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PDL 2121

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2121



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Modifica dell'articolo 58 della Costituzione in materia di elezione dei senatori della Repubblica

Presentata il 10 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Tra i diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione e apprezzati come fondanti in tutte le Costituzioni democratiche, trova posto certamente il diritto di voto, espressione della sovranità popolare.
      Non a caso il Costituente intese situare il diritto di voto all'articolo 48, includendolo nella parte prima della Costituzione, come «capolista» del titolo IV riferito ai rapporti politici; espresso con una formulazione che porta con sé anche l'enfasi di un riferimento al «dovere civico» francamente collegato più alla mutevole concezione della partecipazione «civica» (che talvolta può essere, come in effetti è in questa fase della vita del Paese, alquanto affievolita), piuttosto che a un necessario adempimento astrattamente concepito.
      L'espressione letterale usata nel primo comma dell'articolo 48 per affermare il diritto di voto è la seguente: «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età».
      Dunque un'affermazione piena della moderna concezione del diritto democratico per eccellenza, nella più ampia concezione possibile, quella del suffragio universale. Non possono esservi limiti al diritto elettorale attivo, se non «per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».
      Queste affermazioni ampie e rassicuranti di democrazia partecipata trovano, tuttavia, una considerevole restrizione nella dimensione applicativa del diritto affermato, con riferimento a una vasta categoria di cittadini. Ci si riferisce all'articolo 58 della Costituzione che, escludendo dall'elettorato attivo i cittadini maggiorenni (titolari del diritto di voto ai sensi dell'articolo 48) ma non ancora venticinquenni, costituisce un vulnus ingiustificato,
 

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anacronistico e francamente intollerabile all'integrità del corpo elettorale.
      Qual è, infatti, oggi, la ragione di una considerazione differenziata per gli elettori attivi (ma anche passivi) della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, avendo affermato nel disegno costituzionale, ma più ancora nelle prassi della Costituzione materiale, un bicameralismo perfetto e simmetrico?
      Francamente si cercherebbe invano la ragione della sopravvivenza di un discrimine che già all'Assemblea costituente aveva sollevato qualche dubbio, se è vero che il relatore, onorevole Conti, presentò un emendamento volto ad abbassare il limite di età degli elettori del Senato della Repubblica a ventuno anni, il tetto allora giuridicamente accolto per la maggiore età.
      E tuttavia nel dibattito costituente una qualche ragione di differenziazione tra i due rami del Parlamento continuò a sussistere, con riferimento, in particolare, al sistema elettorale che avrebbe dovuto caratterizzare il Senato della Repubblica, espressione di una formula uninominalistica nel senso di un più forte radicamento regionale. Né è da trascurare, quale elemento di differenziazione, anche l'aspetto relativo alla diversa durata della legislatura dei due rami, cinque anni per la Camera dei deputati e sei per il Senato della Repubblica, originariamente predisposta dal Costituente.
      Ma la riforma costituzionale che uniformò la durata delle legislature, la prassi costituzionale, politica, dei Regolamenti interni delle due Camere e le riforme elettorali, che, prevedendo discipline analoghe per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, hanno, nei fatti, reso totalmente simmetrica anche la rappresentanza dei due rami del Parlamento, hanno destituito di senso, ove mai ne fosse residuato minimamente negli anni precedenti, il discrimine costituzionale posto per l'elettorato attivo (e, di conseguenza, anche passivo) del Senato della Repubblica.
      In verità la vasta riforma ordinamentale varata nella passata legislatura si faceva carico di sanare l'anomalia dell'impianto asimmetrico dell'elettorato attivo e passivo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Gli esiti del referendum confermativo del 2006, com'è noto, hanno fatto sì che la Carta costituzionale vigente continui a prevedere l'originaria impostazione. Oggi, pertanto, torna di attualità, anche in previsione di riforme elettorali condivise, il tema del riallineamento dei diritti elettorali dei cittadini in occasione del voto per l'elezione delle Assemblee legislative.

      Che cosa, infatti, oggi ancora giustificherebbe il lieve (eppure non poco incisivo dal punto di vista dell'esclusione di fasce di cittadini dal voto, circa 5 milioni) «invecchiamento» rispetto all'elettore della Camera dei deputati, quale requisito per l'esercizio di diritto di voto al Senato della Repubblica?
      Forse un astratto ossequio a ciò che, deprivato di senso giuridico, resterebbe soltanto una vaga idea di «saggezza» che la tradizione, soprattutto delle monarchie costituzionali, avrebbe consegnato al Senato quale Assemblea di illustri cittadini selezionati dal monarca in ragione di peculiari qualità civili e della qualità primaria della senectute che per il loro tramite avrebbe circonfuso i profumati scranni di legno di Palazzo Madama?
      Ebbene, non pare più accettabile ciò che la logica elementare, più ancora della logica giuridica, della coscienza civile, della cultura contemporanea, si rifiuta di accogliere: in ossequio probabilmente ad una trascuranza, 5 milioni di cittadini continuano, senza che sussista alcun motivo coerente con i princìpi costituzionali, a vedere il loro diritto di voto dimidiato.
      In sostanza, la proposta di riforma costituzionale - una riforma che non costa nulla e che, in attesa di un necessario ma mai immediato ridisegno dell'impianto ordinamentale divisato dalla parte seconda della Carta, potrebbe essere adottata con spirito autenticamente bipartisan - intende riparare, con qualche anno di ritardo, ad uno squilibrio che sarebbe stato giusto risolvere già negli anni settanta
 

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quando si abbassò a diciotto anni il limite della maggiore età.
      Oggi che il Parlamento italiano, proiettato verso il massimo allargamento della partecipazione democratica, si è giustamente preoccupato di restituire un diritto di elettorato attivo e passivo non solo teorico ma anche concreto, ai cittadini residenti anche da molti anni all'estero, non si comprende perché dovrebbe tollerare di lasciar fuori dal gioco democratico del Senato della Repubblica i cittadini tra i diciotto e i venticinque anni di età, che già godono del diritto di voto alla Camera dei deputati. Circostanza quest'ultima per cui sono, dunque, idonei a valutare una realtà politica la cui complessità - almeno numerica - è doppia rispetto a quella del Senato della Repubblica.
      Il provvedimento avrebbe oggi un senso ancora più importante, di fronte ad una disaffezione dalle forme della partecipazione democratica che a più riprese è stata registrata negli strati giovanili della popolazione: avrebbe, dunque il valore di un'attenzione ai giovani da parte delle istituzioni e di una restituzione di ruolo e di legittimazione piena dei medesimi giovani nel gioco della democrazia partecipata.
      Naturalmente, accanto alla previsione di un abbassamento della maggiore età del diritto di elettorato attivo al Senato della Repubblica, è da considerare coerente un abbassamento dell'età prevista per l'elezione a senatore, oggi indicata a quaranta anni, da ricollocare a livello di requisito per l'elezione alla Camera dei deputati, cioè a venticinque anni.
      Fintanto che il nostro ordinamento poggerà su questo sistema bicamerale perfetto e simmetrico persino nel sistema elettorale, la restituzione del diritto di voto pieno ai giovani maggiorenni risulterà solo un tardivo atto di giustizia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto la maggiore età.
      Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno».


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