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PDL 2189

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2189



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'IPPOLITO VITALE

Istituzione della zona franca di Gioia Tauro

Presentata il 30 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ripropone, in maniera pressoché integrale, il testo di un disegno di legge da me presentato nell'ormai lontano 1995 al Senato della Repubblica (XII legislatura, atto Senato n. 1510), quando tra i primi intuii che l'istituzione di una zona franca nel territorio calabrese avrebbe potuto offrire un'idonea soluzione alla grave arretratezza economica e sociale in cui tuttora versa il meridione italiano.
      L'innovatività della mia iniziativa venne riconosciuta, allora, da molti colleghi, che si accorsero delle enormi potenzialità d'impulso e sviluppo economici dell'istituenda zona franca.
      Orbene, le stesse ragioni che mi suggerirono dodici anni orsono di presentare il disegno di legge in questione, mi spingono a rifarlo oggi, essendo rimasto sostanzialmente immutato il quadro socio-economico di riferimento, ed essendo stato, nel frattempo, realizzato il porto di Gioia Tauro, che si pone oggi come infrastruttura strategica per l'intero meridione e per il Paese. Un traguardo raggiunto grazie alla consapevolezza diffusa della sua opportunità e delle sue straordinarie potenzialità, peraltro già verificate dall'esperienza finora vissuta e confermate dall'ormai ricorrente ed unanime richiesta del suo riconoscimento come porto franco.
      Ma vi è di più: con questa iniziativa legislativa intendo cogliere e sostenere il significativo cammino compiuto dalla regione Calabria, il cui consiglio regionale, nel 2002, ha approvato una legge per promuovere l'istituzione della zona franca nel porto di Gioia Tauro (legge regionale n. 10 del 2002), sottolineando, con decisione e coraggio, l'improcrastinabile necessità di colmare il divario esistente tra Nord
 

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e Sud, che si trascina soprattutto a causa dell'endemica carenza di infrastrutture. Per questi motivi ho recepito gli spunti offerti dall'iniziativa legislativa della regione Calabria, in un'ideale comunione d'intenti che consenta di risolvere, una volta per tutte, gli annosi problemi che la riguardano.
      La realizzazione di una zona franca in Calabria, nel territorio di Gioia Tauro, si pone, oggi, non solo come esigenza idonea alla realizzazione di una concreta politica di sviluppo e di rilancio del nostro Mezzogiorno (spesso evocata nelle parole di molti, ma ancor più spesso dimenticata nei fatti), ma anche e soprattutto per ridare vita, stimolo ed entusiasmo al tessuto produttivo ed imprenditoriale del nostro Paese. Non si tratta di una delle solite trovate clientelari, pubblicizzate in periodi elettorali, ma poi affidate all'oblìo di qualche cassetto o di qualche ufficio ministeriale. Abbiamo tutti buona memoria per non dimenticare le illusioni e le speranze tradite dalle famose «cattedrali nel deserto»! Siamo ancora convalescenti dalle ferite prodotte dalla storia del fatidico quinto centro siderurgico di Gioia Tauro, per riproporre le dissennate politiche del passato. Quel che è in gioco oggi è la credibilità di tutti noi, di tutta la classe politica, non solo di fronte alla nostra gente, ma anche all'estero. Per queste ragioni - io credo - la presente proposta di legge può davvero rappresentare un ponte verso la speranza, una risposta alle illusioni tradite. L'istituzione di una zona franca a Gioia Tauro può tradursi in una risposta concreta alle aspirazioni dei giovani di questa terra, ma può essere considerata una obiettiva occasione di riscatto per l'intero Mezzogiorno d'Italia, ed una opportunità per il rilancio dell'intero tessuto produttivo del nostro Paese.
      Inoltre, con l'istituzione della zona franca sarà possibile assorbire svariate unità lavorative, e al contempo si potrà dare un nuovo volto imprenditoriale ad una parte importante del nostro territorio. Si tratta, invero, di un'apertura verso il bacino del Mediterraneo, la cui rilevanza sarà dimostrata dai fatti. Ma è bene ricordare come l'intera politica comunitaria sia particolarmente sensibile a questo tipo di strategia nei rapporti con i Paesi terzi del Mediterraneo. La proposta di legge contempla alcune agevolazioni fiscali sia per le imprese sia per i lavoratori che si insedieranno nella zona franca. Non si tratta di creare delle sacche di privilegio, bensì di individuare alcuni elementi di stimolo e di incoraggiamento per le imprese, e di avere fiducia nelle potenzialità produttive di una terra sovente abbandonata a se stessa.
      Ma non possono essere sottovalutati i vantaggi che potranno essere conseguiti con l'istituzione della zona franca anche sotto il profilo della bilancia commerciale del nostro Paese, per la logica ragione dovuta all'incremento dei flussi di capitali sia italiani che esteri.
      E questo è quello che serve in un momento come l'attuale: la volontà di dare risposte esaustive al problema dell'occupazione e dello sviluppo nella legalità.
      Sappiamo bene come la disoccupazione offra terreno fertile alla criminalità organizzata. E sappiamo pure che la criminalità può essere combattuta a condizione che non si lascino spazi del territorio ingovernati. Ma la mala pianta della criminalità germoglia laddove non cresce «l'erba verde della speranza».
      Per le responsabilità che competono al Parlamento, non possiamo più consentire questo abbandono. Dobbiamo dimostrare che lo Stato c'è, e c'è per tutti e non solo per pochi privilegiati.
      Per questi motivi auspico un'adesione corale a questa mia iniziativa legislativa, che sappia superare gli egoismi regionali in una piena e matura presa di coscienza che il divario esistente tra regioni settentrionali e meridionali, lungi dall'incrementare la prosperità delle prime, rappresenta, al contrario, un sicuro ostacolo allo sviluppo economico dell'intero Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della zona franca di Gioia Tauro).

