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PDL 1055

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1055



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MORONI

Disposizioni in materia di tutela previdenziale degli sportivi e di contratti di prestazione sportiva

Presentata il 9 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'intervento legislativo che si propone si rende necessario poiché nel nostro ordinamento non risulta esservi alcuna disciplina specifica in materia di regolamentazione delle prestazioni lavorative tra gli sportivi e le società o le associazioni sportive, e di conseguente riconoscimento delle tutele fondamentali in materia di sicurezza sociale, salvo per ciò che riguarda gli «sportivi professionisti» e alcuni altri settori inerenti il personale addetto agli impianti sportivi.
      L'assenza di una tale disciplina ha creato nel tempo una discriminazione e una sperequazione sempre più evidenti, non soltanto tra settori del mondo sportivo tutelati da una apposita disciplina e settori, viceversa, totalmente privi di qualsivoglia garanzia nell'ambito delle prestazioni sportive effettuate, ma anche all'interno stesso dello sport professionistico.
      La disciplina della proposta di legge in esame è riconducibile essenzialmente alla «previdenza sociale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, rientrante nelle materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato, e in via secondaria alla «tutela e sicurezza del lavoro» o all'«ordinamento sportivo», rientranti, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente Stato-regioni.
      La gran parte del settore sportivo nel nostro Paese, si è detto, è priva di un adeguato sostegno normativo relativamente alla questione delle tutele, degli
 

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ingaggi, delle caratteristiche e della regolamentazione del rapporto esistente tra sportivi e società, del riconoscimento della professionalità e delle responsabilità delle metodologie didattiche messe a punto dagli insegnanti e dagli istruttori delle varie discipline sportive quale attività principale esercitata ai fini del sostegno economico per sé e il proprio nucleo familiare.
      Eppure migliaia di atleti, di istruttori, di insegnanti e di maestri delle più varie discipline sportive, e insieme a loro massaggiatori, preparatori atletici, direttori sportivi e medici delle società sportive presso società, impianti sportivi e palestre costituiscono il punto di riferimento principale dello sport nel nostro Paese. Basti pensare che sono circa 7 milioni i tesserati alle Federazioni sportive nazionali e che, tra essi, decine di migliaia svolgono attività sportiva in forma sostanzialmente agonistica, continuativa e pressoché esclusiva.
      Fermo restando che il riconoscimento della qualificazione per l'esercizio delle attività sportive e lo svolgimento delle professioni di atleta, allenatore, direttore tecnico sportivo e preparatore atletico è demandato alle competenti Federazioni sportive nazionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che riguarda la disciplina delle «professioni», resta il fatto e l'esigenza di individuare tutte quelle figure professionali che a vario titolo - pur non rientrando nell'ambito di applicazione della predetta legge n. 91 del 1981 - operano con vari livelli di impegno e responsabilità nei diversi settori sportivi - dal calcio al basket, dal tennis al volley sino all'atletica, al pattinaggio e agli sport invernali - senza avere alcuna effettiva garanzia o tutela circa la regolamentazione del rapporto di lavoro e il proprio destino previdenziale, salva la disciplina dei rimborsi forfetari di spesa, delle indennità di trasferta e dei premi previsti dall'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      È necessario pertanto riconoscere una precisa tutela a quanti operano in questo settore, caratterizzato - proprio per la tipicità e la specificità delle prestazioni rese - da un percorso agonistico e professionale inevitabilmente più breve e intermittente rispetto ad altre attività, aggiornando in particolare le disposizioni previdenziali.
      Vi è poi una ulteriore e più profonda disuguaglianza discriminatoria che investe il settore dello sport: ci si riferisce alle «differenze di genere», giacché nell'ambito del professionismo sportivo e persino della medesima disciplina sportiva - come nel caso del calcio e della pallacanestro - le atlete che partecipano a campionati nazionali di serie A e B - quindi a parità di prestazione sportiva - non sono riconosciute, al pari degli uomini, come «sportivi professionisti» dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
      La Federazione italiana giuoco calcio, all'articolo 27 dello Statuto, infatti, qualifica come «professionisti» i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, e come «non professionisti» i calciatori che a seguito di tesseramento svolgono attività sportiva per società associate nella Lega nazionale dilettanti «compresi quelli di sesso femminile», benché il campionato nazionale di calcio femminile sia articolato in una serie A con 12 squadre, una serie A2 con due gironi di 12 squadre ciascuno e in una serie B con cinque diversi gironi e 56 squadre, per un totale complessivo di oltre 90 squadre.
      Per tale ragione, non rientrando nel campo di applicazione della citata legge n. 91 del 1981, alle atlete è negato il riconoscimento del rapporto di prestazione sportiva - anche se svolta a titolo oneroso - né possono esercitare il diritto alla iscrizione al Fondo speciale per gli sportivi professionisti ai fini dei trattamenti previdenziali.
      La legge n. 91 del 1981, infatti, all'articolo 2, individua la categoria degli «sportivi professionisti» come gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale
 

