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PDL 2202

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2202



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LI CAUSI, SATTA, ADENTI, ANGELI, ATTILI, BARANI, BOFFA, BONO, BURTONE, GIULIO CONTI, CRISCI, D'ELPIDIO, DI GIOIA, FORLANI, FRANZOSO, GIUDITTA, GRASSI, INTRIERI, LO MONTE, LUCCHESE, MARTINELLO, MAZZOCCHI, MAZZONI, RICARDO ANTONIO MERLO, MORRONE, OSVALDO NAPOLI, NUCARA, LEOLUCA ORLANDO, PEDRINI, PICANO, ROCCO PIGNATARO, PIRO, PISACANE, RAZZI, SAMPERI, TUCCI, VICO, ZACCHERA

Differimento del termine per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

Presentata il 1o febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di rimediare ad una incongruenza legislativa, consentendo alle imprese che operano in aree svantaggiate di poter continuare ad usufruire di un'agevolazione per i propri investimenti.
      L'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, infatti, consente ai soggetti che hanno usufruito dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e che alla data del 31 dicembre 2006 avevano in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, investimenti già avviati, di poter ultimare le opere usufruendo di un più ampio termine, fissato al 31 dicembre 2008.
      L'intervento legislativo si rende necessario in quanto allo stato attuale le imprese del Mezzogiorno possono beneficiare dei cosiddetti «crediti di imposta» per la costruzione di immobili industriali nel triennio 2004-2006.
      Molte di queste imprese, però, hanno ottenuto il riconoscimento del credito di imposta nell'anno 2006, e dovrebbero aver completato l'investimento entro l'anno, pena la perdita del finanziamento.
 

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      Appare del tutto evidente che si tratta di una norma inapplicabile, per cui la previsione dello spostamento dei termini all'anno 2008 sembra quanto mai opportuna in quanto, se tale spostamento non fosse attuato, si produrrebbe la spiacevole conseguenza di rendere inefficaci investimenti già attivati e impraticabile l'utilizzazione delle risorse già assegnate.
      L'agevolazione garantita a tali soggetti rientra nella previsione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, in quanto tale aiuto è destinato a favorire lo sviluppo economico di aree in cui il tenore di vita è particolarmente basso.
      Alla luce di quanto esposto, l'intervento legislativo proposto, dunque, risulta compatibile con i princìpi della libera concorrenza del mercato unico.
      Infine, è necessario sottolineare che l'efficacia delle predette agevolazioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per i soggetti che hanno usufruito del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e che alla data del 31 dicembre 2006 avevano in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, investimenti già avviati, al fine di ultimare le opere, il termine per usufruire della citata agevolazione è differito al 31 dicembre 2008.
      2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 2.

      1. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 1.


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