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PDL 1917

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1917



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZOCCHI, AMORUSO, ANGELI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BONO, BUONTEMPO, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO, CICCIOLI, CIRIELLI, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, DE CORATO, GAMBA, GASPARRI, HOLZMANN, LAMORTE, LISI, MANCUSO, MINASSO, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PEDRIZZI, ANTONIO PEPE, RAISI, ROSITANI, SALERNO, SCALIA, ZACCHERA

Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea

Presentata il 9 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame è volta all'istituzione di un apposito Fondo per il sostegno alle piccole imprese che versano in una situazione di temporanea difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa.
      La ratio di questa iniziativa deve essere principalmente individuata nella necessità di fornire alle imprese di dimensioni più piccole un efficace e rapido strumento di supporto alla propria attività, che consenta loro di superare eventuali e transitorie situazioni di difficoltà finanziaria senza ricorrere alla cessazione dell'attività, con effetti certamente negativi in termini economici e occupazionali.
      Al contempo, la proposta di legge in esame, prevedendo il riconoscimento di un beneficio economico a favore dell'impresa in difficoltà e condizionandone l'erogazione all'impegno del datore di lavoro a conservare i livelli occupazionali presenti nell'azienda, anche attraverso la trasformazione dei contratti a tempo pieno in
 

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contratti a tempo parziale, assicura un'importante tutela ai dipendenti delle piccole imprese contro il rischio di possibili tagli occupazionali, evitando, altresì, i pesanti oneri a carico dello Stato derivanti dal riconoscimento delle indennità di disoccupazione a favore dei dipendenti sottoposti a licenziamento.
      A questo proposito si osserva che l'apparato produttivo italiano si caratterizza per una rilevante presenza di imprese di piccole dimensioni accompagnata da un accentuato localismo produttivo.
      In particolare, sono circa 9 milioni e mezzo i lavoratori dipendenti in imprese con meno di quindici addetti, di cui 7 milioni e mezzo occupati in imprese con meno di dieci dipendenti. Complessivamente, le imprese con meno di quindici dipendenti rappresentano il 95 per cento del totale delle imprese di industria e servizi, occupano il 48 per cento degli addetti totali, fanno registrare il 30 per cento del fatturato e il 33 per cento del valore aggiunto.
      In Italia, dunque, le microimprese sono una fonte fondamentale di assorbimento occupazionale; da qui la necessità di prevedere un efficace sistema di sostegno a tali operatori economici, quali soggetti fondamentali per l'apparato produttivo, ma anche più deboli, rispetto alle imprese di dimensioni più grandi, in termini di tutela dei livelli occupazionali nelle fasi di crisi e di riconoscimento di adeguati sostegni del reddito per i lavoratori.
      In questa direzione si muove la proposta di legge in esame, volta a prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, una specifica azione di sostegno alle piccole imprese che versano in uno stato di transitoria difficoltà finanziaria, a condizione che tali imprese si trovino nel totale rispetto della normativa contributiva.
      A tal fine, l'articolo 2 della proposta di legge prevede che possano beneficiare degli interventi disposti dalla proposta in esame le imprese, con un numero di dipendenti inferiore a quindici, in stato di temporanea difficoltà, le quali risultino regolarmente iscritte nel registro delle imprese e siano in regola con i versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti.
      Si prevede, inoltre, che l'impresa e i suoi amministratori siano in regola con la certificazione antimafia e non siano stati in precedenza dichiarati falliti.
      I citati requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa e devono essere mantenuti per tutto il periodo di durata di tale stato, a pena della revoca e restituzione dei citati benefìci.
      In relazione, poi, alla domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea, la proposta di legge in esame stabilisce che la medesima venga presentata alla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, appositamente integrata da un rappresentante della direzione provinciale del lavoro e, qualora ne facciano richiesta, delle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori (articolo 3).
      Al riguardo, particolarmente significativa è la previsione secondo la quale alla citata domanda dovrà, altresì, essere allegata una dichiarazione dell'imprenditore nella quale si afferma che, in caso di riconoscimento, in suo favore, dei benefìci previsti dalla presente legge, saranno salvaguardati, per tutto il periodo di difficoltà, i livelli occupazionali dell'impresa al momento della presentazione della domanda, anche, eventualmente, attraverso la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo pieno in contratti di lavoro a tempo parziale.
      Ai sensi dell'articolo 4, l'ammontare del contributo del Fondo è, per ogni impresa che versi in stato di difficoltà temporanea, pari al 30 per cento del totale dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori pagati dall'impresa nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3.
 