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italiano (CONI) e che conseguono la certificazione di professionisti dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI stesso.
      Attualmente soltanto alcune discipline sportive sono state qualificate come «professionistiche» dal CONI, ed è il caso del calcio, del ciclismo, per le gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo, del motociclismo, della boxe, del golf e più recentemente del basket.
      Le singole Federazioni sportive nazionali, a loro volta, hanno individuato le varie categorie professionistiche: per il calcio, come sottolineato, i campionati di divisione nazionale A, B, e di Lega professionisti, serie C1 e C2 maschile; per la pallacanestro, la serie A e di Lega due maschile, e via dicendo.
      Non sono qualificati come professionisti invece gli sportivi del volley, benché il campionato di divisione nazionale ruoti intorno a circa 27 squadre femminili e a 30 squadre maschili; o del basket femminile, nonostante si svolga un campionato articolato su due serie (serie A1-A2 e B) con un totale di oltre 100 squadre, al pari del campionato di pallacanestro maschile; così come non lo sono gli oltre 400 atleti degli sport invernali aderenti alla Federazione italiana sport invernali o i circa 9 mila insegnanti di tennis abilitati dalla Federazione italiana tennis, dagli enti di promozione sportiva o dal Professional Tennis Registry, l'associazione mondiale degli insegnanti di tennis che conta oltre 10 mila soci in 125 Paesi.
      Dall'insieme di queste norme emerge che la gran parte degli «sportivi», che pure esercitano attività sportiva agonistica o semiprofessionistica a titolo oneroso con l'insegnamento, con la didattica o con la partecipazione a campionati nazionali, regionali e provinciali organizzati per l'intera stagione sportiva, è esclusa di fatto dalle tutele previdenziali riconosciute ai giocatori e agli allenatori di calcio - con l'esclusione, come sottolineato, delle atlete - o alle altre figure richiamate dall'articolo 2 della legge n. 91 del 1981, rientrando formalmente nella categoria dei «dilettanti» pur percependo compensi economici - in alcuni settori - certamente rilevanti e assoggettati a specifiche disposizioni tributarie.
      Questi ultimi, anche se titolari di un rapporto di lavoro in qualsiasi forma costituito o rientranti delle categorie specificate dalla legge n. 91 del 1981, se praticano una attività sportiva con società o con associazioni sportive aderenti a Federazioni sportive non riconosciute dal CONI o si dedicano a discipline sportive pur riconosciute ma non qualificate come professionistiche dal CONI, continuano a essere considerati sportivi dilettanti.
      Solo con la legge finanziaria per il 2003, peraltro, a tali figure è stata estesa una specifica tutela antinfortunistica. L'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha infatti previsto l'obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti o tecnici alle rispettive Federazioni nazionali sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
      Ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo relativamente alla distinzione tra sport dilettantistico e sport professionistico, la proposta di legge che si presenta intende dare il giusto riconoscimento alla «prestazione sportiva» in quanto tale, indipendentemente dalla categoria di appartenenza o dalla disciplina sportiva praticata; sempreché, naturalmente, la prestazione resa sia svolta con caratteri di onerosità, abitualmente - indipendentemente dal carattere subordinato o autonomo del rapporto che si instaura tra sportivo e società o associazione sportiva - e che non rientri in una attività meramente occasionale.
      La proposta di legge è composta di otto articoli.
      Con l'articolo 1 si definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della proposta di legge che, nel suo insieme, è finalizzata a individuare le norme fondamentali per l'inquadramento giuridico e la tutela degli sportivi che esercitano tale attività in forma abituale, ancorché non esclusiva e non continuativa, in attuazione degli articoli 35, primo comma, 36, primo comma,
 