      1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, è istituita sul territorio italiano la zona franca di Gioia Tauro, di seguito denominata «zona franca».
      2. Ferme restando le competenze che la normativa comunitaria e quella statale attribuiscono all'autorità doganale e ad altre autorità, l'attuazione e la gestione della zona franca è affidata ad una società mista a capitale pubblico-privato promossa dalla regione Calabria.
      3. Alla società di cui al comma 2 possono partecipare, nei limiti consentiti dalle normative vigenti in materia, enti locali, enti pubblici economici, imprese, istituti di credito e di assicurazione e singoli investitori.

Art. 2
(Delimitazione della zona franca).

      1. La zona franca si estende da San Ferdinando a Rosarno nella zona nord, fino alla strada statale n. 18 nella zona est, alla Marina di Gioia Tauro a sud e alle banchine portuali sul lato mare.
      2. La delimitazione del territorio di cui al comma 1 è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastutture, dei trasporti, dello sviluppo economico, dell'ambiente

 

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e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.
      3. Le modifiche all'estensione o alla delimitazione territoriale della zona franca sono adottate con la medesima procedura di cui al comma 2.

Art. 3.
(Strutture e servizi della zona franca).

      1. Nella zona franca entrano in funzione:

          a) le banchine;

          b) il raccordo ferroviario con binari di sosta e di manovra;

          c) edifici destinati:

              1) a magazzini, ivi compresi i magazzini frigoriferi, per il deposito delle merci in arrivo e in partenza;

              2) ad uffici della società di gestione della zona franca;

              3) ad uffici per il personale del Corpo della guardia di finanza;

              4) agli uffici da concedere in uso agli operatori economici italiani ed esteri per lo svolgimento delle loro attività;

              5) a stabilimenti per la manipolazione, la trasformazione, il condizionamento, la conservazione e altre operazioni sulle merci e le derrate in arrivo e in partenza;

              6) a stabilimenti per il perfezionamento delle merci destinate sia all'immissione al consumo sul mercato comunitario sia all'esportazione verso Paesi terzi;

              7) a campi di quarantena per il bestiame vivo, nazionale ed estero, destinato sia all'esportazione sia all'immissione sul mercato interno.

