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PDL 2110

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2110



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLETTI

Modifica dell'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali

Presentata il 22 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 42, comma 11, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ha sostituito l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, il quale stabilisce che «Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».
      Il limite di reddito, stabilito al lordo, è fissato in 13.600 euro circa. Il reddito personale, prodotto dall'istante, calcolato al lordo, deve però essere cumulato con il reddito prodotto dall'intero nucleo familiare.
      Si fa rilevare che i giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali rispondono a sentite esigenze dei ricorrenti, spesso sprovvisti, totalmente o parzialmente, dei mezzi di sussistenza necessari a garantire loro una dignitosa esistenza.
      In alcuni casi i ricorrenti sono affetti da gravi patologie che, pur non essendo
 

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totalmente invalidanti, impediscono comunque di svolgere una qualsiasi elementare mansione della vita quotidiana oppure costringono ad affrontare gravi difficoltà.
      La tutela di un'esistenza decorosa garantita attraverso la previsione di mezzi adeguati, così come la tutela dei soggetti deboli, sono previste dagli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione.
      È indubbio, tuttavia, che la sostanziale tutela delle fasce più deboli della popolazione si realizza consentendo a queste ultime di promuovere, nell'ambito dei requisiti previsti dalla legge, tutte le azioni necessarie per beneficiare delle prestazioni assistenziali e previdenziali che la stessa legge prevede. Ma la fissazione di limiti reddittuali ostacola la concreta realizzazione di tale diritto.
      Si fa rilevare, infatti, che i limiti di reddito fissati dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, di modestissima entità, vengono considerati al lordo, a fronte di una capacità del potere di acquisto della moneta che, al netto, riduce notevolmente il livello di reddito di molti soggetti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione.
      Inoltre, mentre la prestazione previdenziale o assistenziale richiesta dal ricorrente è personale e molto spesso basata su requisiti medico-sanitari o contributivi individuali, la valutazione della capacità reddituale avviene sulla base del reddito lordo prodotto dall'intero nucleo familiare.
      Si introduce in tale modo nel giudizio una variante che, facendo leva sulla capacità reddittuale dell'intero nucleo familiare, discrimina illecitamente il principio di legittimazione attiva nel processo civile rispetto a quello nel processo del lavoro.
      Al tempo stesso si favorisce il ricorso all'assistenza pubblica e, paradossalmente, si aumenta l'onere a carico dello Stato, poiché il malato o i suoi familiari trovano più conveniente o sono addirittura costretti dalle loro precarie condizioni economiche a ricorrere alla struttura pubblica.
      Per tali ragioni, con la presente proposta di legge si propone di ripristinare l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile nel testo vigente prima della sua modifica da parte dell'articolo 42, comma 11, del decreto-legge n. 269 del 2003; ai sensi del testo ripristinato tutti i lavoratori, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, sono esentati dalle spese relative ai giudizi in materia previdenziale, a meno che la pretesa non fosse manifestamente infondata e temeraria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituita dal seguente:

      «Art. 152. - (Spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali). - Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria».


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