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PDL 2187

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2187



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PIRO, PISCITELLO

Riforma del sistema della rappresentanza militare

Presentata il 30 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Le recenti modifiche legislative e il riordino strutturale delle Forze armate rendono ormai anacronistiche le disposizioni della legge 11 luglio 1978, n. 382, relativa all'istituzione degli organi della rappresentanza militare.
      Dopo quasi trent'anni, nonostante le aspettative, gli organi della rappresentanza militare sono rimasti dei «contenitori vuoti», privi della possibilità di incidere concretamente sulla vita militare, luogo di straordinaria carica e dedizione di tanti uomini e donne in divisa.
      Gli organi della rappresentanza militare si sono confrontati con il diffuso atteggiamento «paternalistico» degli stati maggiori che, di fatto, sono stati legittimati dai vari Governi a disconoscere una sentita esigenza di riforma in grado di attribuire nuovi e reali poteri e competenze agli organismi eletti democraticamente nelle caserme.
      Di fronte a tali atteggiamenti si pone, quindi, la questione di riconoscere potere di rappresentanza e di contrattazione alle strutture elettive dirette, raccogliendo, altresì, lo spirito dell'articolo 18 della Costituzione, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e, in particolare, della
 

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risoluzione del Parlamento europeo sul diritto di associazione dei militari, approvata il 12 aprile 1984 e annunziata il 18 maggio 1984, quale atto fondamentale del diritto internazionale e mai recepito dal Parlamento italiano.
      Le Forze armate hanno nella struttura della rappresentanza militare una grande risorsa da valorizzare che può, peraltro, esprimere una forte carica unitaria e democratica in forza della rappresentatività che deriva dallo stretto rapporto con la base che essa rappresenta.
      È in forza di tali considerazioni che si sottopone all'esame del Parlamento la presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sistema della rappresentanza militare).

      1. La rappresentanza militare, quale istituto dell'ordinamento militare, cura gli interessi generali del personale militare in servizio. A tale fine, agli organi che la compongono competono le attività di proposizione, consultazione e contrattazione atte a disciplinare gli aspetti normativi ed economici del rapporto di lavoro nelle materie attinenti alla condizione, al benessere, al trattamento economico, alla tutela di natura giuridica, economica, sociale, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del personale militare, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge.
      2. Gli organi della rappresentanza militare hanno come riferimento i Ministri, le Commissioni parlamentari competenti e le autorità amministrative nazionali e locali.
      3. Sono esclusi dalla competenza della rappresentanza militare le materie riguardanti il rapporto gerarchico funzionale e, fatti salvi i riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo e l'impiego.

Art. 2.
(Organi della rappresentanza militare a livello di base).

      1. A livello delle unità di ciascuna Forza Armata è istituito il consiglio di base della rappresentanza militare (COBAR).
      2. Il comando corrispondente a ciascun COBAR è individuato in quello che nel territorio di compentenza detiene il grado più elevato.

 

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Art. 3.
(Organi della rappresentanza militare a livello intermedio).

      1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, Arma o Corpo armato, sono istituiti i consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR).
      2. Per l'Esercito sono istituiti dodici COIR: due rappresentanti rispettivamente Sicilia e Sardegna e dieci derivanti dall'accorpamento di regioni amministrative limitrofe in funzione della popolazione militare presente sul rispettivo territorio. L'alto comando corrispondente è individuato in quello che nel territorio di competenza detiene il grado più elevato.
      3. Per la Marina militare i COIR istituiti corrispondono ai comandi ubicati nei comuni di La Spezia, di Taranto e di Augusta, oltre al COIR del Corpo delle capitanerie di porto.
      4. Per l'Aeronautica militare i COIR istituiti sono quattro e corrispondono ai comandi scuole, logistico, squadre e operativo delle Forze aeree.
      5. Per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza il numero dei COIR da istituire è stabilito di comune accordo dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'interno entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Organi della rappresentanza militare a livello centrale).