      2. All'interno della zona franca e, ove consentito, nelle immediate adiacenze sono istituiti servizi a carattere socio-sanitario e ricreativo, ad uso del personale

 

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italiano e straniero autorizzato ad accedere e a lavorare all'interno della zona franca.
      3. Ai fini del conseguimento di tutti i vantaggi socio-economici ottenibili dalla creazione e dal funzionamento della zona franca, devono essere realizzate idonee strutture o ampliate quelle esistenti, finalizzate al collegamento con:

          a) la città di Reggio Calabria, collegata a mezzo di rete ferroviaria e tratta autostradale;

          b) il porto di Crotone, collegato a mezzo di rete ferroviaria, tratta autostradale e strade statali;

          c) il porto di Vibo Valentia, collegato a mezzo di rete ferroviaria e tratta autostradale;

          d) il porto di Sibari (Consorzio industriale Sibari-Crati), collegato a mezzo di rete ferroviaria, tratta autostradale e strada statale;

          e) l'aeroporto di Lamezia Terme, collegato a mezzo di rete ferroviaria e tratta autostradale, che deve essere ampliata e potenziata, al fine di consentire il traffico internazionale.

      4. Presso l'aeroporto di Lamezia Terme, il porto di Vibo Valentia, il porto di Crotone, il porto di Sibari e il porto di Reggio Calabria possono essere insediati magazzini e depositi o utilizzate strutture eventualmente esistenti da adibire a tale uso, sottoposti al regime giuridico proprio della zona franca.

Art. 4.
(Beni demaniali).

      1. La gestione e l'amministrazione dei beni demaniali, individuati nell'ambito della zona franca, sono trasferite alla zona franca, ivi compresi i suoli, i fabbricati e gli edifici di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di beni demaniali.

 

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Art. 5.
(Benefìci e agevolazioni).

      1. Le imprese italiane, estere o miste, che producono beni e servizi, insediate nella zona franca possono accedere ai fondi del Mediocredito centrale previsti dalle vigenti disposizioni per le aziende esportatrici, nonché ai benefìci di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.
      2. Alle imprese e ai lavoratori operanti nella zona franca sono concessi i benefìci e le agevolazioni fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le agevolazioni previste per lo sviluppo delle zone del Mezzogiorno e dell'imprenditoria giovanile e femminile.
      3. Per le merci immesse definitivamente nel territorio italiano o comunitario è consentito il differimento, fino a centottanta giorni dalla data di immissione, del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
      4. Ai redditi imponibili delle società, degli enti e delle imprese individuali operanti esclusivamente nella zona franca, di cui non esistono sul territorio italiano né filiali, né strutture produttive, né stabili organizzazioni commerciali, è applicata un'imposta forfetaria pari al 10 per cento complessivo.
      5. Gli utili delle società, degli enti e delle imprese individuali obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché delle imprese minori che abbiano optato per la contabilità ordinaria, che si costituiscono nella zona franca, al fine di dare vita a nuove iniziative imprenditoriali, se redistribuiti, sono soggetti alla ritenuta fissa a titolo di imposta complessiva nella misura dell'1 per cento.
      6. Nei limiti perimetrali della zona franca possono essere insediate strutture

 

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produttive o commerciali operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione.

Art. 6.
(Individuazione delle aree e ubicazione delle strutture).

      1. La società incaricata dell'attuazione e della gestione della zona franca, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, provvede all'individuazione delle aree e delle strutture utilizzabili per la zona franca, ivi compresi i luoghi per l'ubicazione dei centri commerciali e dei centri affari per l'accoglienza degli operatori nazionali ed esteri. A tal fine la società può servirsi della consulenza di professionisti specializzati e di enti pubblici e privati che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore.

Art. 7.
(Tutela dell'ambiente).

      1. All'interno della zona franca non possono essere realizzati insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con tali disposizioni.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo

 

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speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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