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PDL 2134

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2134



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BONELLI, POLETTI, FRANCESCATO, CAMILLO PIAZZA, FUNDARÒ, BALDUCCI, PELLEGRINO, BOATO, CASSOLA, DE ZULUETA, LION, TREPICCIONE, ZANELLA

Divieto di utilizzo di telefoni mobili in ambito scolastico

Presentata il 16 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - I telefoni cellulari sono ormai divenuti un importante mezzo di comunicazione e compagni inseparabili per milioni di persone.
      Sono infatti circa 15 milioni i telefonini venduti ogni anno nel nostro Paese, che ha il primato comunitario di possessori di apparecchi di telefonia mobile (Eurostat, 2004); si tratta di un fenomeno che coinvolge circa il 60 per cento della popolazione.
      In Italia, la legge vieta ai minorenni di essere intestatari di un'utenza. Nonostante ciò, i cellulari pullulano negli zaini dei bambini. Non ci troviamo ancora ai livelli della Corea del Sud, dove si parla di dipendenza e psicopatologie, ma l'utilizzo è decisamente intensivo e l'età media degli utenti si è abbassata di molto.
      I dati ci dicono che circa il 90 per cento degli adolescenti italiani tra i 14 e i 19 anni e il 50 per cento dei ragazzi tra gli 8 e i 13 anni possiede un cellulare (fonte Eurisko). L'entità del fenomeno e l'elevata percentuale di minori in possesso di un apparecchio mobile richiede quindi una particolare attenzione. Da semplice mezzo per comunicare, il cellulare è diventato un vero e proprio strumento multimediale.
      Insieme all'aumento esponenziale di bambini e ragazzi che utilizzano il telefonino è cresciuto anche il numero delle funzioni degli apparecchi stessi. Oltre ai messaggi, le ultime generazioni di telefoni cellulari permettono l'invio e la ricezione anche di foto e filmati «fatti in casa», i cui contenuti non sempre sono legali o adatti ai minori, con conseguenti rischi per la tutela della loro vita privata.
      In questo senso sono sempre più frequenti i casi di «bullismo» - anche in
 

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ambito scolastico - con l'invio, tra bambini, di messaggi e di foto offensive o violente.
      Sono recenti le cronache di atti di violenza da parte di studenti all'interno delle scuole, con insegnanti o compagni di scuola aggrediti e offesi, ripresi e divulgati con i telefoni cellulari, come un inquietante «trofeo» del quale vantarsi. Anche nelle aule scolastiche circolano quindi, con sempre maggiore frequenza, registrazioni di violenza, messaggini con testi e foto volgari, che trovano un pubblico sempre più ampio.
      L'uso e l'abuso dei telefonini durante le ore di scuola è peraltro diseducativo e incide in maniera fortemente negativa sulla concentrazione, l'attenzione e l'apprendimento degli studenti.
      Accanto a questo abbiamo gli aspetti sanitari legati all'abuso dei telefoni mobili soprattutto tra i più giovani.
      Benché manchino ancora certezze scientifiche sui rischi per la salute legati all'uso dei cellulari, non è possibile ignorare le raccomandazioni delle principali agenzie pubbliche del mondo, che si fondano sull'esame dei lavori scientifici. Se da una parte - in base alle attuali conoscenze - non sono ancora provati effetti negativi per la salute umana legati all'utilizzo dei telefoni cellulari e ad una prolungata esposizione alle onde elettromagnetiche emanate, dall'altro si richiedono da più parti perlomeno l'applicazione del principio di precauzione e alcune regole di comportamento per un uso corretto e limitato del cellulare stesso.
      La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione, inibendo l'uso dei telefoni cellulari durante l'attività didattica nelle scuole, vuole da una parte contribuire a raccogliere la preoccupazione espressa da medici e studiosi sui possibili effetti negativi provocati dalle emissioni elettromagnetiche prodotte dai cellulari, a cui i più giovani sarebbero maggiormente vulnerabili; dall'altra, vuole essere un freno ai fenomeni di «bullismo» scolastico, purtroppo sempre più frequenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È vietato l'uso dei telefoni mobili nelle scuole di ogni ordine e grado durante le attività didattiche.
      2. Ogni alunno e ogni insegnante nelle scuole di ogni ordine e grado ha l'obbligo di spegnere il telefono mobile all'inizio dell'attività didattica; è possibile riaccendere il telefono mobile solamente alla conclusione dell'attività didattica.

Art. 2.

      1. Nell'ambito e nel rispetto dell'autonomia scolastica, il dirigente scolastico:

          a) può individuare i soggetti che, per motivi di salute, di sicurezza o altro, possono derogare alle disposizioni dell'articolo 1;

          b) prevede le eventuali sanzioni disciplinari a carico degli alunni in caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 1.

      2. L'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 1 da parte del personale docente non rientrante nelle deroghe previste dal comma 1, in mancanza di valido e giustificato motivo, comporta la sanzione disciplinare della censura e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro.
      3. Il dirigente scolastico individua il soggetto preposto all'accertamento della violazione.
      4. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, svolge una campagna di sensibilizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, sull'uso corretto dei telefoni mobili e sui rischi connessi all'uso eccessivo degli stessi apparecchi.


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