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PDL 2201-A

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2201-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

dal ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

dal vicepresidente del consiglio dei ministri
(RUTELLI)

dal ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)

e dal ministro per le politiche europee
(BONINO)

di concerto con il ministro per gli affari regionali

e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

con il ministro dei trasporti
(BIANCHI)

con il ministro per le riforme e le innovazioni nella

pubblica amministrazione
(NICOLAIS)

con il ministro delle comunicazioni
(GENTILONI SILVERI)

con il ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(DE CASTRO)

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese

Presentato il 1o febbraio 2007

(Relatore: LULLI)


NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 22 febbraio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2201 e rilevato che:

                reca un contenuto parzialmente omogeneo, in quanto le disposizioni del Capo I sono riconducibili alla finalità di tutela del consumatore in peculiari tipologie di rapporti con le imprese, mentre nel Capo II sono collocate norme unificate dall'obiettivo della semplificazione dell'accesso e dello svolgimento di determinate attività economiche e dalla promozione della concorrenza, cui si affiancano, tuttavia, disposizioni che non sembrerebbero riconducibili, se non indirettamente, alle predette finalità (in particolare, l'articolo 13 riguarda l'istruzione tecnico professionale e l'autonomia scolastica; l'articolo 14 esclude dai contributi per la rottamazione degli autoveicoli coloro che acquistano un altro veicolo);

                nel ridefinire i requisiti per l'esercizio di talune attività lavorative, il provvedimento dispone la rimozione generalizzata - salvo specifiche eccezioni - di limiti e prescrizioni precedentemente previsti da disposizioni di rango primario e secondario nonché da regolamenti comunali e provinciali, senza procedere in taluni casi ad un coordinamento normativo bensì intervenendo con modifiche non testuali ed adottando formule abrogative generiche, in difformità con quanto disposto al paragrafo 3, lettera g) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (in particolare, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 10, comma 6, prevedono che «sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili»);

                contiene disposizioni i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto all'entrata in vigore del decreto-legge, suscitando perplessità in ordine alla rispondenza al requisito della «immediata applicabilità» delle misure disposte dai decreti leggi, espressamente previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (in particolare, gli articoli 6, 9 e 11, comma 2); peraltro, a tale circostanza si riconnette, in altri casi, la difficoltà di determinare con certezza il momento in cui inizia ad applicarsi la prescrizione e l'eventuale sanzione (ciò in particolare con riguardo alle norme dell'articolo 1, commi 1 e 2, nonché degli articoli 3 e 4);

                reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 10 richiamano genericamente la normativa vigente; analogamente, l'articolo 12, comma 3, consente alle Ferrovie

 

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dello Stato S.p.A di provvedere ad accertamenti ed a conseguenti rimborsi «anche in deroga alla normativa vigente»);

                reca una disposizione avente carattere retroattivo (articolo 5, comma 1);

            in difformità alla prescrizione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui il contenuto dei decreti legge deve essere corrispondente al titolo, il provvedimento non reca alcun riferimento nel titolo ai contenuti degli articoli 13 e 14;

            la tecnica della novellazione - in alcuni casi - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

            non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

            non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            si verifichi la coerenza dei termini previsti dall'articolo 9, atteso che il comma 8 fissa l'entrata in vigore delle nuove disposizioni al sessantesimo giorno successivo alla sua data di entrata in vigore, mentre il comma 9 abroga talune disposizioni in materia di adempimenti contributivi e previdenziali a decorrere da un momento precedente (pari ad un massimo di quarantacinque giorni); peraltro, ciò determina incertezza anche in ordine al computo del termine fissato nell'ultima parte del comma 9, ove si riconosce la possibilità, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo «secondo la normativa previgente».

        Il Comitato osserva altresì che:

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1 - ove si dispone, al comma 2, l'obbligo per gli operatori della telefonia di evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico prevedendo, al comma 4, che «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le relative sanzioni» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare i termini entro cui la prescrizione del comma 2 diviene sanzionabile specificando,

 

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altresì, se si tratta di applicazione di sanzioni già previste nell'ordinamento ovvero rimesse alla determinazione dell'Autorità stessa, in assenza di criteri previamente stabiliti;

                analogamente, all'articolo 2 dovrebbe valutarsi l'opportunità di fissare un termine entro cui per il ministero dei trasporti formula la proposta al CIPE in ordine alle modalità di installazione, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, di strumenti di informazione di pubblica utilità;

                all'articolo 11, comma 2 - ove si stabilisce un termine decorrente «dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare a quale dei due decreti previsti dal comma 1 ci si intenda riferire;

                all'articolo 13, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una riformulazione del primo periodo al fine di rendere più chiaro lo scopo della norma che, secondo quanto emerge dalla relazione di accompagnamento, risulterebbe quello di costituire poli tecnico-professionali tra gli istituti tecnici e professionali ed altre strutture formative;

        sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

            sia valutata dalla Commissione l'opportunità di integrare il titolo del provvedimento con un riferimento ai contenuti degli articoli 13 e 14, in ossequio alla prescrizione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui il contenuto dei decreti legge deve essere corrispondente al titolo;

