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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1059 |
1. La presente legge detta i princìpi generali dell'ordinamento in materia di assistenza psichiatrica, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Gli interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati dai presìdi territoriali e ospedalieri del Servizio sanitario nazionale (SSN) e dalle strutture private convenzionate.
3. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
1. Il Dipartimento di psichiatria (DP) è istituito presso ogni azienda sanitaria locale (ASL) per aree di popolazione fino a 150.000 abitanti. Nelle ASL eccedenti tale numero di abitanti è istituito un unico DP suddiviso in un numero di moduli dipartimentali, ognuno dei quali ricopre aree con popolazione non eccedente i 150.000 abitanti, fino a comprendere tutta la popolazione della ASL, salvo eventuali variazioni per documentate ed evidenti esigenze locali.
2. Il DP è un dipartimento a struttura, con direzione unica e con funzioni autonome di programmazione e di gestione.
3. Al DP sono attribuiti i seguenti compiti:
a) programmazione e coordinamento degli interventi di prevenzione, di cura e di
b) promozione della educazione sanitaria sui temi di pertinenza psichiatrica;
c) aggiornamento professionale del personale operante nel campo delle patologie psichiatriche;
d) raccolta e valutazione delle informazioni derivanti dalle attività di ricerca e diagnostiche effettuate sulle patologie specialistiche;
e) verifica e controllo del funzionamento delle strutture private psichiatriche convenzionate.
4. Il DP è diretto da un medico psichiatra.
5. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 3, al DP è attribuita una quota pari ad almeno il 7 per cento delle risorse finanziarie complessive della ASL di competenza.
6. Sono altresì destinate al DP come risorse aggiuntive quelle derivanti dalla vendita o dalla locazione delle strutture degli ex ospedali psichiatrici.
7. Il DP è articolato nel servizio territoriale di psichiatria ed è in rapporto funzionale con il servizio psichiatrico ospedaliero istituito ai sensi dell'articolo 4.
1. Il servizio territoriale di psichiatria è costituito dai seguenti presìdi: il centro di salute mentale, la comunità protetta residenziale, la casa alloggio e il centro diurno.
2. Il centro di salute mentale (CSM) garantisce l'assistenza per una popolazione compresa tra 50.000 e 75.000 abitanti e un orario compreso tra le ore 8 e le ore 20 per sei giorni alla settimana; qualora sia previsto, per comprovate esigenze locali, un orario di apertura di durata minore, si provvede all'individuazione
1. Il servizio psichiatrico ospedaliero è istituito presso un'azienda ospedaliera o un ospedale della ASL dotati del dipartimento emergenza e accettazione (DEA), è posto alle dipendenze della direzione sanitaria della medesima struttura ospedaliera, garantisce l'assistenza per i pazienti psichiatrici acuti e subacuti ed è costituito dalle seguenti unità operative: la degenza psichiatrica acuta, il pronto soccorso psichiatrico, il day hospital e la degenza psichiatrica subacuta.
2. La degenza psichiatrica acuta (DPA) garantisce il ricovero dei pazienti con patologie psichiatriche acute sia volontari sia in trattamento sanitario obbligatorio. È individuata una dotazione minima in ambito provinciale e regionale di un posto letto ogni 10.000 abitanti domiciliati nell'area di competenza del DP. La dotazione ordinaria è altresì individuata in quindici posti letto con cinque medici e diciotto infermieri. I posti letto non possono comunque eccedere il numero di venti, fermo restando che l'assistenza medica e infermieristica è incrementata in maniera proporzionale al numero degli assistiti. La DPA assicura la consulenza psichiatrica alla struttura sanitaria nella quale è inserita; a tale fine, per ospedali eccedenti i 1.000 posti letto e per ogni 1.000 posti letto è garantita alla DPA una unità medica aggiuntiva.
