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PDL 2280

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2280



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro dei trasporti
(BIANCHI)

Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2007, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti

Presentato il 20 febbraio 2007


      

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Onorevoli Deputati! - Il comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, prevede che durante la circolazione gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. L'obbligo decorre per i veicoli di nuova immatricolazione dal 1o aprile 2005, mentre per i veicoli già in circolazione dal 1o gennaio 2007.
      Il presente decreto si rende necessario per consentire una proroga tecnica, finalizzata a concedere il tempo strettamente necessario per permettere l'installazione dei dispositivi di cui trattasi sui veicoli immatricolati prima del 1o aprile 2005. L'intervento riveste carattere di particolare urgenza, in quanto l'obbligo di applicazione delle strisce retroriflettenti, vigente dal 1o gennaio 2007, sta comportando (anche per difficoltà di approvvigionamento) notevoli inconvenienti per le imprese, non solo per le sanzioni irrogate dalla Polizia stradale in sede di controlli ordinari, ma soprattutto per l'impossibilità di superare positivamente la revisione periodica cui i veicoli devono essere sottoposti presso la motorizzazione civile.
      La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato; non si redige pertanto la relazione tecnica.

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ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

        Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 72.
(Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi).

(omissis)

        2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1o aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.

(omissis)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 19 febbraio 2007, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 19 febbraio 2007, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2007.

Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per consentire l'adeguamento tecnico dei veicoli adibiti al trasporto di cose alla normativa vigente, anche al fine di evitare la formazione di contenzioso;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1. Il comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

        «2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1o aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 aprile 2007.».

 

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Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 19 febbraio 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Bianchi, Ministro dei trasporti.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.    


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