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PDL 2067

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2067



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GALANTE, DILIBERTO, SGOBIO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, LICANDRO, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di diritto di recesso nei contratti a distanza

Presentata il 14 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese, sono numerose le denunce dei cittadini in merito ai contratti a distanza conclusi a mezzo di operatore telefonico e in particolare a quelli attinenti ai servizi di fornitura telefonica.
      Nonostante le corpose norme previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonostante gli obblighi informativi orali e scritti (articoli 52 e 53), nonostante la possibilità di recesso incondizionato entro dieci giorni e condizionato entro sessanta/novanta giorni (articoli 64 e 65), il consumatore si trova spesso insoddisfatto o peggio ingannato rispetto a ciò che gli viene prospettato dai call center, in quanto spesso non riesce ad attivare le tutele che lo riguardano.
      Attualmente, il codice del consumo, pur tutelando i consumatori nei contratti a distanza, prevede procedure contorte e poco efficaci, volte ad obbligare il professionista ad informarli, prima a voce e poi per iscritto, sulle condizioni del contratto, compresa quella relativa all'esercizio del diritto di recesso.
      Sono a tutt'oggi previste due modalità di recesso: una incondizionata entro dieci giorni e una condizionata entro sessanta/novanta giorni dalla conclusione del contratto,
 

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nel caso non siano state date (o erroneamente date) le informazioni sul diritto di recesso.
      Nel caso, poi, siano mancate perfino le informazioni orali, o vengano date successivamente alla conclusione del contratto, il termine di recesso dei dieci giorni decorre da quando esse siano effettivamente date, purché tutto ciò avvenga nei tre mesi successivi alla conclusione stessa.
      Proprio qui nasce l'inganno per i consumatori. Quando avviene la «conclusione contrattuale» nei contratti a distanza a mezzo dei call center, cioè quella a cui il codice del consumo collega effetti così importanti quali il recesso? Accade spesso che la conclusione del contratto, quando l'operatore per procedere chiede l'immediata adesione, coincida con una data spesso sconosciuta e non conoscibile in anticipo dal consumatore.
      L'incertezza per l'utente circa il momento della conclusione del contratto, da cui iniziano a decorrere i tempi per il recesso, e soprattutto la preclusione del recesso che la legge prevede al decorso di tre mesi dalla stessa, anche quando il professionista non abbia adempiuto agli obblighi informativi, crea un'impossibilità di fatto, per molti consumatori, di far valere i propri diritti.
      Infatti, trascorsi tre mesi dalla conclusione del contratto o dalla sua attivazione, il consumatore non avrà la possibilità di recedere, e poiché, ad esempio, le richieste di pagamento possono arrivare oltre detto termine, l'utente si troverà costretto a pagare e a tenersi un contratto non voluto, o voluto a condizioni diverse da quelle riferite in sede di conclusione contrattuale.
      La presente proposta di legge mira, quindi, a meglio regolamentare questo aspetto poco trasparente del codice del consumo, proponendo pertanto che le condizioni generali per esteso, che regolano il contratto, debbano essere inviate e ricevute entro trenta giorni dalla conclusione dello stesso, quando l'esecuzione abbia avuto luogo immediatamente.
      Tale previsione, volta a garantire un termine per le parti entro il quale la vicenda contrattuale debba ritenersi definita, introduce una nuova forma di tutela reale del consumatore, consistente nel fatto che il termine per il recesso non inizierà a decorrere fintanto che non saranno ricevute le suddette comunicazioni, anche nel caso in cui dovessero giungere oltre i tre mesi previsti attualmente e a servizio già iniziato.
      Per questo motivo, si ritiene inopportuno mantenere un doppio termine di sessanta/novanta giorni per il recesso, che si propone di uniformare a soli dieci anche nel caso di mancate o erronee informazioni, considerato che i termini per il diritto di recesso non inizieranno a decorrere sino a quando le informazioni non saranno pervenute per iscritto al consumatore.
      La situazione è ancora più grave per i contratti di somministrazione e fornitura di servizi ad esecuzione immediata (fra cui rientra la telefonia), che il consumatore acconsenta a farsi attivare prima dello scadere dei dieci giorni, e cioè quasi immediatamente (articolo 55, comma 2, lettera a).
      Per questo genere di contratti a distanza il codice del consumo prevede una totale esclusione di tutela, inibendo il ricorso alle procedure di recesso, condizionato o incondizionato.
      Per garantire il consumatore in questa ipotesi contrattuale, si propone un'ulteriore modifica che ammetta il diritto di recesso almeno nelle procedure previste dall'articolo 65, cioè quelle che consentono al consumatore il recesso condizionato all'inadempimento degli obblighi informativi.
      In questo modo, se il contratto ha esecuzione immediata e cioè prima del termine dei dieci giorni, il consumatore avrà almeno il diritto di recedere nei casi di mancata o erronea informazione orale o scritta, essendogli, come detto, precluso il recesso incondizionato entro dieci giorni (articolo 64).
      La modifica legislativa che si propone interviene a disciplinare meglio il diritto di recesso nei contratti a distanza, al fine dunque di tutelare il consumatore, che
 

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spesso arriva a pagare senza avere in mano le condizioni generali del contratto.
      Per il raggiungimento di questi obiettivi, si mira a modificare, in primo luogo, l'articolo 53 del codice del consumo, introducendo un termine massimo e perentorio di trenta giorni dalla conclusione del contratto, affinché le condizioni per esteso che lo regolano siano inviate e ricevute materialmente dal consumatore; in secondo luogo, è previsto che solo da tale momento inizieranno a decorrere i dieci giorni lavorativi affinché il consumatore possa esercitare il diritto di recesso. A tal fine, si propone di sostituire l'attuale doppio termine di sessanta/novanta giorni previsto dall'articolo 65, comma 3, per esercitare il diritto di recesso, con un unico termine appunto di dieci giorni anche nel caso di mancate o erronee informazioni.
      L'ultima modifica, specificamente riferita ai contratti di fornitura ad esecuzione immediata, riguarda l'articolo 55, il cui comma 2, alla lettera a), attualmente esclude che il consumatore possa esercitare qualunque diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nei casi di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma 1. La modifica legislativa che si propone inibisce in questo specifico caso il consumatore esclusivamente dal recesso incondizionato previsto dall'articolo 64, comma 1, ma gli consentirebbe comunque di usufruire di quello previsto dall'articolo 65, comma 3, e cioè quello relativo all'inadempimento degli obblighi informativi previsti all'articolo 53 del codice del consumo.
      Tali modifiche dovrebbero consentire una reale trasparenza e correttezza dei processi negoziali e delle forme contrattuali da cui discendono, per i consumatori, le decisioni di acquisto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 52, comma 1, lettera f), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis»;

          b) all'articolo 53:

              1) al comma 1, alinea, le parole: «prima od al momento della esecuzione del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di trenta giorni dalla conclusione del contratto»;

              2) il comma 2 è abrogato;

          c) all'articolo 55:

              1) al comma 2, la lettera a) è abrogata;

              2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto dall'articolo 64 nel caso di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma 1»;

          d) all'articolo 65:

              1) al comma 2, lettera a), le parole: «purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa» sono soppresse;

              2) al comma 2, lettera b), le parole: «dal giorno della conclusione del contratto o» e le parole: «purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa» sono soppresse;

 

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              3) al comma 3, le parole: «, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni» e le parole: «dal giorno della conclusione del contratto» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «di dieci giorni» e «dal giorno in cui le informazioni sono ricevute integralmente dal consumatore».

    
    


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