3. Il pronto soccorso psichiatrico è istituito presso ogni azienda ospedaliera od ospedale dotato di DEA e ha compiti di osservazione e di trattamento dei casi urgenti psichiatrici a eziologia funzionale o funzionale-organica. Il pronto soccorso psichiatrico opera in stretta integrazione con l'attività d'urgenza del CSM, con i servizi di guardia medica, con le centrali operative del sistema di emergenza 118 nonché con il pronto soccorso generale. Il pronto soccorso psichiatrico, unitamente al servizio di urgenza territoriale, si configura come la struttura che garantisce consulenze e interventi psichiatrici di urgenza
1. È istituito il Sistema informativo nazionale di vigilanza dei pazienti a rischio (SINVIP) costituito da un programma centralizzato di telemedicina psichiatrica, eventualmente utilizzabile anche per i pazienti geriatrici e per i portatori di handicap, dotato di un sintonizzatore-decodificatore per ricezione di segnali, denominato
a) uscita PAL (televisore);
b) uscita rete geografica;
c) videocamera (webcam);
d) antenna di ricezione digital enhanced cordless telecommunication (DECT) per segnale specifico di telemetria e telemedicina.
2. Il SINVIP è finalizzato al monitoraggio in tempo reale al fine dell'individuazione dell'identità del paziente e dei suoi parametri di interesse sanitario, tramite un segnale specifico telemetrico DECT. Il SINVIP consente, altresì, al medico specialista di individuare la scelta più appropriata di percorso sanitario per il malato, sulla base della conoscenza della sua anamnesi prossima e remota effettuata in tempo reale e, eventualmente, di richiedere l'inserimento del paziente stesso nel SINVIP qualora questi ne sia escluso.
1. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari relativi alle malattie mentali sono di norma volontari e sono attuati dai servizi e dai presìdi territoriali e ospedalieri, pubblici e privati accreditati, di cui agli articoli 1, 3 e 4.
2. In presenza di alterazioni psichiche che richiedono interventi terapeutici, gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono attuati dopo che è stato espletato ogni valido tentativo volto a ottenere il consenso del paziente o, in caso di minori di quattordici anni, dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.
3. L'accertamento sanitario obbligatorio è richiesto, motivandolo, da un medico della struttura pubblica o privata convenzionata,
a) il paziente non è in grado di giudicare il proprio stato e non accetta le terapie proposte ovvero, pur manifestando il suo consenso alle terapie, ne impedisce la corretta attuazione;
b) l'evidenza clinica dimostra che il paziente può avere un miglioramento della sua psicopatologia dalla attuazione della terapia proposta.
6. La procedura del TSO domiciliare prevede: la convalida di ricovero obbligatorio, con specificazione dei tempi, dei modi e dei luoghi in cui la stessa terapia sarà praticata; l'ordinanza di ricovero disposta dal sindaco del comune competente, che è attuata, secondo le modalità e i tempi specificati nella richiesta, dalla polizia municipale e dagli operatori del CSM, con eventuale presenza delle Forze dell'ordine nel caso si ipotizzino reati. Entro quarantotto ore dalla sua emanazione, il sindaco trasmette l'ordinanza di ricovero obbligatorio al giudice tutelare, il quale entro le successive quarantotto ore provvede o meno alla sua convalida. Il TSO ha la durata di quattro settimane, è rinnovabile e decade quando non sussistono più le condizioni che l'hanno determinato. È altresì previsto un TSO in comunità terapeutica al quale si applica la medesima procedura prevista dal presente comma per il TSO domiciliare.
a) il paziente non è in grado di giudicare il proprio stato e non accetta le terapie proposte;
b) l'evidenza clinica dimostra che il paziente può avere un miglioramento nella sua psicopatologia dalla attuazione della terapia proposta;
c) non è praticabile una terapia domiciliare o è seriamente compromessa la possibilità che essa possa essere attuata, anche se il paziente ha manifestato il suo consenso;
d) è stato dato il consenso informato al ricovero da parte di un familiare di primo grado del paziente, oppure, in assenza di tale familiare, esistono le condizioni previste dal protocollo del TSO, in particolare in merito alla compatibilità del ricovero con lo stato psicopatologico e il contesto sociale. Il protocollo del TSO è stabilito con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della salute entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. La procedura del TSO ospedaliero ordinario prevede: la richiesta di ricovero motivata circa la psicopatologia del paziente da parte di un medico; la convalida di tale richiesta da parte di un medico psichiatra della struttura pubblica che attesta una o più delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 8; l'ordinanza di ricovero da parte del sindaco del comune in cui si trova il paziente. Se il paziente è reperito dalla polizia municipale, entro una settimana dalla data dell'emanazione dell'ordinanza del sindaco, egli è ricoverato presso la DPA ed in tale caso la validità dell'ordinanza è prorogata di tre settimane dalla data di emanazione. Se il paziente non viene reperito entro una settimana dalla data di emanazione dell'ordinanza, la stessa cessa di avere efficacia dopo tale periodo. Entro le quarantotto ore successive al ricovero del paziente, il sindaco
1. Gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina, nei quali si effettuano corsi di specializzazione in psichiatria, devono essere dotati di almeno un DP, che assicura l'attività assistenziale e di formazione degli specializzandi, ove necessario con il concorso del personale regionale del SSN.