      1. A livello nazionale ed interforze è istituito il Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) che si articola:

          a) per sezioni autonome di Forza armata, Arma o Corpo armato, per tematiche specifiche;

          b) per i comporti difesa e sicurezza;

          c) per commissioni di categoria, istituite all'interno del COCER, delle sezioni e

 

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dei comparti, per l'esame delle tematiche di esclusivo interesse di ciascuna categoria.

Art. 5.
(Categorie del personale militare).

      1. Ai fini della rappresentanza militare il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

          a) categoria «A»: ufficiali in servizio permanente;

          b) categoria «B»: ruolo dei marescialli e gradi equipollenti;

          c) categoria «C»: ruolo dei sergenti e gradi equipollenti;

          d) categoria «D»: volontari in servizio permanente;

          e) categoria «E»: volontari in ferma breve.

Art. 6.
(Ruolo del COCER).

      1. Al COCER compete avanzare proposte e richieste nonché fornire pareri ai Ministeri e alle Commissioni parlamentari competenti, avvalendosi, ove ritenuto necessario, del supporto tecnico-professionale degli uffici competenti di ogni Forza armata, Arma o Corpo armato nonché di quelli facenti capo al comparto difesa, su tutte le questioni che attengono alle seguenti materie:

          a) trattamento economico fondamentale e accessorio;

          b) orario di lavoro;

          c) licenze, aspettative e permessi;

          d) formazione e aggiornamento professionali;

          e) elevazione culturale;

          f) criteri per la mobilità del personale e per l'attribuzione di incarichi, concertati

 

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dal COCER con l'autorità competente;

          g) criteri per la gestione degli enti di assistenza, di previdenza e di beneficenza del personale militare;

          h) criteri per l'attribuzione delle promozioni; condizioni, trattamento, tutela di natura giuridica, previdenziale, sanitaria, assicurativa e morale dei militari;

          i) ricevimento di istanze o reclami, avanzati anche da singoli militari, aventi ad oggetto esigenze personali o collettive.

      2. Il COCER, a livello di comparto, ha ruolo negoziale in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Forze armate, Armi e Corpi armati.
      3. Il COCER dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza concorre in maniera paritetica al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro con gli organismi rappresentativi delle Forze di polizia.
      4. Per esercitare il ruolo negoziale, le sezioni del COCER devono ottenere l'approvazione preventiva dei COIR collegati. Prima della sottoscrizione del contratto definitivo esso deve essere sottoposto ai delegati del COIR delle categorie interessate, riuniti in apposita sessione.
      5. Il COCER partecipa, con propri rappresentanti, ai consigli di amministrazione degli enti di assistenza, di previdenza e di beneficenza del personale militare.

Art. 7.
(Competenza contrattuale dei consigli della rappresentanza militare).

      1. I consigli della rappresentanza militare ad ogni livello possono adire le autorità politiche nazionali e locali per le materie oggetto di concertazione di rispettive competenza.
      2. Il COCER, suddiviso per sezioni e per comparti, predispone la nuova piattaforma contrattuale, almeno tre mesi prima

 

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della scadenza naturale del contratto collettivo nazionale vigente.

Art. 8.
(Competenze consultive e propositive dei consigli della rappresentanza militare).

      1. Nel rispetto dei princìpi generali fissati dalla legge, i consigli della rappresentanza militare sono obbligatoriamente e preventivamente consultati in ordine all'emanazione di disposizioni applicative relative alle materie oggetto di concertazione.
      2. I consigli della rappresentanza militare esprimono pareri vincolanti e avanzano proposte entro due mesi dalla data della richiesta di cui al comma 1. In caso di necessità e urgenza è possibile derogare al limite fissato dal periodo precedente.
      3. I consigli della rappresentanza militare, qualora ritenuto necessario, concordano con le autorità militari corrispondenti riunioni informative per le questioni oggetto di parere ai sensi del precedente articolo.

Art. 9.
(Competenze dei COIR e dei COBAR).

