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PDL 1915

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1915



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZOCCHI, BONO, CASTIELLO, CATANOSO, CICCIOLI, CIRIELLI, COSENZA, DE CORATO, HOLZMANN, LAMORTE, MANCUSO, MIGLIORI, MINASSO, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, RAISI, RAMPELLI, SCALIA, ZACCHERA

Disposizioni di razionalizzazione del sistema del credito finanziario

Presentata il 9 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Oggi in Italia, qualunque cittadino che acceda al credito presso banche o intermediari finanziari è censito, a seconda degli importi ottenuti, dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia ovvero da centrali dei rischi private. Il fine ultimo di tali sistemi informativi sull'indebitamento della clientela è quello di ridurre il rischio di credito delle banche e degli intermediari finanziari, permettendo loro di conoscere in tempo reale l'esposizione finanziaria globale del soggetto affidato e, quindi, di meglio valutare il merito creditizio della clientela.
      Il sistema, come detto in premessa, si articola su una molteplicità di soggetti, di natura pubblicistica ovvero privata, nati nel corso degli ultimi cinquanta anni, per rispondere alle esigenze informative, sempre più complesse, degli operatori bancari e finanziari sulla propria clientela, in particolare in sede di analisi e gestione del rischio di credito.
      Tra queste centrali dei rischi, la più antica è la Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dalle istruzioni emanate dalla stessa Banca d'Italia sulla base della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) del 29 marzo 1994, adottata in attuazione degli articoli 53, 65, 67 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, aventi ad oggetto
 

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il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Alla Centrale dei rischi le banche devono obbligatoriamente segnalare tutte le informazioni raccolte sui crediti superiori a 75.000 euro, relativi sia ai rischi diretti (fidi per cassa e per firma), sia a quelli indiretti (garanzie personali date per altri soggetti), nonché per i crediti in sofferenza, qualunque sia il loro ammontare.
      Nel 1999 il CICR, sempre con propria delibera, ha istituito un ulteriore sistema finalizzato alla centralizzazione dei rischi, affidato alla Società interbancaria per l'automazione (SIA), cui devono affluire tutte le informazioni relative a crediti inferiori a 75.000 euro e superiori a 30.000 euro, limite massimo previsto dalla legge per i cosiddetti «prestiti al consumo» (delibera del CICR 3 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1999).
      L'iscrizione di un cliente del sistema bancario in uno di questi sistemi informativi consente, dunque, alle banche di avere un flusso costante di informazioni sulla propria clientela, che permette loro eventualmente di cautelarsi contro utenti economicamente deboli, il cui rapporto tra indebitamento nel sistema e capacità patrimoniale possa essere a rischio.
      La segnalazione nella Centrale dei rischi di una sofferenza del soggetto affidato può comportare per quest'ultimo significative ricadute economiche, che talvolta possono portare anche alla sua definitiva espulsione dal mondo produttivo.
      Infatti, allorché non sia stata ancora iniziata l'azione giudiziale per palese insolvenza del debitore, una valutazione discrezionale della banca sulla posizione dello stesso debitore, ove sia stata effettuata sulla base di presupposti errati, può anche portare la banca a segnalare come «sofferenza» un credito che il debitore potrebbe, invece, avere piena capacità di soddisfare. Un'erronea segnalazione da parte della banca alla Centrale dei rischi della posizione debitoria di tale soggetto può, quindi, portare anche ad una ingiustificata limitazione del suo accesso al credito, con eventuali gravi ricadute patrimoniali, che possono consistere o in una limitazione del suo accesso al credito presso altre banche, ovvero, nei casi più gravi, a richieste di rimborso immediato dei debiti accesi anche presso altre banche.
      In ambito nazionale operano, inoltre, altri sistemi di centralizzazione dei rischi di carattere privatistico, i quali gestiscono una serie di dati provenienti dal sistema finanziario e creditizio che, nell'ottica delle banche e degli intermediari finanziari, possono ridurre il loro rischio di impresa. In queste banche dati affluiscono generalmente dati minori, concernenti quasi esclusivamente operazioni di credito al consumo che, atteso il loro importo, spesso non sono visibili dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia. I dati censiti riguardano le generalità degli utenti dei servizi finanziari, il tipo di prodotto finanziario cui si è avuto accesso, la durata del finanziamento, la data di inizio e di scadenza dei pagamenti, nonché il loro andamento, gli eventuali ritardi nei pagamenti, le mancate erogazioni, le richieste inesitate, il mancato pagamento di utenze. Sulla base del complesso di questi dati, il censito viene classificato quale buono o cattivo pagatore.
      Secondo quanto stabilito dal Codice deontologico adottato il 1o gennaio 2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, i predetti dati possono essere gestiti dalle centrali dei rischi private per un periodo massimo di tre anni. Tuttavia, non è escluso che i dati, riguardanti gli eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati ovvero le morosità poi sanate che determinano un prolungamento nel tempo di talune condotte censite, possano determinare il permanere di dati con effetti negativi per periodi complessivamente superiori ai tre anni.
      Nella prassi accade, pertanto, che ai cattivi pagatori e ai protestati censiti da queste centrali dei rischi non solo è negata ogni attività creditizia, ma è anche preclusa persino la possibilità di aprire un conto corrente bancario, giacché la segnalazione quale cattivo pagatore è interpretata
 

