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PDL 2236

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2236



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BELLILLO, SGOBIO, DILIBERTO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, GALANTE, LICANDRO, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di trattamento economico e normativo dei permessi biennali straordinari riconosciuti ai lavoratori con figli affetti da grave disabilità

Presentata l'8 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa italiana vigente, all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e delle paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, per facilitare il lavoro di cura dei lavoratori e delle lavoratrici che devono assistere figli o familiari affetti da disabilità grave, prevede il congedo retribuito biennale in maniera frazionata con copertura da contribuzione figurativa.
      Molti lavoratori che si trovano in questa situazione lamentano che i giorni di ferie maturati e la tredicesima mensilità risultano decurtati, vedendosi applicati per estensione il trattamento economico e quello normativo stabiliti dall'articolo 34, comma 5, dello stesso testo unico, previsto dai congedi parentali per l'assistenza ai figli fino ai tre anni di età, e ciò aggrava ulteriormente la condizione di tali famiglie che già vivono quotidianamente il dramma dell'assistenza alla disabilità.
      Il regime giuridico ed i vari successivi interventi normativi hanno espresso indirizzi che escludono che i permessi possano incidere sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
      Da parte sua, l'allora Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio parere del 5 maggio 2004, aveva affermato,
 

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rifacendosi a direttive comunitarie, che ferie e tredicesima mensilità non potevano essere decurtate.
      Il Dipartimento della funzione pubblica, con una propria nota circolare dell'8 marzo 2005, n. 208, sulla scorta di un parere espresso dall'Avvocatura dello Stato, aveva disposto per i dipendenti pubblici la non riduzione della tredicesima mensilità in ragione della ratio di tutela e di protezione della normativa in favore di soggetti particolarmente deboli come i lavoratori familiari di disabili gravi.
      Il Consiglio di Stato, con parere del 9 novembre 2005, n. 3389, a seguito di numerose sollecitazioni pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali riguardanti il regime da applicare al comparto privato dei lavoratori, aveva ritenuto non decurtabili ferie e tredicesima mensilità per i permessi ed i riposi se non quando cumulati al congedo parentale ordinario e al congedo per malattia del figlio. Tale interpretazione trova tuttora fondamento nella considerazione che i permessi, essendo assenze temporanee molto limitate nel tempo, non comportano una cesura totale dell'attività lavorativa, come il caso dei congedi parentali, e non alterano pertanto il pieno inserimento del genitore di figlio disabile nell'organizzazione del lavoro nel quale è inserito. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, infine, con proprie note circolari, ha ripreso tali indicazioni del Consiglio di Stato nel tentativo di rispondere a un dubbio interpretativo che crea notevoli sperequazioni e disparità di trattamento.
      D'altra parte, qualsiasi iniziativa normativa di conciliazione in tale senso si collocherebbe in un quadro di tutela di valori presidiati da numerose norme costituzionali che hanno a che fare con doveri di assistenza verso soggetti particolarmente vulnerabili nell'ambito familiare e nel più ampio contesto della comunità sociale.
      La presente proposta di legge intende superare e risolvere il problema della decurtazione delle giornate di ferie e della tredicesima mensilità per chi gode dei congedi parentali retribuiti biennali, goduti in forma frazionata per assistere figli affetti da grave disabilità, al fine di eliminare la confusione che si registra da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, e degli enti previdenziali a livello territoriale, con interventi e interpretazioni che di fatto tendono a restringere i diritti sanciti dalla legge e quindi a stravolgere l'intento del legislatore, nonché al fine di sostenere con una concreta azione positiva famiglie già così pesantemente provate dal problema.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia di cui all'articolo 34, comma 5, non si applicano nei casi previsti dal presente comma».


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