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PDL 2225

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2225



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRIMOLDI

Disposizioni per l'accesso dei laureati in scienze naturali e in scienze della natura alle professioni di biologo e di informatore scientifico

Presentata il 7 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - I laureati presso il corso di laurea in scienze naturali e in scienze della natura si trovano oggi, dopo la riforma del sistema universitario e l'introduzione della disciplina per l'accesso all'albo della professione dei biologi, in una situazione di disparità nell'accesso al lavoro rispetto ai laureati di altri corsi di laurea.
      Da un lato, infatti, possono concorrere ai medesimi ruoli di competenza naturalistica i laureati in materie scientifiche; dall'altro i laureati in scienze naturali non possono concorrere all'accesso ad alcune professioni e funzioni riservate (ad esempio, l'informatore scientifico).
      Questa situazione risulta essere quindi in contraddizione con l'interesse preminente alla competenza specifica nei diversi settori scientifici di ricerca e di studio, il quale presupporrebbe che l'accesso a determinate professioni sia riservato a coloro i quali hanno acquisito la specifica competenza in materia.
      Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», prevede, all'articolo 30, che nell'albo professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B. I successivi articoli indicano i titoli che danno accesso all'iscrizione nelle suddette sezioni. In nessuno di esse è contenuta la previsione della laurea in scienze naturali e in scienze della natura. Previsione che invece era contenuta negli articoli 47 e 48 della legge n. 396 del 1967, laddove si stabiliva
 

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che, nella prima attuazione della legge, potessero essere iscritti all'albo dei biologi i laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia, nonché agraria e medicina veterinaria, purché avessero dimostrato di aver esercitato effettivamente come attività esclusiva od almeno prevalente per almeno cinque anni l'attività che forma oggetto della professione di biologo.
      Un'altra professione da cui i laureati in scienze naturali e scienze della natura sono esclusi è quella dell'informatore scientifico, disciplinata dapprima dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, ed ora dall'articolo 122 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.       L'articolo 122 citato dispone infatti, al comma 2, che gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea o di laurea specialistica o di laurea magistrale in una delle seguenti discipline: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria.
      Risulta chiaro quindi come questi giovani laureati, competenti e professionalmente preparati, si trovano, dopo anni di studio, dedizione e impegno, anche finanziario, in possesso di un titolo che non risulta facilmente spendibile e utilizzabile nel mondo del lavoro. Tuttavia, stante il curriculum di studi che caratterizza il corso di laurea in scienze naturali e in scienze della natura, questi laureati presentano la conoscenza e l'approfondimento delle discipline scientifiche necessari per lo svolgimento delle professioni di biologo e di informatore scientifico.

      Anche il Consiglio di Stato ritiene che la materia delle equipollenze vada adeguata alla luce dei mutamenti legislativi, registrati nell'ordinamento degli studi universitari, improntati al nuovo principio di autonomia universitaria, il quale ha determinato una sorta di esplosione delle tipologie dei titoli accademici, rimessi in buona parte alle scelte, anche di ordine nominalistico, da parte dei singoli atenei.
      Il Consiglio di Stato ha dunque ritenuto che debba essere considerato superato il criterio dell'equipollenza formale e accolto quello dell'equiparazione sostanziale, basata sul possesso, per il tipo di studi completati, di quelle competenze e capacità richieste da parte dell'amministrazione, nonché dell'apporto conoscitivo e valutativo dell'ateneo, risultanti dal «supplemento al diploma», che le università devono rilasciare, recante le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
      Prima della riforma degli ordinamenti didattici, le lauree, con le rispettive denominazioni, erano inserite in tabelle annesse al regio decreto n. 1652 del 1938, e successive modificazioni. Ogni tabella conteneva l'ordinamento di ciascun corso da inserire negli statuti degli atenei, ossia la durata del corso, l'elenco degli insegnamenti fondamentali e di quelli complementari che lo studente doveva seguire per il conseguimento della laurea.
      La nuova disciplina (legge n. 341 del 1990 e, da ultimo, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270) prevede che i corsi di laurea facenti capo ad una stessa classe presentino, come già avveniva per i piani individuali, caratteri fondamentali comuni, ossia il perseguimento degli stessi obiettivi formativi qualificanti, con le conseguenti attività formative indispensabili per conseguirli, individuati con decreti ministeriali.
      L'elemento unificante per i piani di studio individuali, volti ad assicurare il medesimo tipo di formazione culturale e di professionalità, era dato dalla denominazione del corso di laurea, mentre ora è dato dall'appartenenza a una classe. L'articolo 4, comma 3, del citato decreto n. 270 del 2004 precisa che «i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale». Nei bandi di concorso occorre far riferimento alle classi e non più alla denominazione di corsi di laurea. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 2004, sono state equiparate le lauree
 

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del vecchio e del nuovo ordinamento, riservando all'ateneo, qualora una delle lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche, il compito di rilasciare un certificato che attesti a quale singola classe sia equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea (articolo 2).
      Il quadro giuridico sopra menzionato contrasta con la norma dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto n. 270 del 2004, secondo cui con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell'università e della ricerca) «possono essere dichiarate, ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi».
      Tale disposizione potrebbe essere motivo di turbativa nell'ambito universitario, potendo spostare la competizione tra gli atenei dall'aspetto qualitativo a quello della molteplicità di valenza del titolo rilasciato.

      La presente proposta di legge prevede quindi la possibilità anche per i laureati in scienze naturali e in scienze della natura dell'iscrizione negli albi dei biologi e l'idoneità allo svolgimento della professione dell'informatore scientifico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «chimica e tecnologia farmaceutiche» sono inserite le seguenti: «, scienze naturali, scienze della natura».

Art. 2.

      1. Al comma 2 dell'articolo 32 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «f-bis) classe 68/S - Scienze della natura».

      2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è inserita la seguente:

          «b-bis) classe 68/S - Scienze naturali».


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