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dal sistema creditizio come un «indice pregiudizievole».
      La crisi personale in cui si vengono a trovare queste persone si riflette, inevitabilmente, ove esse svolgano attività imprenditoriale, sulle aziende da essi gestite, che possono essere attratte in una situazione di crisi che può diventare irreversibile. In questo caso l'imprenditore, se non vuole fallire, può essere di fatto costretto a ricorrere al prestito non legalizzato, attraverso mezzi e sistemi riconducibili all'usura che, come è noto, è in larga parte gestita dal racket organizzato.
      Il fine che si intende perseguire attraverso questa proposta di legge è, dunque, quello di recuperare al mercato tutti quegli operatori economici che possono, superata una crisi momentanea della loro impresa (dovuta, ad esempio, a ritardi nei pagamenti da parte degli acquirenti dei beni e dei servizi da essi prodotti), utilmente reinserirsi nel sistema produttivo.
      Tale operazione consentirebbe un rafforzamento del sistema economico nel suo insieme, evitando un processo di marginalizzazione e di successiva estromissione dal mercato di aziende che avrebbero le potenzialità economiche e produttive per poter essere recuperate. Naturalmente tale operazione dovrebbe essere accompagnata da opportune «cautele», che permettano soltanto agli operatori economici più meritevoli di essere assistiti.
      Sulla base di queste premesse si propone, pertanto, di istituire un programma che possa facilitare questi cittadini, con debiti inferiori a 20.000 euro, a restituire le somme da essi dovute alle aziende di credito e agli intermediari finanziari, in modo da ridurre i rischi del sistema bancario e agevolare i debitori nell'accesso a linee di credito. In tale senso, si potrebbe concedere una dilazione temporale pari a tre anni per la restituzione del dovuto, maggiorata dei soli interessi legali. Al fine di poter accedere a questa procedura semplificata per la restituzione del debito, il debitore dovrà versare anche un contributo aggiuntivo di 500 euro per ogni 10.000 euro di debito, che affluisce in un apposito Fondo a garanzia dei nuovi e futuri creditori per la restituzione di quanto dovuto da parte dei citati debitori, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale Fondo potrebbe, inoltre, affluire anche un contributo di solidarietà corrisposto dalle associazioni rappresentative delle categorie produttive.
      Di una misura siffatta beneficerebbe anche l'intero sistema economico, giacché di essa potrebbero avvantaggiarsi tutti quegli imprenditori, commercianti e agricoltori che attualmente, a causa delle segnalazioni, si trovano in uno stato di immobilismo finanziario. Inoltre, sempre attraverso il meccanismo ipotizzato, verrebbero sottratti all'usura e al relativo racket moltissimi imprenditori che potrebbero, invece, lavorare positivamente con il sistema bancario e finanziario legale.
      In via concorrente, al fine di rendere più efficaci le misure proposte, si potrebbe anche ipotizzare una cancellazione dei dati presenti nelle centrali dei rischi private e che spesso, come si rileva, sono solo parzialmente rispondenti a situazioni di reale difficoltà economica irreversibile del soggetto segnalato. In particolare si propone la cancellazione da tali centrali dei rischi delle informazioni creditizie relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, dopo un periodo di dodici mesi. Tale intervento normativo, senza recare danni alla stabilità del sistema creditizio e finanziario, potrebbe rappresentare, anzi, un utile strumento per agevolare lo sviluppo economico del Paese e contrastare la criminalità organizzata.
      La normativa proposta, pur con qualche correttivo, tiene anche conto, relativamente a quest'ultimo profilo, concernente il trattamento dei dati personali da parte delle centrali dei rischi private, delle direttive contenute nel Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti, adottato, con delibera n. 8 del 16 novembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004, dal Garante per la protezione dei dati personali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Norme per la tutela dei dati).