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 10, comma 5 - ove si novellano i commi 2 e 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di eliminare ogni riferimento a forme di «autorizzazione» come requisito per l'esercizio delle attività di autoscuola - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare l'intero articolo 123, che reca ancora, in più punti, richiami ad un atto autorizzatorio da parte della Provincia;

            all'articolo 12, comma 4 - che inserisce nell'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, una nuova disposizione relativa al computo dell'indennizzo «ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea di cui al comma 1 incida su rapporti negoziali» - dovrebbe valutarsi la congruità del richiamo al comma 1 del citato articolo 21-quinquies, atteso che tale norma riguarda solo la revoca di provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo, risultante dall'esame degli emendamenti in Commissione di merito, del disegno di legge C. 2201 Governo, di conversione del decreto-legge n. 251 del 2006, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese»;

            rilevato che le disposizioni da esso recate riguardando una pluralità di materie contemplate dall'articolo 117 della Costituzione;

            considerato che, anche in considerazione delle finalità complessive del provvedimento, individuabili nella promozione della concorrenza e nello sviluppo dei mercati, appare possibile fare riferimento alla materia «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva statale;

            per quanto concerne le disposizioni recate dagli articoli 5, 6, 7 ed 8, esse possono essere ricondotte alla materia «tutela del risparmio e mercati finanziari», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva statale;

            per quanto concerne le disposizioni recate dall'articolo 9, esse appaiono riconducibili alla materia «previdenza sociale» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici», che le lettere o) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza esclusiva statale;

            per quanto concerne l'articolo 13, esso appare riconducibile alla materia «norme generali sull'istruzione», che l'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva statale;

            rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 11 sembrano riconducibili alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attribuiti alla potestà legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            considerato inoltre che anche le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 appaiono riconducibili rispettivamente alle materie «professioni» e «ordinamento della comunicazione», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.
 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che:

                all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 5, comma 5, il richiamo all'articolo 1418 del codice civile nei casi di nullità delle clausole contrattuali non appare corretto, in quanto tale articolo si riferisce alla nullità dell'intero contratto e non, come nel caso di specie, alla nullità parziale. In tali ipotesi sembra opportuno prevedere, per maggiore chiarezza, che la nullità della clausola non comporta la nullità dell'intero contratto;

                l'esclusione della necessità dell'autentica notarile della dichiarazione, specie in relazione alla comunicazione della banca di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, di cui all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, può prestarsi ad atti fraudolenti da parte di un soggetto diverso dal creditore bancario che, sulla base di una dichiarazione falsa, potrebbe determinate il venir meno della garanzia ipotecaria. Tale circostanza appare idonea a creare incertezze nel mercato immobiliare (quanto all'esistenza o meno del vincolo ipotecario), con riflessi anche sull'attività dell'Agenzia del territorio, per le implicazioni risarcitorie derivanti dall'accettazione di dichiarazioni la cui riferibilità ai creditori non sia comprovata con certezza;

                l'articolo 7, comma 6, non indica alcun parametro in ordine all'esercizio del potere amministrativo della Banca d'Italia di stabilire la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità dei contratti di mutuo. In tale contesto, appare opportuno introdurre un esplicito riferimento ai criteri di cui all'articolo 1384 del codice civile;

                l'articolo 10, comma 4, relativo alle attività di guida turistica e accompagnatore turistico, non precisa il concetto di «titolo equipollente» alla laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia; né richiede il possesso, da parte dei soggetti in questione, di conoscenze specialistiche in ordine ai beni culturali appartenenti al territorio regionale nel quale si esercita l'attività;

                l'articolo 10, comma 8, il quale esclude che i cittadini comunitari che, in base all'ordinamento di appartenenza, sono abilitati a svolgere attività strumentali come quelle di calcolo, elaborazione e stampa di buste paga, siano obbligati all'iscrizione all'albo italiano dei consulenti del lavoro, non precisa che il ministero competente eserciti comunque un potere di vigilanza sull'attività di tali soggetti, non iscritti all'Albo italiano dei consulenti del lavoro;

                l'articolo 12 dispone, al comma 1, la revoca di alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato alla società TAV S.p.a.; il comma 4 integra l'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del

 

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1990, che disciplina l'istituto della revoca del provvedimento amministrativo, definendo i criteri per la determinazione dell'indennizzo nell'ipotesi in cui la revoca incida su rapporti negoziali con privati. In tale contesto, si fa presente come la modifica del predetto articolo della legge n. 241 del 1990 incida sulla materia, estremamente delicata, dei diritti soggettivi dei privati connessi al principio di affidamento, nonché al principio di indennizzabilità degli interessi privati pregiudicati da atti legittimi della pubblica amministrazione. Appare pertanto necessario un ulteriore approfondimento della questione, eventualmente stabilendo che le nuove disposizioni in materia di revoca di un atto amministrativo trovino applicazione non in via generale, attraverso la modifica della legge n. 241 del 1990, bensì limitatamente alla materia delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad alta velocità di cui al commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto-legge;

    esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 5, comma 5, sostituire il richiamo all'articolo 1418 del codice civile con la precisazione che la nullità della clausola non comporta la nullità dell'intero contratto;

            2) all'articolo 6, comma 1, sia prevista una procedura di cancellazione dell'ipoteca che non pregiudichi la certezza delle transazioni nel mercato immobiliare, sopprimendo l'ultimo periodo del comma 1, ovvero sostituendo il comma 1 con il seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2878, primo comma n. 6, del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita risultante dalla nota di iscrizione o indicata in contratto. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio, nei 30 giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con apposita dichiarazione e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 6, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire le parole «attività bancaria e finanziaria» con le seguenti «attività bancaria o finanziaria»;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 7, comma 6, un esplicito riferimento ai criteri di cui all'articolo 1384 del codice civile;

 

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            c) all'articolo 10, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, il concetto di «titolo equipollente» alla laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia e di richiedere il possesso di conoscenze specialistiche in ordine ai beni culturali appartenenti al territorio regionale nel quale si esercita l'attività;

            d) all'articolo 10, comma 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il ministero competente eserciti comunque un potere di vigilanza sull'attività dei soggetti in questione, non iscritti all'Albo italiano dei consulenti del lavoro;

            e) all'articolo 12, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il comma 4, ovvero di limitarne l'applicazione alle fattispecie descritte dai precedenti commi del medesimo articolo.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul testo del provvedimento,

