetta «legge Dini», in materia di limiti di cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi del beneficiario. È noto, infatti, che la legge Dini, nel riformare la previdenza, ha ritenuto prevalente l'interesse del contenimento della spesa pubblica. In realtà questa misura ha penalizzato, alla luce dei mutamenti avvenuti in quest'ultimo decennio, soggetti economicamente più deboli. È ineludibile che non vi sia più traccia della famiglia patriarcale, sostituita da famiglie costituite da un solo componente: ci sono, infatti, molti anziani che vivono soli, e gran parte di questi sono donne che non possono fare affidamento su familiari che abitino con loro. Anzi, è divenuto molto frequente rispetto al passato che, con l'aumento del tasso di scolarizzazione e un elevato indice di disoccupazione intellettuale, molti giovani orfani vivano a carico del genitore superstite. Queste brevi riflessioni, insieme alla presa d'atto dell'aumento costante del costo della vita avvenuto in questo ultimo decennio, sono alla base dell'intervento normativo proposto. In pratica si vuole intervenire per modificare aggiornandolo, il disposto dell'articolo 1, comma 41, della legge Dini. Si propone, pertanto, di prevedere che il limite di cumulabilità per i trattamenti pensionistici in favore dei superstiti sia riferito al reddito dei superstiti. Infatti la proposta di legge recita «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con il reddito del beneficiario nel caso in cui il reddito stesso sia inferiore a 2.500 euro mensili». Si tratta, in sostanza, di una misura equa che può soddisfare adeguatamente i beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con il reddito del beneficiario nel caso in cui il reddito stesso sia inferiore a 2.500 euro mensili».
      2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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