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PDL 2050

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2050



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NARDI, CATONE, FRANCESCO DE LUCA, BARANI, DEL BUE

Disposizioni per la sospensione del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali delle Forze armate

Presentata il 12 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di apportare correttivi urgenti e indispensabili ad una situazione abnorme, e in larga misura contraria agli attuali orientamenti del Governo in materia di occupazione e di ottimale utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, che sta continuando a verificarsi nell'ambito del dicastero della Difesa, tra gli ufficiali delle Forze armate.
      Tale situazione determinerà, in concreto, alla data del 31 dicembre 2007, nonché per gli anni a venire, l'invio «in aspettativa», utilizzando in questo modo un termine tecnico, che di fatto si traduce in un «congedo a domicilio», senza prestare alcun servizio, di un elevato numero di ufficiali (quest'anno sono circa 280), di età compresa fra i 53 ed i 58 anni.
      L'aspetto paradossale della questione è che questo personale, che per anzianità ed esperienza (tra l'altro esclusivamente in possesso di qualifiche dirigenziali) costituisce l'ossatura portante delle Forze armate, viene mantenuto in tale posizione, anticipando di fatto il collocamento in quiescenza, pur percependo il 95 per cento degli emolumenti previsti per l'attività di servizio, sino al compimento del limite di età. Tale limite è diverso per i vari gradi, ma mai inferiore a 60 anni.
      Ciò avviene in quanto l'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per evitare un'eccessiva ridondanza nei gradi della dirigenza militare - alimentati annualmente con un numero fisso per legge di promozioni e non sulla base di effettive vacanze - ha disposto che gli ufficiali
 

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dirigenti eccedenti agli organici siano collocati d'autorità in «aspettativa per riduzione dei quadri» (cosiddetta «ARQ»).
      All'epoca la norma aveva un preciso senso e un preciso scopo, consistente nella fuoriuscita obbligatoria dal servizio effettivo degli ufficiali in surplus, evitando così problemi di impiego rispetto ai minori incarichi conferibili e realizzando anche un modestissimo risparmio per il pubblico erario, in quanto l'ufficiale collocato in aspettativa, come detto, non avrebbe prestato servizio, percependo lo stipendio ridotto del 5 per cento.
      Si trattava allora di pochi casi, tutto sommato accettabili, in quanto venivano colpiti per lo più pochi ufficiali, prossimi ai limiti di età per il congedo.
      Con l'adozione della nuova normativa sull'avanzamento degli ufficiali (decreto legislativo n. 490 del 1997) si sono però considerevolmente ridotti gli organici delle Forze armate e contestualmente allungati i periodi minimi di permanenza nei vari gradi.
      Nonostante si fosse decisa l'adozione di un periodo transitorio di otto anni per evitare effetti traumatici sui ruoli, il quasi contestuale aumento dei limiti di età deciso dalla legge in materia pensionistica (legge n. 335 del 1995, cosiddetta «riforma Dini») ha vanificato ogni misura tesa a rendere graduale e indolore il processo di riduzione degli organici stessi, generando un'abnorme e imprevedibile compressione dei ruoli, già iniziata nell'anno 2005 con il congedo anticipato di 64 ufficiali e che proseguirà nei prossimi quattro anni con circa 250 fuoriuscite annuali.
      La situazione che si è determinata non solo si configura come evento gravemente patologico, ma addirittura come un fatto intrinsecamente immorale, in quanto, oltre a determinare uno sperpero di pubblico denaro, mortifica legittime attese da parte del personale interessato, che si vede decurtata la propria vita lavorativa di un periodo temporale anche notevole (sette anni in meno, come dato medio).
      Quanto descritto, peraltro, provoca una perdita di risorse qualificate proprio in un momento che esige, in particolare per il comparto Difesa e sicurezza, uno sforzo di progettualità atto a fare fronte al quadro profondamente mutato della minaccia, con la riconsiderazione e lo studio di misure organizzative, operative, procedurali e formative del personale, che non possono essere invece trattate da chi non è in possesso della necessaria esperienza professionale, o da chi è impegnato nella trattazione dei soli affari correnti.
      La presente proposta di legge si prefigge quindi di sanare questa abnorme situazione, consentendo, per la durata di due anni, agli ufficiali che ne facciano domanda, di permanere in servizio in soprannumero agli organici, continuando ad essere impiegati ed evitando le descritte situazioni mortificanti per loro stessi e per le istituzioni. Tali ufficiali verrebbero impiegati in tutte quelle posizioni non obbligatorie per l'espletamento degli obblighi giuridici previsti ai fini dell'avanzamento, venendo altresì esclusi incarichi all'estero o comunque relativi a impegni internazionali.
      È inoltre prevista una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo in materia di ARQ.
      Gli oneri derivanti dall'attuazione della legge sono quantificabili in 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007 e sono posti, a regime, a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sospensione degli effetti del provvedimento di collocazione in aspettativa per riduzione dei quadri).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2008, gli ufficiali nei confronti dei quali è stata formalizzata la comunicazione di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri possono, tramite domanda da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno, ottenere la permanenza in servizio.
      2. Gli ufficiali di cui al comma 1 permangono in servizio, in soprannumero agli organici, sino al raggiungimento dei limiti di età, nella posizione di servizio permanente effettivo. I predetti ufficiali non possono ricoprire gli incarichi previsti ai fini dell'espletamento delle attribuzioni specifiche del grado per l'avanzamento, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, né ricoprire incarichi all'estero o comunque relativi a impegni internazionali.

Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti ai sensi dell'articolo 1, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali delle Forze armate.

 

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Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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