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                a) il divieto di applicare costi fissi o contributi alle ricariche di carte prepagate, di cui all'articolo 1, non determinerà una riduzione del gettito in considerazione della elevata elasticità della domanda e del fatto che presumibilmente il divieto risulterà irrilevante ai fini degli importi complessivamente corrisposti dai consumatori agli operatori della telefonia mobile per l'acquisto delle carte prepagate;

                b) le disposizioni di cui all'articolo 5 non prevedono la costruzione e la gestione di un nuovo sistema informativo in quanto verrebbero utilizzate banche dati esistenti e all'attuazione delle relative disposizioni si provvederebbe nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili;

                c) con riferimento all'articolo 12, la previsione dell'affidamento delle opere mediante procedure di gara determinerebbe una significativa contrazione dei costi complessivi a carico della finanza pubblica, di entità tale da compensare gli eventuali oneri che possono derivare dall'obbligo di corresponsione di un indennizzo a fronte della revoca delle concessioni già stipulate;

                d) la revoca delle concessioni di cui all'articolo 12 non pregiudica la disponibilità, in capo a TAV, dei progetti già predisposti;

 

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                e) le disposizioni di portata generale, di cui al comma 4 del predetto articolo 12, sono volte a stabilire nuovi criteri per la determinazione degli indennizzi da corrispondere in presenza di revoche di atti amministrativi, in termini tali da tutelare la finanza pubblica e da evitare, o quanto meno circoscrivere, il rischio che dalle revoche possa derivare un rilevante contenzioso;

                f) tenuto conto che, in ogni caso, appare necessario fornire al Parlamento un aggiornamento periodico dello stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 con riferimento alle conseguenze di carattere finanziario;

            nel presupposto che:

                a) gli eventuali oneri che dovessero prodursi non soltanto in conseguenza dell'obbligo di corrispondere gli indennizzi, a anche nell'eventualità che si determini un contenzioso con i concessionari in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12 possano essere compensati, senza disallineamenti dal punto di vista temporale, dai risparmi attesi dall'affidamento delle opere mediante gara;

                b) le disposizioni di carattere generale di cui al comma 4 del medesimo articolo siano idonee ad evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dall'emersione di un consistente contenzioso con le società concessionarie;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 12, aggiungere in fine il seguente comma:

        4-bis. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti economico-finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema alta velocità.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione Finanze,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2201, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2007,

 

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recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            rilevato come il decreto-legge rechi, per quanto di competenza della Commissione Finanze, alcune disposizioni volte a completare il processo di semplificazione e liberalizzazione dei settori creditizio ed assicurativo, ed a migliorare il livello di tutela dei consumatori in tali comparti, le quali risultano in linea con altri recenti interventi legislativi adottati dal Governo in materia, nonché in armonia con gli indirizzi programmatici perseguiti dall'Esecutivo;

            evidenziata l'opportunità di proseguire in tale prospettiva di miglioramento del livello di trasparenza e competitività nei mercati di tali servizi, individuando ulteriori aree di intervento e monitorando le conseguenze e le eventuali criticità delle misure adottate, anche attraverso il coinvolgimento degli operatori del settore;

            sottolineata, in tale contesto, l'opportunità di assumere ulteriori iniziative normative volte a incrementare gli strumenti di tutela in favore di questi ultimi, ad esempio per quanto riguarda il settore del credito al consumo, nonché con riferimento alla problematica dei cosiddetti «conti dormienti»;

            valutata positivamente la previsione, di cui all'articolo 9 del decreto-legge, volta ad unificare attraverso una singola comunicazione, da effettuarsi di norma in via telematica, gli adempimenti, anche fiscali, connessi all'avvio di una nuova attività imprenditoriale;

            sottolineata l'esigenza di proseguire anche in altri campi il processo di semplificazione dei rapporti tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria, sia mediante la riduzione degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese, sia attraverso un sempre più diffuso utilizzo di strumenti informatici, nonché avvalendosi del supporto fondamentale rappresentato dagli intermediari tributari,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 5, comma 2, capoverso 4-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione del secondo periodo, al fine di evitare una variazione generalizzata, in senso peggiorativo, delle classi di merito;

            b) con riferimento all'articolo 5, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, sostituendo il riferimento all'articolo 1418 del codice civile, che disciplina l'ipotesi di nullità del contratto, con quello all'articolo 1419 del codice civile, il quale disciplina la nullità di singole clausole contrattuali;

 

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            c) con riferimento all'articolo 6, comma 1, il quale prevede l'estinzione automatica dell'ipoteca entro 30 giorni dall'estinzione del mutuo cui essa è a garanzia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di far riferimento non solo all'ipotesi di estinzione dell'ipoteca per il raggiungimento del termine cui essa è limitata, ovvero per il verificarsi dell'eventuale condizione risolutiva cui la stessa è connessa, ma anche al caso, più generale, di estinzione dell'ipoteca per estinzione del debito cui essa è collegata;

            d) sempre con riferimento all'articolo 6, comma 1, valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire norme volte a garantire la certezza delle transazioni nel mercato immobiliare;

            e) valuti la commissione di merito la possibilità di prevedere che i contratti di fidejussione relativi ad aperture di credito concesse a tempo indeterminato debbano obbligatoriamente contenere una clausola nella quale sia indicata la scadenza temporale dell'impegno fidejussorio.


PARERI DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2201, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese,

            premesso che:

                sarebbe stato opportuno che la disciplina di cui all'articolo 13 fosse stata inserita in un provvedimento normativo specifico sul quale la Commissione avrebbe potuto svolgere un esame in sede referente più approfondito e completo, come è emerso durante l'esame in sede consultiva del disegno di legge nel corso del quale è stata rappresentata la perplessità di inserire nel provvedimento disposizioni di grande rilievo, per il futuro delle giovani generazioni, sull'istruzione tecnica professionale, sottraendole ad una approfondita discussione di merito nella commissione competente;

                appare urgente modificare profondamente l'intero settore dell'istruzione tecnica e professionale e, di conseguenza, l'assetto dell'istruzione secondaria superiore, in considerazione del fatto che il potenziamento dell'asse tecnico e scientifico è un problema che investe l'intero settore della scuola secondaria in modo tale da creare un sistema dell'educazione in grado di recepire le acquisizioni