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e 38, secondo comma, della Costituzione, nonché in attuazione dei princìpi costituzionali di pari dignità e opportunità e di eguaglianza ai sensi degli articoli 3 e 37, primo comma, della Carta costituzionale.
      Il comma 1 prevede l'estensione agli sportivi delle norme generali in materia previdenziale già previste per gli sportivi professionisti e, conseguentemente, l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti gestito dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
      Si ricorda, al riguardo, che l'ordinamento pensionistico del nostro Paese è strutturato in un regime generale di previdenza quale è l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e che riguarda sia lavoratori dipendenti che autonomi. Ad esso si affiancano i regimi sostitutivi dell'AGO, anche essi di natura obbligatoria, che si sostituiscono al regime generale dell'INPS in quanto gestioni speciali o fondi per determinate categorie di lavoratori.
      L'ENPALS, in particolare, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, provvede alla tutela previdenziale per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.
      Tra le categorie già assicurate in ambito sportivo rientrano gli addetti agli impianti sportivi e, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1981, gli sportivi professionisti, intendendosi per tali gli atleti - tra cui i giocatori e gli allenatori di calcio - gli allenatori, i direttori tecnico- sportivi ed i preparatori atletici che, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, esercitano attività sportiva a titolo oneroso nell'ambito delle discipline sportive regolamentate dal CONI, sempreché abbiano conseguito la qualificazione di sportivi professionisti dalle competenti Federazioni sportive nazionali.
      Il comma 2 individua le figure professionali, le attività e le caratteristiche essenziali per individuare e dare una definizione dell'attività o della prestazione sportiva svolta dai soggetti in esame che non sono individuati nella categoria dei «professionisti» ai sensi della legge n. 91 del 1981.
      Per sportivi, pertanto, si intendono tutti coloro i quali esercitano in forma abituale attività sportiva - perché atleti o rientranti nelle figure professionali operanti nel mondo dello sport quali i tecnici, gli insegnanti, i preparatori atletici e via dicendo - a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto.
      La disposizione si riferisce ai soggetti tesserati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, attualmente riconosciuti e qualificati come dilettanti dal CONI; precisando il carattere dell'attività di lavoro e individuandone l'ambito in cui si esplica.
      Tale prestazione - anche se svolta in forma non esclusiva e non continuativa - si distingue sia dalle prestazioni occasionali di cui all'articolo 61 del decreto legislativo n.276 del 2003, sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio, di cui all'articolo 70 e seguenti del medesimo decreto legislativo, sia dalle attività di lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; come pure dalla forma di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, e dalla definizione di lavoro a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo, n. 276 del 2003.
      Nell'articolo 2 viene previsto che l'attività sportiva possa essere svolta esclusivamente dagli sportivi che hanno conseguito l'abilitazione dalle competenti Federazioni sportive nazionali.
      Con l'articolo 3 si disciplina la regolamentazione del contratto di lavoro speciale tra lo sportivo e la società o l'associazione sportiva in qualsiasi forma costituite.
      Indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata, «il rapporto di prestazione sportiva» - così come regolato dalla proposta in esame - si costituisce
 