      1. Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dei sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, che li utilizzano a fini di credito al consumo ovvero per determinare l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti, deve svolgersi nel rispetto dei princìpi e con le modalità stabiliti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
      2. Le informazioni creditizie relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, devono essere eliminate dal sistema di informazioni creditizie entro dodici mesi dalla registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione dei pagamenti medesimi.
      3. Le informazioni creditizie relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati devono essere eliminate dal sistema di informazioni creditizie entro trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto ovvero dalla data di cessazione del rapporto.

Art. 2.
(Dilazione a garanzia del debito).

      1. Chiunque versa in uno stato di difficoltà ad adempiere obbligazioni pecuniarie verso aziende bancarie o intermediari finanziari per un importo inferiore a 20.000 euro, prima che nei suoi confronti sia stata avviata una procedura esecutiva per il recupero coattivo del debito, può presentare alla banca o all'azienda intermediaria creditrice un piano per l'estinzione del debito di durata non superiore a trentasei mesi.

 

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      2. La banca o l'intermediario finanziario creditore deve pronunciarsi sul piano proposto dal debitore ai sensi del comma 1 entro trenta giorni dalla sua presentazione.
      3. Qualora il creditore accetti il piano proposto dal debitore, questi deve versare al Fondo di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 3 un contributo aggiuntivo in somma fissa di 500 euro per ogni 10.000 euro di debito.
      4. Sulla somma dovuta, per il tempo dell'ulteriore dilazione, deve essere corrisposto al creditore il solo interesse legale.
      5. Il creditore è garantito per l'intero ammontare del credito residuo ammesso a dilazione dal Fondo di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 3.
      6. Il debitore può beneficiare della procedura prevista dalla presente legge una sola volta.

Art. 3.
(Istituzione del Fondo di garanzia).

      1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia a sostegno di debitori che versano in stato di insolvenza per debiti di importo inferiore a 20.000 euro.
      2. Il Fondo di garanzia è finanziato con i contributi aggiuntivi corrisposti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, dai debitori che accedono alla procedura prevista dal medesimo articolo 2.
      3. Al Fondo di garanzia affluiscono, altresì, i contributi di solidarietà disposti dalle associazioni rappresentative delle categorie produttive.
      4. Il Fondo di garanzia interviene nei confronti di aziende bancarie e di intermediari finanziari a garanzia dei soggetti che fanno richiesta di accesso al sistema creditizio e a copertura del debito ammesso a dilazione ai sensi dell'articolo 2.


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