      1. I COIR e i COBAR hanno competenza a trattare le materie di cui all'articolo 6 quando rappresentano problemi di carattere locale, ovvero nei rapporti di collaborazione civile, nella stipulazione di protocolli di intesa e di convenzioni riguardanti il personale militare, nonché nelle iniziative di promozione e di integrazione con le comunità locali.

Art. 10.
(Composizione dei consigli della rappresentanza militare).

      1. I COBAR sono composti da un numero di delegati eletti in proporzione

 

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alla consistenza numerica di ciascuna delle categorie di cui all'articolo 5. Il loro numero non può, in ogni caso, essere inferiore a due delegati per ciascuna delle categorie «A», «B» e «C» e a tre delegati per ciascuna delle categorie «D» ed «E».
      2. I COIR sono composti da un numero di delegati maggiorato di uno rispetto al numero dei membri dei COBAR stabilito ai sensi del comma 1.
      3. Il COCER è composto, per quanto riguarda l'Esercito: per la categoria «A», da quattro delegati; per la categoria «B», da cinque delegati; per la categoria «C», da cinque delegati; per la categoria «D», da cinque delegati; per la categoria «E», da cinque delegati. Per quanto riguarda la Marina militare e l'Aeronautica militare, il COCER è composto da un numero di delegati pari a quello previsto per i COIR ai sensi del comma 2.

Art. 11.
(Modalità di elezione).

      1. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto non può essere in alcun modo impedita.
      2. L'elezione dei delegati del COBAR è effettuata dal corpo elettorale composto dai militari effettivi della caserma nella quale è costituito l'organo di base.
      3. I delegati del COBAR eleggono contestualmente i delegati del COIR e del COCER. I primi eletti nei rispettivi COIR per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 5 risultano automaticamente eletti nel COCER.
      4. Per mantenere a pieno organico la composizione dei COBAR e dei COIR, i rispettivi delegati eletti cessano di appartenere ai consigli di provenienza e sono sostituiti dai primi non eletti. Sono quindi nominati componenti del COCER, per le categorie di appartenenza, i delegati primi eletti nei rispettivi COIR che hanno ottenuto le migliori percentuali, sino a coprire i posti previsti per le rispettive categorie. Nei casi di parità di voti tra più delegati eletti viene nominato il più alto in grado.

 

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L'appartenenza a diversi consigli della rappresentanza militare è incompatibile. Nel caso in cui il delegato si trovi in una o più delle condizioni previste dall'articolo 12, cessa dal mandato e gli subentra il primo dei non eletti.
      5. I delegati eletti durano in carica:

          a) quattro anni per le categorie «A», «B», «C» e «D»;

          b) sei mesi per la categoria «E».

      6. I delegati possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della rappresentanza militare.

Art. 12.
(Casi di ineleggibilità).

      1. Non sono eleggibili nei consigli della rappresentanza militare, i militari che:

          a) hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi, esclusi i reati di opinione, che comportano la privazione della libertà personale per un periodo superiore a due anni;

          b) si trovano sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

          c) sono comandanti corrispondenti dei vari livelli dei consigli della rappresentanza militare;

          d) sono sottoposti a sanzioni disciplinari di stato;

          e) si trovano in aspettativa.

      2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato per una delle seguenti cause:

          a) cessazione dal servizio;

 

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          b) trasferimento ad altro ente o comando;

          c) sopravvenienza di una delle cause di cui al comma 1 che determinano l'ineleggibilità;

          d) passaggio ad altra categoria tra quelle previste dall'articolo 5;

          e) dimissioni.

Art. 13.
(Propaganda elettorale).

      1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali è convocata un'apposita assemblea organizzata per categoria di appartenenza, concordata dal presidente del consiglio della rappresentanza militare uscente e dal comandante collegato.
      2. L'assemblea di cui al comma 1 si svolge durante le ore di servizio.
      3. La propaganda per l'elezione dei delegati dei COIR e del COCER ha durata minima di due giorni e massima di quattro.

Art. 14.
(Facoltà e limiti del mandato).