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con la stipulazione di un apposito contratto e, in questo contesto, al comma 1, se ne prevede l'obbligatorietà della forma scritta, pena la sua nullità.
      Il comma 2 prevede che il contratto stipulato con uno sportivo che non ha conseguito l'abilitazione dalle competenti Federazioni sportive nazionali è nullo.
      Il comma 3 individua i contenuti del contratto, il quale deve indicare la qualifica dello sportivo, il titolo abilitante di cui all'articolo 2, l'oggetto della prestazione, la durata determinata o determinabile della prestazione sportiva, l'entità del corrispettivo, i tempi di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese.
      Per la individuazione del compenso il principale criterio di determinazione è l'accordo tra le parti, salve le previsioni contenute negli accordi collettivi o in un contratto tipo collettivo sottoscritto dai rappresentanti delle categorie interessate.
      Il comma 5 dispone che nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale l'eventuale contenzioso in ordine all'attuazione del contratto stesso è deferito a un organismo arbitrale di settore, indicato specificatamente in sede contrattuale.
      Al comma 6 si prevede l'obbligo, per la società sportiva, di depositare copia del contratto di prestazione sportiva presso la Federazione sportiva nazionale cui risulta affiliata. Il medesimo comma stabilisce poi il divieto di prevedere all'interno del contratto limiti ovvero vincoli (cosiddetto «vincolo sportivo») alla libertà dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto.
      Con il comma 8 si stabilisce la possibilità - per le Federazioni sportive nazionali - di costituire, ai sensi dell'articolo 2123 del codice civile, un fondo di previdenza ad hoc per la corresponsione agli sportivi di una indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva.
      L'articolo 4 prevede la collocazione delle categorie cui è esteso l'obbligo assicurativo nell'elenco delle categorie già assicurate presso l'ENPALS.
      L'articolo 5 novella l'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, attuativo del processo di armonizzazione di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilendo l'aliquota contributiva dovuta per i soggetti individuati all'articolo 1 della proposta di legge a carico dei datori di lavoro e degli sportivi.
      All'articolo 6, comma 1, è prevista l'estensione agli sportivi del regime pensionistico, delle modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali, dei requisiti di accesso al pensionamento e delle disposizioni in materia di prosecuzione volontaria per ciò che attiene la contribuzione, delle disposizioni in vigore per i lavoratori già iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti.
      Il comma 2 prevede l'estensione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità. Più in particolare, per le lavoratrici, si prevede la corresponsione dell'indennità giornaliera di maternità per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto già riconosciuta alle lavoratrici autonome (articoli 66 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
      L'articolo 7 reca disposizioni in materia di riscatto dei periodi di attività sportiva prestata anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dalla proposta di legge.
      L'articolo 8, infine, modifica la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357, prevedendone l'integrazione con rappresentanti degli sportivi e delle società sportive.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soggetti assicurati).

      1. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Fondo pensioni per gli sportivi professionisti è estesa agli sportivi definiti ai sensi del comma 2.
      2. Sono definiti sportivi gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, gli insegnanti, i maestri e i tecnici, i direttori sportivi, i direttori tecnici, i direttori tecnico-sportivi, i preparatori atletici, i medici sportivi e i medici sociali, i massaggiatori che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica, anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto, e che non hanno conseguito, nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la qualificazione di sportivi professionisti dalle competenti Federazioni sportive nazionali.

Art. 2.
(Attività sportiva, tecnica e didattica).

      1. L'attività sportiva, tecnica e didattica è svolta esclusivamente dagli sportivi che, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI, hanno conseguito l'abilitazione da parte delle competenti Federazioni sportive nazionali o di altri organismi competenti in materia.

Art. 3.
(Contratti di prestazione sportiva).

      1. Il rapporto di prestazione sportiva, tecnica e didattica a titolo oneroso, sia

 

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essa effettuata in forma autonoma o subordinata, si costituisce con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società o l'associazione comunque costituite.
      2. Il contratto che la società o l'associazione, in qualsiasi forma costituita, stipula con uno sportivo che non ha conseguito, per la prestazione oggetto del contratto stesso, l'abilitazione da parte delle competenti Federazioni sportive nazionali o di altri organismi competenti in materia è nullo.
      3. Il contratto deve contenere i seguenti elementi:

          a) la qualifica ovvero la categoria dello sportivo;

          b) il titolo abilitante rilasciato dalle competenti Federazioni sportive nazionali o da altri organismi competenti in materia;

          c) l'oggetto della prestazione;

          d) la durata della prestazione, determinata o determinabile;

          e) il compenso stabilito, le modalità e i tempi di erogazione, la disciplina dei rimborsi spese.