 

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della ricerca scientifica, di confrontarsi con l'innovazione tecnologica e di promuovere il sapere e il sapere fare in ogni percorso formativo;

                si ritiene necessario inserire, nell'ambito del disegno di legge C. 2201 in esame, agevolazioni fiscali per le donazioni a favore di istituti scolastici, purché finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa;

                con particolare riferimento all'articolo 13, commi 1 e 2, si considera indispensabile affrontare il potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale, nella consapevolezza che è necessario formare figure professionali, ma che, per farlo in una fase in cui le tecnologie evolvono rapidamente e con esse i mestieri, è necessario dare ai giovani solide basi culturali tecnico-scientifiche;

                l'articolo 13, commi 3 e 4, nel disciplinare il regime delle agevolazioni alle scuole, affrontano aspetti di governo e di gestione della scuola stessa che andrebbe svolti più approfonditamente in un diverso disegno di legge;

                appare, infine, opportuno valutare se l'onere finanziario dell'intervento normativo indicato dall'articolo 13 debba essere a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, prima attraverso l'utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali, e dal 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 634 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

            1) si preveda l'articolo 13, comma 1, come novella all'articolo 1 del decreto legislativo n. 226 del 2005, per superare ogni possibile sovrapposizione e confusione normativa;

            2) ai fini di una maggiore chiarezza nel quadro normativo, si inserisca nel testo del decreto la previsione di un riordino dell'istruzione tecnico-professionale, che, secondo quanto già dichiarato dal Ministro della pubblica istruzione nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione cultura nelle sedute del 13 e del 20 febbraio 2007, sarebbe previsto nel disegno di legge in corso di presentazione, stabilendo che i regolamenti di attuazione siano sottoposti al parere dei competenti organi istituzionali;

            3) all'articolo 13, comma 2, si chiarisca meglio l'articolazione, la vocazione e le finalità dei poli formativi;

            4) sia chiarito, altresì, se i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale che ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 226 del 2005 costituiscono attuazione graduale del diritto

 

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dovere sono, anche se provvisoriamente, sedi di spendibilità dell'obbligo scolastico;

            5) risulta, inoltre, necessario chiarire come si configurano i rapporti tra l'istruzione e la istruzione e formazione professionale, dal momento che gli istituti professionali rientrano nell'istruzione statale;

            6) appare necessario chiarire all'articolo 13 commi 3 e 4 che, quando si parla di istituti scolastici, si fa riferimento a scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62;

            7) è necessario, inoltre, permettere ai componenti degli attuali organi collegiali delle scuole, che abbiano effettuato donazioni di piccolo importo, di conservare il diritto ad essere eletti negli organi collegiali;

            8) si preveda che il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 3, da parte del Ministro dell'economia e finanze, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, sia anche oggetto di relazione del Ministro della pubblica istruzione alle Camere per una verifica degli effetti delle norme in esame;

            9) appare, infine, necessario inserire nel testo del decreto in esame l'istituzione del Fondo perequativo che, secondo le dichiarazioni rese dal Ministro della pubblica istruzione, sarebbe prevista invece in un altro disegno di legge in corso di presentazione da parte del Governo all'esame del Parlamento.

(Parere espresso il 21 febbraio 2007).

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2201, di conversione del decreto-legge n. 7 del 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese,

            tenuto conto delle modifiche apportate a seguito del parere approvato dalla Commissione cultura nella seduta del 21 febbraio 2007,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 22 febbraio 2007).
 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2201, recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione;

            rilevato che alcune delle disposizioni in esso contenute intervengono su materie di rilievo per la competenza della VIII Commissione;

            richiamato, in particolare, l'articolo 12, che dispone, al comma 1, la revoca di alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato alla società TAV Spa;

            preso atto dei dati forniti dal Ministro delle infrastrutture nel corso dell'audizione del 31 gennaio scorso in ordine ai costi riscontrati nel sistema dell'alta velocità;

            preso atto, inoltre, della finalità della richiamata disposizione, individuata nella relazione illustrativa, di «concludere in modo economico, rapido e trasparente le opere per l'alta velocità ancora da ultimare, affidando i lavori mediante gara pubblica europea e ristabilendo, così, i principi di trasparenza, imparzialità ed efficacia economica dell'azione amministrativa»;

            rilevato che il comma 4 di tale disposizione - che, attraverso una novella alla legge n. 241 del 1990, prevede l'obbligo di corresponsione di un indennizzo nei casi di revoca di atti amministrativi incidente su precedenti rapporti negoziali - non trova adeguata collocazione nell'ambito dell'articolo 12, in ragione della sua portata generale;

            considerata peraltro la necessità di valutare con attenzione la formulazione di tale disposizione, anche in considerazione degli effetti in termini di contenzioso che potrebbero derivare dalla limitazione dell'indennità al danno emergente e del criterio per la liquidazione dell'indennità della conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo all'interesse pubblico,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            con riferimento all'articolo 12, nell'alinea del comma 1 siano sostituite le parole: «tramite affidamenti e modalità competitivi conformi» con le seguenti: «tramite affidamenti con procedure di gara ad evidenza pubblica in conformità», e sia conseguentemente

 

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inserito - dopo il comma 3 - un comma aggiuntivo del seguente tenore: «Per gli affidamenti successivi alla revoca delle concessioni, si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 12, relativo al rimborso dovuto dalla società Ferrovie dello Stato, si valuti l'opportunità di sopprimere il riferimento alla possibilità di derogare alla normativa vigente e si verifichi l'ipotesi di intervenire sull'entità del rimborso degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione, determinato nei soli costi effettivamente sostenuti, prevedendo che esso sia fissato nel corrispettivo dell'attività progettuale svolta;

            b) si raccomanda di operare un coordinamento tra il comma 3 e il comma 4 dell'articolo 12, posto che il comma 3, da un lato, rinvia alla disciplina di cui al comma 4 e, dall'altro, pone una regola speciale che sembra derogare rispetto alla regola generale prevista dallo stesso comma 4;

            c) si verifichi la coerenza del medesimo comma 3 dell'articolo 12 con l'articolo 158 del codice dei contratti pubblici, che - nell'ipotesi di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse - detta criteri specifici per determinare le somme da rimborsare al concessionario.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese» (C. 2201);

            considerato favorevolmente il processo di liberalizzazione di alcune attività economiche e di semplificazione delle relative procedure autorizzatorie, nonché l'introduzione di significativi strumenti di tutela del consumatore;

            preso atto delle modifiche già apportate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