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      Spetta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuare, tra l'altro, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di intervento da parte dei soggetti beneficiari, le priorità per l'accoglimento delle domande nonché la fissazione di eventuali riserve in favore di imprese appartenenti a determinati settori o aventi determinati requisiti (articolo 5).
      Ai sensi dell'articolo 7, ferme restando le disposizioni penali previste in materia, qualora successivamente all'erogazione del contributo risulti l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini del suo riconoscimento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale esclude il richiedente dai benefìci e procede al recupero coattivo delle somme eventualmente già corrisposte, rivalutate sulla base degli indici ISTAT e maggiorate degli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei maggiori danni.
      Particolare attenzione è posta, infine, al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese. In particolare, si segnala che il ricorso al regime de minimis consente alla normativa di essere immediatamente operativa, senza dover effettuare la notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed attenderne l'autorizzazione (articolo 6).
      Per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, spetta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, disporre annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse disponibili del citato Fondo e di competenza del medesimo Ministero del lavoro e della previdenza sociale (articolo 8).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea).

      1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle piccole imprese, con particolare riferimento al mantenimento dell'occupazione, è istituito il Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      2. Ai fini della presente legge, si definiscono piccole imprese le imprese con un numero di dipendenti inferiore a quindici.

Art. 2.
(Soggetti beneficiari).

      1. Possono accedere agli interventi del Fondo le piccole imprese che versano in uno stato di transitoria difficoltà ai sensi dell'articolo 3, qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa e ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:

          a) l'impresa risulti regolarmente iscritta al registro delle imprese;

          b) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti;

          c) l'impresa e i suoi amministratori siano in regola con la certificazione antimafia;

 

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          d) gli amministratori dell'impresa non siano stati in precedenza dichiarati falliti;

          e) l'impresa non abbia già usufruito di altri aiuti di Stato concessi ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.

      2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa e devono essere mantenuti per tutto il periodo di durata di tale stato, a pena della revoca del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 7.

Art. 3.
(Dichiarazione dello stato di difficoltà temporanea).

      1. La domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa è presentata alla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente che, ai fini della valutazione della medesima domanda, è integrata da un rappresentante della competente direzione provinciale del lavoro e, qualora ne facciano richiesta, dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
      2. La domanda di cui al comma 1 è corredata dalla seguente documentazione:

          a) lo stato patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite dell'impresa relativi all'ultimo esercizio finanziario;

          b) l'andamento dell'indebitamento alla data di presentazione della domanda;

          c) una relazione contenente il piano economico-finanziario per la ristrutturazione dell'impresa e la descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali derivanti dall'eventuale cessazione dell'attività.

 

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      3. Alla domanda di cui al comma 1 deve, altresì, essere allegata una dichiarazione con la quale l'imprenditore si impegna, in caso di concessione dei contributi previsti dalla presente legge, a salvaguardare per tutto il periodo di difficoltà i livelli occupazionali dell'impresa esistenti alla data di presentazione della domanda, anche, eventualmente, attraverso la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo pieno in contratti di lavoro a tempo parziale. Il mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi del presente comma comporta la revoca del contributo ai sensi dell'articolo 7.
      4. Entro un mese dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, integrata ai sensi del medesimo comma 1, ove ne riscontri i presupposti, dichiara lo stato di difficoltà temporanea dell'impresa, definendo, altresì, le date di inizio e di fine del periodo di crisi.
      5. Lo stato di difficoltà temporanea dell'impresa non può avere durata superiore a tre anni.

Art. 4.
(Ammontare del contributo).

      1. L'ammontare del contributo che può essere concesso a valere sulle risorse del Fondo a ogni impresa per la quale sia stato dichiarato lo stato di difficoltà temporanea è pari al 30 per cento del totale dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi obbligatori pagati dall'impresa nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 5.
(Modalità di gestione del Fondo).

      1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare da emanare

 

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entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:

          a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1;

          b) i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande nonché la fissazione di eventuali riserve in favore di imprese appartenenti a determinati settori o aventi determinati requisiti;

          c) le modalità di gestione delle risorse eventualmente non utilizzate ai fini della concessione dei contributi;

          d) le misure necessarie per garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Art. 6.
(Limiti dell'intervento).

      1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (CE) n. 69/2001.

Art. 7.
(Revoca del contributo).

      1. Ferme restando le disposizioni penali previste in materia, qualora successivamente all'erogazione del contributo previsto all'articolo 4 sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge ai fini della sua concessione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone la revoca del contributo stesso e

 

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procede al recupero coattivo delle somme eventualmente già corrisposte, rivalutate in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e maggiorate degli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei maggiori danni.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 in relazione alla dotazione iniziale del Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina annualmente alle finalità di cui alla presente legge una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse disponibili del medesimo Fondo per l'occupazione per interventi in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


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