2. L'organizzazione dei DP istituti ai sensi del comma 1, fatte salve le specifiche attività di formazione e di ricerca, è conforme a quella dei DP delle ASL.
1. I servizi e i presìdi di psichiatria privati convenzionati sono equiparati ai servizi e ai presìdi di psichiatria pubblici sulla base di criteri di accreditamento e di certificazione uniformi, richiesti per lo svolgimento delle attività di assistenza psichiatrica in regime di convenzione.
1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per la psichiatria (CNP), con compiti di verifica sullo stato di attuazione della presente legge, di consulenza, di programmazione e di elaborazione delle linee guida nazionali per l'organizzazione dell'assistenza psichiatrica.
2. La CNP è nominata con decreto del Ministro della salute ed è composta da:
a) il presidente, nominato dal Ministro della salute tra una rosa di esperti;
b) il direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute;
c) cinque direttori di DP designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) tre direttori dei DP istituiti presso le università ai sensi dell'articolo 7;
e) tre responsabili del servizio sanitario regionale competente per la psichiatria, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
f) cinque esperti designati dal Ministero della salute;
g) cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) cinque rappresentanti delle associazioni delle famiglie degli utenti psichiatrici maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) due rappresentanti delle associazioni scientifiche del settore psichiatrico maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Con cadenza almeno annuale le regioni presentano alla CNP una relazione sullo stato dei servizi competenti per la psichiatria e sull'attuazione della presente legge.
4. Previo parere della CNP, il Ministro della salute nomina un commissario straordinario in caso di inadempienze o di ritardi delle regioni nell'attuazione della presente legge.
5. Nel primo decennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CNP è tenuta a trasmettere al Parlamento, con cadenza almeno biennale, una relazione sullo stato dei servizi competenti per la psichiatria e sull'attuazione della presente legge, sulla base delle relazioni regionali presentate ai sensi del comma 3, ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
1. In ogni regione è istituita la commissione regionale per la psichiatria (CRP), con compiti di programmazione e di verifica dell'attuazione della presente legge nonché delle leggi e dei regolamenti regionali in materia.
2. La CRP è nominata con provvedimento regionale ed è composta da:
a) il presidente, nominato dalla regione tra una rosa di esperti;
b) il responsabile del servizio sanitario regionale competente per la psichiatria;
c) i direttori del DP della regione;
d) i direttori dei DP istituiti presso le università della regione ai sensi dell'articolo 7;
e) cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) cinque rappresentanti delle associazioni delle famiglie degli utenti psichiatrici
g) due rappresentanti delle associazioni scientifiche del settore psichiatrico maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Con cadenza almeno annuale la CRP elabora una relazione sullo stato dei servizi regionali competenti per la psichiatria e sull'attuazione della presente legge nonché delle leggi e dei regolamenti regionali in materia. La relazione è trasmessa alla CNP, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3.
4. Con legge regionale sono definiti i criteri per la costituzione di un organo di consultazione delle associazioni delle famiglie degli utenti psichiatrici presso ogni ASL della regione.
5. Previo parere della CRP, la regione nomina un commissario straordinario in caso di inadempienze dei direttori dei DP regionali nell'attuazione della presente legge nonché delle leggi e dei regolamenti regionali in materia.
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