 

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            considerato che il comma 4 dell'articolo 1, nel prevedere che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisca le modalità attuative delle disposizioni previste dal comma 2, che impone agli operatori di evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico, non indica un termine entro il quale la predetta Autorità è chiamata a procedere a tale adempimento;

            rilevata, con riferimento all'articolo 3, l'opportunità che le misure di trasparenza nel settore delle tariffe aeree possano essere applicate anche ad altri comparti del trasporto;

            evidenziata, inoltre, con riferimento al nuovo articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, l'esigenza di approfondire le questioni connesse all'addebito, da parte degli istituti bancari, in occasione dell'invio di comunicazioni ai loro clienti, di un costo di spedizione superiore a quello ordinariamente previsto per la corrispondenza, pari a 0,60 centesimi;

            rilevato, infine, con riferimento all'articolo 10, comma 9, che l'immediata attuazione del processo di liberalizzazione delle attività di gestione dei servizi automobilistici interregionali, che, secondo la previgente normativa, avrebbe dovuto completarsi il 31 dicembre 2010, potrebbe determinare oggettive difficoltà alle imprese già operanti nel settore, e ritenuta pertanto l'opportunità di prevedere un breve periodo transitorio, che potrebbe essere fissato fino al 31 dicembre 2007;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 1, fermo restando il termine assegnato agli operatori dal comma 1, ai fini dell'adeguamento delle proprie offerte commerciali al divieto di applicare contributi aggiuntivi rispetto al costo effettivo del traffico telefonico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere al comma 4 dello stesso articolo entro quale termine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è chiamata stabilire le modalità attuative delle disposizioni previste dal comma 2, che impone agli operatori di evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico;

            b) con riferimento all'articolo 3, valuti la Commissione di merito la opportunità di prevedere un'estensione delle misure di trasparenza delle tariffe aeree anche ai settori della navigazione marittima e del trasporto ferroviario, sia con riferimento alla chiarezza dei prezzi complessivi praticati sia con riguardo alla effettiva disponibilità dei posti offerti;

            c) con riferimento al nuovo articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, valuti la Commissione di merito l'opportunità

 

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di estendere le norme ivi previste anche agli invii di corrispondenza, spediti dagli istituti bancari ai correntisti mutuatari e non;

            d) con riferimento all'articolo 10, comma 5, valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, unitamente alle modifiche già ivi apportate, anche disposizioni relative ad una migliore qualificazione del personale istruttore delle autoscuole, nonché alla dotazione necessaria alla sicurezza degli esaminandi e dei privatisti, con particolare riferimento ai motociclisti;

            e) con riferimento all'articolo 10, comma 9, valuti, infine, la Commissione di merito la opportunità di posticipare al 31 dicembre 2007 la data alla quale verranno meno i vincoli per l'apertura di nuove linee di servizi automobilistici interregionali, stabiliti dal decreto legislativo n. 285 del 2005.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2201, recante «DL 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2201 Governo, «Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese»;

 

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            valutati favorevolmente gli interventi del decreto-legge finalizzati alla tutela del consumatore, alla promozione della concorrenza e alla semplificazione delle procedure per la costituzione di nuove imprese;

            apprezzate, con specifico riferimento alle materie di propria competenza, le disposizioni di cui all'articolo 4, mediante le quali si rende più evidente e più facilmente leggibile l'indicazione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione dei prodotti alimentari, in modo da offrire al consumatore una chiara informazione sulla freschezza del prodotto,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la formulazione dell'articolo 4, nella parte in cui prevede che l'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza debba figurare «secondo modalità non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto», specificando se la visibilità debba essere valutata con riferimento alla dimensione dell'indicazione o ad altri parametri.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2201, di conversione del DL 7/2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;

            considerata l'esigenza di assicurare il pieno rispetto della normativa comunitaria e dei principi enucleati nei Trattati istitutivi vigenti;

            rilevato che l'articolo 4 del decreto-legge, nel testo rielaborato dalla Commissione, concernente la data di scadenza dei prodotti alimentari, stabilisce che l'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza dei prodotti alimentari debba figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalità egualmente visibili, nonché collocate nel medesimo campo visivo di quelle indicanti la quantità del prodotto;

 

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            sottolineato che l'obbligo di uguale visibilità rischia di confliggere con il principio di libera circolazione delle merci, in quanto costituirebbe un limite non previsto espressamente dalla normativa comunitaria, che si risolverebbe in danno dei prodotti provenienti da altri Stati membri;

            considerata l'esigenza primaria di garantire contestualmente la libera circolazione delle merci, la tutela della salute ed in generale la tutela dei consumatori;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 4, comma 1, capoverso «2-bis» le parole «secondo modalità egualmente visibili, nonché collocate nel medesimo campo visivo di quelle indicanti la quantità del prodotto» siano sostituite dalle seguenti: «e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore».


