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PDL 1916

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1916



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZOCCHI, AMORUSO, ANGELI, ASCIERTO, BELLOTTI, BONO, BUONTEMPO, CASTIELLO, CATANOSO, CICCIOLI, CIRIELLI, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, DE CORATO, GAMBA, GASPARRI, HOLZMANN, MANCUSO, MINASSO, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PEDRIZZI, ANTONIO PEPE, RAISI, ROSITANI, SCALIA, ZACCHERA

Costituzione della Società per l'intermediazione finanziaria specializzata a favore delle piccole e medie imprese

Presentata il 9 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il nostro sistema produttivo si caratterizza, rispetto a quello di altri Paesi industrializzati, per la forte presenza di imprese di piccole e medie dimensioni che contribuiscono in maniera significativa allo sviluppo economico e sociale del Paese.
      In Italia le imprese con meno di 10 addetti (microimprese) sono circa 4 milioni, con oltre 7,5 milioni di addetti occupati. Complessivamente esse rappresentano il 95 per cento del totale delle imprese di industria e servizi, occupano il 48 per cento degli addetti totali, fanno registrare il 30 per cento del fatturato e il 33 per cento del valore aggiunto.
      Le grandi imprese (con almeno 250 addetti) ammontano a poco più di 3.100 unità. Esse assorbono il 18 per cento dell'occupazione e determinano il 28,9 per cento del valore aggiunto.
      La rilevanza delle piccole imprese nella struttura industriale italiana emerge anche dal confronto con gli altri Paesi europei. L'Italia presenta infatti la più elevata percentuale di microimprese, il più consistente contributo delle microimprese all'occupazione, la più bassa incidenza di occupati nelle grandi imprese (con oltre 250 addetti).
      Le piccole imprese rappresentano, quindi, ancora oggi la struttura portante del «sistema Italia», come dimostrato dal
 

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fatto che negli ultimi anni è fortemente cresciuta l'attenzione degli imprenditori, delle associazioni e delle istituzioni ai temi della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione delle piccole e medie imprese, ed è unanimemente condivisa la necessità di un aumento delle risorse pubbliche, sia europee che nazionali, dedicate a questi fattori.
      Per le piccole e medie imprese (PMI), infatti, la possibilità di un agevole accesso alle fonti di finanziamento rappresenta uno dei principali strumenti di crescita e di sviluppo.
      Al riguardo, occorre tuttavia rilevare che le nuove regole dettate dal Comitato di «Basilea 2» rischiano di influenzare in maniera rilevante l'accesso al credito bancario da parte delle PMI. Una della conseguenze delle previsioni del nuovo accordo sarà, infatti, una maggiore attenzione al rischio da parte delle banche e di conseguenza una più attenta valutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle singole aziende.
      In sostanza, i fattori tradizionalmente richiesti dagli istituti creditizi ai fini della concessione del credito (rating) potrebbero non essere più sufficienti in quanto non valutabili oggettivamente. Ad esempio, per molte PMI italiane la presenza sul mercato è legata in massima parte alle capacità e all'esperienza personale dei soggetti che operano all'interno (know how), fattori questi che non costituiscono, di per se stessi, elementi oggettivi di valutazione ai fini dell'affidabilità dell'impresa, in quanto non consentono alla banca, secondo le nuove disposizioni, di fondare la decisione dell'affidamento su una valutazione oggettiva della capacità di reddito prospettica del richiedente.
      Altro problema è costituito, almeno nella realtà italiana delle PMI, dalla scarsissima diffusione del rating e dalla relativa onerosità dell'acquisizione di tale giudizio da parte di un'agenzia specializzata.
      In questo nuovo contesto, per le PMI la presentazione di adeguate garanzie può rappresentare una condizione indispensabile per ottenere il prestito, in quanto in una situazione caratterizzata dall'assenza di oggettivi elementi di affidamento, che potrebbero indurre la banca a non concedere il fido, la presenza di un sicuro e rilevante patrimonio extra-aziendale può costituire il mezzo migliore per accedere a nuove linee di finanziamento.
      Da qui la necessità di elaborare un nuovo e forte sistema di garanzie del credito a favore delle PMI che, fermo restando il ruolo svolto in questo settore dai confidi, corrisponda in maniera più aderente alle istanze del sistema bancario, anche attraverso la previsione di forme particolari di controgaranzie ai medesimi confidi.
      A tal fine, la proposta di legge in esame prevede la costituzione di un nuovo soggetto giuridico pubblico di garanzia a favore delle PMI, la Società per l'intermediazione finanziaria specializzata, il cui capitale è sottoscritto, per una quota maggioritaria, da soggetti pubblici (Stato, regioni, enti pubblici) e, per la restante quota, da soggetti privati qualificati quali, ad esempio, società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni e dalle province autonome, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le banche, gli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al fine del loro eventuale conferimento nella nuova Società (articoli 1 e 4).
      In particolare, in conformità agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato, alla Società spetta il compito di assicurare in via prioritaria la concessione delle garanzie sui finanziamenti contratti da PMI per la realizzazione di progetti di investimento a medio e lungo termine suscettibili di produrre effetti positivi in termini di sviluppo dell'imprenditorialità, della competitività industriale e dell'innovazione; di rilasciare controgaranzie per le garanzie prestate dai confidi, a fronte dei finanziamenti ottenuti dalle PMI per la realizzazione dei citati progetti; di svolgere attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle PMI per il reperimento ed il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, con particolare riferimento ai contributi comunitari; di partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi
 

