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PDL 2183

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2183



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEDRIZZI

Abrogazione del comma 699 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di estinzione anticipata di debiti contratti dagli enti locali

Presentata il 29 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La crescita e lo sviluppo del nostro Paese dipendono, oltre che dagli indirizzi politici generali del Governo nazionale, anche dalla buona amministrazione degli enti locali. Infatti, lo sviluppo armonico delle economie particolari contribuisce e determina, in modo inequivocabile, una crescita generalizzata del Paese. Proprio a questo fine, per venire incontro alle esigenze di sviluppo dei singoli territori, spesso le amministrazioni locali hanno fatto ricorso (e continueranno a farlo) a capitali esterni, accendendo, quindi, mutui pluriennali con il preciso scopo di investire tali risorse in progetti a medio o a lungo termine. Sono così nati infrastrutture, insediamenti produttivi, nuovi servizi per i cittadini, il tutto allo scopo di migliorare la qualità della vita e incrementare la produttività locale.
      L'indebitamento che le singole amministrazioni contraggono con l'accensione del mutuo, e quindi il rimborso del prestito e il pagamento dei relativi interessi, costituisce una voce di bilancio importante che grava per diversi anni sulle singole realtà. In particolare, il pagamento degli interessi rappresenta un enorme peso per le amministrazioni, in special modo per quelle di piccole dimensioni.
      Era stato così stabilito, all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che le amministrazioni «virtuose» potessero estinguere anticipatamente i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza doversi sobbarcare oneri aggiuntivi, oltre a quelli del rimborso del debito residuo; il tutto a condizione che le suddette amministrazioni fossero in grado di presentare dei piani finanziari di progressiva e continuativa riduzione del rapporto tra il
 

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proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo (PIL), supportati da un piano economico-finanziario di almeno cinque anni.
      Tale possibilità, connessa ovviamente all'esigenza di fare investimenti sul territorio di competenza, ha spinto diverse amministrazioni a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, anche con la prospettiva di poter estinguere il debito in un arco di tempo inferiore rispetto a quello previsto al momento dell'accensione del mutuo stesso.
      Tuttavia, il comma 699 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sopprime, con decorrenza 1o gennaio 2007, il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998, che prevedeva la possibilità di estinguere senza penalizzazioni i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, cosicché anche gli enti che si dimostrino in grado di ridurre il peso del proprio debito saranno sottoposti alla disciplina generale, che impone il pagamento di un indennizzo a chi scelga la strada del rimborso del mutuo prima della scadenza. Il tutto, tra l'alto, cambiando in modo unilaterale i termini di un contratto sottoscritto, a volte, proprio in virtù della possibilità di estinzione anticipata del mutuo in oggetto.
      L'obiettivo della presente proposta di legge è, pertanto, quello di ripristinare il criterio della «buona amministrazione», consentendo, quindi, agli enti locali virtuosi di estinguere anticipatamente i mutui senza l'aggravio di ulteriori penalizzazioni.
      A tal fine, l'articolo 1 ripristina la normativa introdotta dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, abrogando il comma 699 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e prevedendo la reviviscenza dell'articolo 28, comma 3, secondo periodo, della legge n. 448 del 1998.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 699 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai mutui contratti da enti pubblici con la Cassa depositi e prestiti ed estinti prima della data di entrata in vigore della presente legge.


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