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7/2007 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, con le modifiche apportate in seguito all'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione di merito;

            considerato che il testo, agli articoli 1 e 4, aventi ad oggetto, rispettivamente, la disciplina delle tariffe dei servizi telefonici e le indicazioni da apporre sulle confezioni dei prodotti alimentari, reca disposizioni riconducibili alle materie «ordinamento della comunicazione» e «tutela della salute e alimentazione», assegnate dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni;

            considerato che rientra nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali la materia delle «professioni» di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, cui si riferisce la disciplina di cui all'articolo 10 del testo

 

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recante misure tese alla liberalizzazione delle specifiche attività di acconciatore, di pulizia e disinfezione, di guida turistica e di autoscuola;

            rilevato che rientra altresì nell'ambito della competenza concorrente Stato-regioni di cui al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») la previsione relativa all'articolo 11 in materia di mercato del gas;

            rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 5, recante norme in materia di servizi assicurativi, e quelle recate dagli articoli 6, 7 e 8, recanti disposizioni aventi ad oggetto mutui immobiliari, rientrano nel novero delle materie di legislazione a competenza esclusiva statale di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione (tutela del risparmio e mercati finanziari);

            considerato che l'articolo 9, che pone specifiche disposizioni riguardanti gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'iscrizione nel registro delle imprese, appare riconducibile al profilo della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato) e lettera o) (previdenza sociale);

            considerato che le previsioni di cui agli articoli da 9 a 12 del testo, che recano disposizioni tese alla promozione della concorrenza ed allo sviluppo dei mercati, attengono a profili afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera e) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela della concorrenza;

            valutato che il testo, all'articolo 13, contempla disposizioni riguardanti l'istruzione tecnico-professionale e le agevolazioni fiscali per le donazioni a favore di istituti scolastici, rilevando al riguardo l'ambito normativo delineato dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione relativo alla competenza concorrente Stato-regioni in ordine all'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

            considerato che, all'articolo 10, comma 4, i requisiti di qualificazione professionale e gli esami abilitanti per l'esercizio dell'attività di guida turistica andrebbero più opportunamente riferiti alla regolamentazione delle leggi regionali, in quanto non si tratta di profili disciplinati dalla legge n. 135 del 2001 (legge-quadro sul turismo), ed il cui richiamo appare quindi incongruo;

            rilevato che l'articolo 10, comma 7, secondo cui entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5, che introducono misure tese alla liberalizzazione delle attività, rispettivamente, di acconciatore, di pulizia e disinfezione, di guida turistica e di autoscuola, sarebbe opportuno che si

 

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applichi nei limiti e compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione;

            considerato che le disposizioni recate dal decreto debbano comunque salvaguardare le differenziazioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio, e debbano comunque delineare una disciplina di principio nei settori riconducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni;

            considerato che l'articolo 14-bis prevede la clausola di salvaguardia con riferimento alle disposizioni del Titolo V, Parte seconda della Costituzione,

    esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

        all'articolo 10, comma 4, alla fine del primo periodo, nonché nel secondo periodo, siano soppresse le parole: «di cui alla citata legge n. 135 del 2001».

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
Art. 1.
Art. 1.
      1. È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.       1. Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

        al comma 1:

        al primo periodo, la parola: «costi» è sostituita dalla seguente: «prezzi»; le parole: «della telefonia mobile,» sono sostituite dalle seguenti: «di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, »; dopo le parole: «del traffico telefonico» sono inserite le seguenti: «o del servizio»; la parola: «, nonché» è sostituita dalle seguenti: «. È altresì vietata» e dopo le parole: «di utilizzo del traffico» sono inserite le seguenti: «o del servizio»;

        al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore»;

      il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto»;

      al comma 3:

        al primo periodo, la parola: «trasferirlo» è sostituita dalle seguenti: «trasferire le utenze» e le parole: «da esigenze tecniche» sono soppresse;

        al secondo periodo, la parola: «articolo» è sostituita dalla seguente: «comma»;

      il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione degli obblighi di cui al comma 1, stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e, in caso di violazione, applica, previa diffida, le sanzioni previste dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».

        All'articolo 2:

      al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi, fatta salva, in caso di reiterazione, la revoca della concessione»;

 

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        al comma 3, dopo la parola: «sottopone» sono inserite le seguenti: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » e la parola: «emittenti» è sostituita dalle seguenti: «organi di informazione».

        All'articolo 4:

        al comma 1, capoverso 2-bis, le parole da: «non meno visibili» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «egualmente visibili, nonché collocate nel medesimo campo visivo di quelle indicanti la quantità del prodotto».

        All'articolo 5:

        al comma 1, le parole: «termine previsto dal medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008»;

        dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni"»;

        al comma 2:

        il capoverso 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un veicolo della medesima tipologia, anche aggiuntivo al precedente, da parte di persona fisica già titolare di polizza assicurativa, con le formule di cui all'articolo 133, non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito per la medesima tipologia di veicolo»;

        al capoverso 4-ter, secondo periodo, le parole: «la stessa» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità»;

        al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni».

        All'articolo 6:

        al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attività bancaria» sono inserite le seguenti: «o finanziaria» e dopo le parole: «presentato alla conservatoria» sono inserite le seguenti: «, entro e non oltre il medesimo termine,»;

        al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «e non comportano la nullità del contratto».

 

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        All'articolo 7:

        al comma 1, le parole: «della prima casa» sono sostituite dalle seguenti: «di unità immobiliari adibite ad abitazione da parte di persone fisiche» e le parole: «della banca mutuante» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto mutuante»;

        il comma 4 è soppresso;

        al comma 6, dopo le parole: «è stabilita» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni»;

        al comma 7, le parole: «le banche» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti mutuanti».

        All'articolo 8:

        al comma 1, le parole: «mutuo bancario,» sono sostituite dalla seguente: «mutuo,» e le parole: «finanziamento bancario,» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari,»;

        al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nullità del patto non comporta la nullità del contratto»;

        al comma 4, le parole: «previsti per l'acquisto della prima casa» sono soppresse;

        dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto».

        Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

        «Art. 8-bis. - (Disposizioni a tutela dei cittadini utenti). - 1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente decreto».