      4. Il contratto tra lo sportivo e la società o l'associazione sportiva non pregiudica l'applicazione di clausole di un contratto tipo o di accordo collettivo stipulato dai rappresentanti delle categorie interessate e delle società o delle associazioni sportive più favorevoli per lo sportivo.
      5. Nello stesso contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte tra la società o l'associazione e lo sportivo sono deferite a un collegio arbitrale. La stessa clausola deve contenere la nomina degli arbitri, oppure stabilire il numero degli arbitri e le procedure per la loro nomina.

 

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      6. Le società e le associazioni sportive, entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto, devono depositarne copia presso la Federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Il contratto non può contenere clausole limitative della libertà dello sportivo per il periodo successivo alla scadenza del contratto stesso.
      7. Il vincolo assunto dallo sportivo con la società o l'associazione in conseguenza della sottoscrizione del contratto ha la stessa durata di tale contratto. Alla scadenza del contratto, lo sportivo è libero di stipulare un altro contratto con la stessa o con un'altra società o associazione. In tale caso nulla è dovuto alla precedente società o associazione sportiva.
      8. Le Federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società o delle associazioni e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 2123 del codice civile.

Art. 4.
(Categorie dei soggetti assicurati).

      1. Dopo il numero 22) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono inseriti i seguenti: «22-bis) atleti, allenatori, istruttori, insegnanti, maestri e tecnici, direttori sportivi, direttori tecnici, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici, medici sportivi e medici sociali, massaggiatori che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica con rapporto di lavoro di natura subordinata; 22-ter) atleti, allenatori, istruttori, insegnanti, maestri e tecnici, direttori sportivi, direttori tecnici, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici, medici sportivi e medici sociali, massaggiatori che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica con rapporto di lavoro di natura autonoma;».

 

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Art. 5.
(Contributi).

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

      «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per gli sportivi iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, di seguito denominato "Fondo", è stabilita nella misura del 9,11 per cento; per il medesimo personale l'aliquota a carico degli sportivi è stabilita nella misura in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, numero 22-ter), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, l'aliquota contributiva a carico dei medesimi è stabilita nella misura del 18 per cento.
      2. Dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo è incrementata annualmente di 2 punti percentuali fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. Dalla medesima data l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 è incrementata annualmente di 2 punti percentuali sino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria»;

          b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

      «6-bis. I lavoratori iscritti al Fondo di cui all'articolo 3, primo comma, numero 22-ter), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla

 

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legge 29 novembre 1952, n. 2388, possono provvedere direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi».

Art. 6.
(Regime pensionistico, requisiti di accesso alle prestazioni e tutela della maternità).

      1. Ai soggetti iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti ai sensi della presente legge si applicano, ai fini dell'individuazione dei requisiti richiesti per il sorgere del diritto alle prestazioni pensionistiche, delle modalità di calcolo, dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche e della disciplina della prosecuzione volontaria, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, e successive modificazioni.
      2. In materia di tutela e sostegno della maternità si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni. L'indennità di maternità è corrisposta con le modalità previste per le lavoratrici autonome di cui agli articoli 66 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.

Art. 7.
(Riscatti).

      1. Ai fini della determinazione del diritto ai trattamenti pensionistici e della misura degli stessi, gli sportivi di cui all'articolo 1, comma 2, possono riscattare, a domanda, i periodi di attività prestata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
      2. Per il riscatto dell'attività prestata nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1996 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'onere previsto a carico

 

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del richiedente è determinato applicando l'aliquota contributiva di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, sulle retribuzioni percepite nei periodi oggetto del riscatto. La domanda di riscatto dei predetti periodi di attività deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Norme concernenti l'ENPALS).

      1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ENPALS previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357, è integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da quattro membri, dei quali la metà in rappresentanza degli sportivi e la restante metà in rappresentanza delle società sportive, designati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.


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