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PDL 2115

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2115



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLUCCI, ARACU, ARMOSINO, AZZOLINI, BARANI, BARBIERI, BERNARDO, BIANCOFIORE, BOATO, BONO, BRUSCO, CARBONELLA, CATONE, CECCACCI RUBINO, CIRIELLI, D'AGRÒ, DE CORATO, DI VIRGILIO, FOGLIARDI, FRASSINETTI, GARDI NI, GIACHETTI, HOLZMANN, MARRAS, MAZZOCCHI, MELE, MELONI, MISTRELLO DESTRO, PELINO, PORETTI, SANZA, SIMEONI, STAGNO D'ALCONTRES, VANNUCCI

Regolamentazione dei cimiteri per gli animali di affezione

Presentata il 9 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella passata legislatura il Governo aveva avviato la riforma delle leggi cimiteriali (atto Camera n. 4144) rimaste sostanzialmente immutate dall'epoca napoleonica. In questo quadro aveva inteso regolare, all'articolo 13 del citato atto Camera, un fenomeno che, già consuetudine consolidata in altri Paesi, sta diffondendosi sempre di più anche in Italia: quello dei pet cemetery.
      Fenomeno recente da noi, ma assai diffuso nei Paesi anglosassoni, dove rinveniamo tradizioni quasi secolari. Nelle intenzioni del Ministro della salute, vi era la volontà di riordinare un campo lasciato per troppo tempo sgombro di qualsivoglia legge, salvo le iniziative lodevoli di alcune regioni (il Piemonte, ad esempio) e di qualche comune (Bibbiena, Savignano Irpino, Volpedo, Capannori, per citare solo i progetti più recenti).
      Ma anche senza aspettare la legge, in tante parti d'Italia, per volontà di privati cittadini, sono nate negli ultimi anni aree destinate allo scopo illustrato. Seguendo il modello dei pet cemetery, tanto diffusi all'estero, nella nostra penisola cat e dog sitter abituali cominciano adesso a offrire un servizio «tutto compreso» per l'ultima passeggiata: trasporto autorizzato con cremazione
 

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singola o multipla, tariffe di ogni genere proporzionali al peso dell'animale, urne in ceramica o legno, piccoli bonsai, lapidi.
      Ed è un dato di fatto, appunto, che sempre più, oggi, gli animali domestici costituiscono parte integrante della famiglia: soggetti di affezione a cui vengono dedicati affetto e cure. Un elemento non secondario riguarda inoltre i risvolti economici e sociali che costituiscono un corollario significativo di tale fenomeno. Alla luce di questa evidenza, è pertanto necessario legiferare in un settore nel quale, oltre a lodevoli e ben organizzate iniziative, si trovano anche spontaneismo e confusione: cose che, di sicuro, non rendono un buon servizio alla società. Sino ad oggi, in realtà, unico elemento certo, a norma di legge, è solo l'inceneritore. Al proprietario dell'animale deceduto, infatti, è fatto obbligo di rivolgersi alla azienda sanitaria locale di zona la quale, una volta in possesso di quello che viene ancora valutato un «rifiuto speciale», lo avvia alla cremazione.
      Riprendendo l'articolo 13 del testo presentato dal Governo nella XIV legislatura, intendiamo sollecitare il Parlamento a legiferare in una materia che, sino ad ora, non ha punti di riferimento normativi precisi, rispetto ad un fenomeno in rilevante espansione e fortemente avvertito da molti cittadini del nostro Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I cimiteri per animali di affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.
      2. I siti cimiteriali per animali di affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubbliche. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
      3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari, nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
      4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali di affezione si applica la normativa prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità delle spoglie, nelle more dell'emanazione da parte delle regioni e delle province autonome di specifici provvedimenti organici in materia.


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