        All'articolo 9:

        al comma 1, le parole: «di norma» sono soppresse e dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «o su supporto informatico»;

        al comma 2, dopo le parole: «del registro delle imprese ed» sono inserite le seguenti: «ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, »;

        al comma 3, dopo le parole: «alle Amministrazioni competenti» sono inserite le seguenti: «all'accertamento dei presupposti di legge»;

 

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        al comma 4, la parola: «anche» è soppressa;

        al comma 6, primo periodo, le parole: «di norma» sono soppresse;

        al comma 9, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8».

        All'articolo 10:

        al comma 4, alla fine del primo periodo, le parole: «secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001» e, al secondo periodo, le parole: «di cui alla citata legge n. 135 del 2001» sono soppresse;

        al comma 5:

        il secondo periodo è sostituito dal seguente: «All'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province"»;

        dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 15.000"»;

        dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        «5-bis. Nell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, secondo periodo, le parole: "gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali" sono sostituite dalle seguenti: "proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti e, segnatamente, della capacità finanziaria, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica" e il terzo periodo è soppresso. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
        5-ter. Nell'articolo 123, al comma 8, alinea, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "L'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività dell'autoscuola"; al comma 9, alinea, le parole: "L'autorizzazione è revocata" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio dell'autoscuola è revocato"; dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione"».

        All'articolo 11:

        al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del decreto di cui al» sono inserite le seguenti: «primo periodo del».

 

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        All'articolo 12:

        al comma 4, capoverso 1-bis, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse.

        dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        «4-bis. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti economici-ficnanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema alta velocità».

        All'articolo 13:

        al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore»;

        dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnico-professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano collegamenti con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali.
        1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di

 

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tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
        1-quater. Sono adottate apposite linee-guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e definite in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
        1-quinquies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quater si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

        al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, "poli tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate "istituti tecnici superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I "poli" sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I "poli", di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni»;

        al comma 3:

        alla lettera a), la parola: «i-septies-bis)» è sostituita dalla seguente: «i-octies)» e dopo le parole: «istituti scolastici di ogni ordine e grado,» sono inserite le seguenti: «statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,»;

        alla lettera b), dopo le parole: «istituti scolastici di ogni ordine e grado,» sono inserite le seguenti: «statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, »;

        alla lettera c), le parole: «i-septies-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «i-octies)»;

 

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        dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        «6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3»;

        al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

        Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

        «Art. 13-bis. - (Abrogazioni). - 1. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 dell'articolo 1 è abrogato;

            b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;

            c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;

            d) all'allegato B, le parole da: "Liceo economico" fino a: "i fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo tecnologico" fino alla fine sono soppresse.

        2. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali».

        Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

        «Art. 14-bis. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

        Nel titolo, le parole: «e la nascita di nuove imprese» sono sostituite dalle seguenti: «, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli».

 

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Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2007.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 
        visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il comma secondo, lettere e), l) e m);

        ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rimuovere ostacoli allo sviluppo economico e di adottare misure a garanzia dei diritti dei consumatori;

        ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per rendere più concorrenziali gli assetti del mercato e favorire la crescita della competitività del sistema produttivo nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari;

        vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

        sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle comunicazioni, delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;

emana

il seguente decreto-legge:
 
Capo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
Capo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
Articolo 1.
(Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet).
Articolo 1.
(Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet).
        1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza         1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza

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sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli operatori della telefonia mobile, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto, nonché la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. sugli effettivi prezzi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. È altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
        2. L'offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.         2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.
        3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.         3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
        4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le relative sanzioni.         4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione degli obblighi di cui al comma 1, stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e, in caso di violazione, applica, previa diffida, le sanzioni previste dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
Articolo 2.
(Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale).
Articolo 2.
(Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale).
        1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonché gli strumenti di         1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonché gli strumenti di

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informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali di primaria importanza, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati. informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali di primaria importanza, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi, fatta salva, in caso di reiterazione, la revoca della concessione.
        2. Il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.         2. Identico.
        3. Il Ministero dei trasporti sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con emittenti e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.         3. Il Ministero dei trasporti sottopone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 3.
(Trasparenza delle tariffe aeree).
Articolo 3.
(Trasparenza delle tariffe aeree).
        1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.         Identico.
        2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicità ingannevole.  
Articolo 4.
(Data di scadenza dei prodotti alimentari).
Articolo 4.
(Data di scadenza dei prodotti alimentari).
        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:         1. Identico:
        «2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente         «2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente

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leggibile e indelebile secondo modalità non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.». leggibile e indelebile secondo modalità egualmente visibili, nonché collocate nel medesimo campo visivo di quelle indicanti la quantità del prodotto».
        2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.         2. Identico.
Articolo 5.
(Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi).
Articolo 5.
(Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi).
        1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dal termine previsto dal medesimo articolo.         1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dal 1o gennaio 2008.
          1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni».
        2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:         2. Identico:
        «4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule di cui all'articolo 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di un'altra polizza, non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito.         «4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un veicolo della medesima tipologia, anche aggiuntivo al precedente, da parte di persona fisica già titolare di polizza assicurativa, con le formule di cui all'articolo 133, non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito per la medesima tipologia di veicolo.
        4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, la stessa si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.         4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.
        4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.».         4-quater. Identico.

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        3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:         3. Identico.
        «3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.».  
        4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».         4. Identico.
        5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.         5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.
Articolo 6.
(Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari).
Articolo 6.
(Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari).
        1. Ai fini di cui all'articolo 2878, n. 6), del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dall'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, che viene comunicata dal creditore alla conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo giustificato motivo ostativo, nella medesima comunicazione il creditore non abbia presentato alla conservatoria apposita dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta quest'ultima dichiarazione, il conservatore procede d'ufficio entro il giorno successivo alla sua annotazione a margine dell'iscrizione dell'ipoteca. Ai fini del presente comma non è necessaria l'autentica notarile.         1. Ai fini di cui all'articolo 2878, n. 6), del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dall'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, che viene comunicata dal creditore alla conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo giustificato motivo ostativo, nella medesima comunicazione il creditore non abbia presentato alla conservatoria, entro e non oltre il medesimo termine, apposita dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta quest'ultima dichiarazione, il conservatore procede d'ufficio entro il giorno successivo alla sua annotazione a margine dell'iscrizione dell'ipoteca. Ai fini del presente comma non è necessaria l'autentica notarile.
        2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.         2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto.