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di potenziamento del sistema delle garanzie apprestate alle PMI (articolo 2).
      Per la realizzazione delle citate finalità la proposta di legge prevede, in particolare, che la Società si avvalga delle risorse del Fondo per la finanza di impresa (previsto dal comma 7 dell'articolo 104 del disegno di legge finanziaria 2007), che appare in grado di assicurare al nuovo soggetto di garanzia una dotazione finanziaria in grado di fare fronte agli impegni assunti.
      Lo statuto della Società può, inoltre, prevedere la possibilità di istituire, nell'ambito della medesima Società, speciali sezioni autonome che effettuano le operazioni indicate in precedenza a favore delle iniziative promosse o partecipate da PMI aventi stabile e prevalente organizzazione in determinate regioni, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalle medesime regioni con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla proposta di legge (articolo 3).
      La proposta stabilisce, poi, che i componenti gli organi societari siano designati dal Governo e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 5).
      Al fine di assicurare la massima pubblicità all'attività della Società, l'articolo 6 stabilisce, da ultimo, che entro il 30 giugno di ogni anno la Società presenti al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sul proprio assetto organizzativo e sull'attività svolta. A sua volta, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette la citata relazione alle Camere per l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari (articolo 6).
      Si segnala, infine, che particolare attenzione è posta dalla proposta di legge in esame al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, in quanto le iniziative che la Società intende intraprendere sono espressamente subordinate al rispetto di questa normativa. Al riguardo, si ritiene che tale previsione consenta alla proposta di legge in esame, al termine del suo iter parlamentare, di essere immediatamente operativa, senza dover effettuare la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ed attenderne l'autorizzazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Società per l'intermediazione finanziaria specializzata a favore delle piccole e medie imprese).

      1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso delle piccole e medie imprese di ogni settore al mercato del credito, conformemente agli obiettivi indicati nella rinnovata strategia di Lisbona e nella Carta europea per le piccole imprese, approvata dal Consiglio europeo di Feira del 2000, è costituita la Società per l'intermediazione finanziaria specializzata, sotto forma di società per azioni, di seguito denominata «Società».
      2. Ai fini della presente legge, si definiscono piccole e medie imprese le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Art. 2.
(Finalità).

      1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, la Società provvede:

          a) ad assicurare in via prioritaria la concessione delle garanzie sui finanziamenti contratti da piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di investimento a medio e a lungo termine suscettibili di produrre effetti positivi in termini di sviluppo dell'imprenditorialità, della competitività industriale e dell'innovazione;

          b) a rilasciare controgaranzie per le garanzie prestate dai confidi, a fronte dei finanziamenti ottenuti dalle piccole e medie

 

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imprese per la realizzazione dei progetti aventi le caratteristiche previste alla lettera a);

          c) a svolgere attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle piccole e medie imprese per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, con particolare riferimento all'attivazione di contributi comunitari;

          d) a partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di potenziamento del sistema delle garanzie sui finanziamenti contratti da piccole e medie imprese.

      2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Società si avvale anche delle risorse di un apposito Fondo per la finanza di impresa, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, la cui dotazione è stabilita dalla legge finanziaria.
      3. Il consiglio di amministrazione della Società stabilisce le condizioni per il rilascio delle garanzie indicate al comma 1 e procede alla valutazione dei rischi coperti dalle medesime garanzie.

Art. 3.
(Sezioni speciali).

      1. Lo statuto della Società può prevedere la possibilità di istituire, nell'ambito della Società medesima, speciali sezioni autonome che effettuano le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1, a favore delle iniziative promosse o partecipate da piccole e medie imprese aventi stabile e prevalente organizzazione in determinate regioni, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalle medesime regioni con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge. Possono, altresì, essere istituite speciali sezione autonome per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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Art. 4.
(Capitale).

      1. Alla Società possono partecipare soggetti pubblici e privati, compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni e dalle province autonome, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le banche e gli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia, al fine del loro eventuale conferimento nella Società.
      2. Il capitale sociale iniziale della Società è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è sottoscritto per una quota non inferiore al 60 per cento dal Ministero dello sviluppo economico. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto dai soggetti di cui al comma 1.
      3. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale. In ogni caso lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 5.
(Organizzazione della Società).

      1. Sono organi della Società l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.
      2. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da un numero di membri compreso tra nove e dodici, di cui un terzo, tra cui il presidente, su designazione del Ministro dello sviluppo economico, un terzo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e un terzo su designazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le nomine dei componenti degli organi sociali della Società sono effettuate dall'assemblea dei soci.

 

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      3. Il collegio sindacale della Società è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e i membri supplenti sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. I restanti due membri effettivi sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      4. La Società è regolata da un proprio statuto ed è soggetta alla normativa sulle società per azioni.
      5. La sede legale della Società è individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Relazione al Governo e al Parlamento).

      1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Società presenta al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sul proprio assetto organizzativo e sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette la relazione alle Camere per l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari.


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