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Articolo 7.
(Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali).
Articolo 7.
(Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali).
        1. È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore della banca mutuante.         1. È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.
        2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.         2. Identico.
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.         3. Identico.
        4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per acquisto della prima casa si intende l'acquisto effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza.         Soppresso.
        5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del         5. Identico.
codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.  
        6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità è stabilita dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.         6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità è stabilita entro trenta giorni dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
        7. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.         7. In ogni caso i soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.
Articolo 8.
(Portabilità del mutuo; surrogazione).
Articolo 8.
(Portabilità del mutuo; surrogazione).
        1. In caso di mutuo bancario, apertura di credito od altri contratti di finanziamento bancario, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.         1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.

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        2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.         2. Identico.
        3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1.         3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.
        4. La surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa.         4. La surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.
          4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.
 
Articolo 8-bis.
(Disposizioni a tutela dei cittadini utenti).
          1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente decreto.
Capo II
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA
Capo II
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA
Articolo 9.
(Comunicazione unica per la nascita dell'impresa).
Articolo 9.
(Comunicazione unica per la nascita dell'impresa).
        1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, di norma per via telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.         1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
        2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.         2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

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        3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.         3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, e dà notizia alle Amministrazioni competenti all'accertamento dei presupposti di legge dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
        4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, anche per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.         4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
        5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.         5. Identico.
        6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono di norma adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.         6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
        7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.         7. Identico.
        8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto.         8. Identico.
        9. A decorrere dalla data di cui al comma 7, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.         9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.

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        10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.         10. Identico.
Articolo 10.
(Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche).
Articolo 10.
(Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche).
        1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea.         1. Identico.
        2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.         2. Identico.
        3. Le attività di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attività professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in         3. Identico.

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particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.  
        4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica o accompagnatore turistico non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 o di altre prove selettive, restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi.         4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica o accompagnatore turistico non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi.
        5. L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa da parte delle province ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale per la Motorizzazione.». Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «dichiarazione» e le parole da: «e per la limitazione» a: « del territorio» sono soppresse. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.         5. L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province». Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «dichiarazione» e le parole da: «e per la limitazione» a: « del territorio» sono soppresse. Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: «da euro 742 a euro 2.970» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 15.000». I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
          5-bis. Nell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, secondo periodo, le parole: «gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali» sono sostituite dalle seguenti: «proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti e, segnatamente, della capacità finanziaria, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica» e il terzo periodo è soppresso. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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          5-ter. Nell'articolo 123, al comma 8, alinea, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «L'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività dell'autoscuola»; al comma 9, alinea, le parole: «L'autorizzazione è revocata» sono sostituite dalle seguenti: «L'esercizio dell'autoscuola è revocato»; dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione».
        6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.         6. Identico.
        7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.         7. Identico.
        8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è inserito il seguente:         8. Identico.
        «L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.».  
        9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: «, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino località distanti più di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le località oggetto della relazione di traffico».         9. Identico.
Articolo 11.
(Misure per il mercato del gas).
Articolo 11.
(Misure per il mercato del gas).
        1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia         1. Identico.

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elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.  
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.         2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 1, le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Articolo 12.
(Revoca delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi).
Articolo 12.
(Revoca delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi).
        1. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocità avvenga tramite affidamenti e modalità competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonché in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorità ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:         1. Identico.
            a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;

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            b) è altresì revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la società TAV S.p.A. relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.  
        2. Gli effetti delle revoche di cui al comma 1 si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni.         2. Identico.
        3. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 4, degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.         3. Identico.
        4. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:         4. Identico:
            «1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea di cui al comma 1 incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.».             «1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.».
          4-bis. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti economici-finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema alta velocità.
Articolo 13.
(Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica).
Articolo 13.
(Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica).
        1. Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si         1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.

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articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.         1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnico-professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano collegamenti con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali.
          1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
          1-quater. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e definite in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
          1-quinquies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quater si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di programmazione dell'offerta formativa, possono essere costituite, in ambito provinciale o sub-provinciale, tra gli istituti tecnici e gli istituti         2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, «poli tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le

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professionali, le strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate: «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché «poli tecnico professionali», di natura consortile e con le forme di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. I «poli» sono costituiti al fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo del Paese e sono dotati di propri organi da prevedersi nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione. strutture della formazione professionale accreditate e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I «poli» sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I «poli», di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.
        3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:         3. Identico:
            a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: «i-septies-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;             a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
            b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;             b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
            c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-septies-bis)».             c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)».

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        4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:         4. Identico.
            a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;  
            b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         5. Identico.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.         6. Identico.
          6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.
        7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.         7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
        8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1o gennaio 2007.         8. Identico.
 
Articolo 13-bis.
(Abrogazioni).
          1. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) il comma 1 dell'articolo 1 è abrogato;

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              b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;
              c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;
              d) all'allegato B le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da: «Liceo tecnologico» fino alla fine sono soppresse.
        2. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.
Articolo 14.
(Misure in materia di autoveicoli).
Articolo 14.
(Misure in materia di autoveicoli).
        1. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottama zione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalità indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.         Identico.
 
Articolo 14-bis.
(Clausola di salvaguardia).
          1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

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Articolo 15.
(Entrata in vigore).
 
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
        Dato a Roma, addì 31 gennaio 2007.  
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Bersani, Ministro dello sviluppo economico.
Rutelli, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione.
Bonino, Ministro per le politiche europee.
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.
Bianchi, Ministro dei trasporti.
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni.
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

 


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