      1. I delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli della rappresentanza militare di cui fanno parte e devono essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti.
      2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, le autorità corrispondenti hanno il dovere di assicurare ai consigli della rappresentanza militare un'adeguata disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi, nonché, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, di strumenti idonei per il funzionamento.

 

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      3. Le spese relative alle elezioni e al funzionamento dei consigli della rappresentanza militare, comprese le spese per il trattamento di missione e per l'acquisto di attrezzature e di materiale d'ufficio, sono poste a carico di appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
      4. L'attività della rappresentanza militare deve essere considerata prioritaria rispetto ad ogni altro impiego ed è svolta durante l'orario di servizio.
      5. Allo scopo di assicurare la partecipazione all'attività della rappresentanza militare, adeguata al rilievo di ciascun consiglio, e per poter assolvere i compiti ad essa connessi, i comandanti, ai vari livelli, devono consentire, senza riserve, l'esercizio della rappresentanza per tutta la durata del mandato e, in particolare, ricercare e creare le condizioni più favorevoli per conciliare l'incarico di servizio con quello di delegato.
      6. I delegati percepiscono, nell'espletamento dell'attività della rappresentanza militare, una specifica indennità giornaliera commisurata al valore del gettone di presenza percepito dai consiglieri comunali dei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti.
      7. I delegati, qualora necessario e dandone comunicazione all'autorità corrispondente, hanno facoltà di proseguire i propri lavori oltre il normale orario di servizio, usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi loro a disposizione ai sensi del comma 2 nonché di recuperi compensativi.
      8. Compatibilmente con l'orario di servizio e con le locali esigenze operative, i delegati possono incontrare il personale e partecipare a riunioni e ad altre iniziative dei COBAR e dei COIR collegati. I delegati del COBAR possono usufruire durante l'anno solare di un limite di venti giorni di permesso retribuito per svolgere attività connesse alla rappresentanza militare; per i delegati facenti parte del comitato di presidenza del COBAR tale limite è incrementato del 50 per cento.
 

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      9. Per i delegati dei COIR e del COCER è previsto l'incarico esclusivo.

Art. 15.
(Tutela e diritti dei delegati).

      1. I delegati dei COIR e del COCER svolgono il loro mandato in modo esclusivo. L'espletamento della funzione rappresentativa è riportato nella documentazione personale a cura dell'autorità competente e costituisce titolo di merito utile da valutare ai fini dell'avanzamento, tranne che in caso di decadenza per i motivi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), d) ed e). Limitatamente all'espletamento del mandato e su istanza volontaria, i delegati possono essere trasferiti a domanda nelle unità presenti nella sede di svolgimento del rispettivo servizio anche in posizione extra-organica.
      2. I delegati dei COIR e del COCER, informandone le autorità corrispondenti, possono visitare le strutture ed i reparti militari nell'ambito di riferimento. Sono vietati tutti gli atti volti ad impedire o a limitare l'esercizio della rappresentanza, a influenzare o a limitare, attraverso i rapporti gerarchici, il libero esercizio di voto, nonché a discriminare i delegati o gli ex delegati della rappresentanza militare.
      3. I delegati possono acquisire tutte le notizie utili all'espletamento del loro mandato anche attraverso la convocazione di militari. Il militare, sia come singolo sia insieme ad altri militari, può sempre avanzare formale istanza o segnalazione al COBAR di riferimento senza che tale comportamento comporti un'infrazione al regolamento di disciplina, fatto salvo il rispetto delle norme attinenti allo status di militare. I militari eletti nei consigli della rappresentanza militare non sono disciplinarmente perseguibili per le opinioni espresse durante le riunioni dei rispettivi consigli nelle materie di loro competenza.
      4. I delegati non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto senza il loro consenso e senza il consenso del consiglio della rappresentanza militare di appartenenza,

 

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ad eccezione dei trasferimenti disposti dallo stato maggiore dell'Esercito per i periodi obbligatori di comando o per attribuzioni specifiche non procrastinabili.

Art. 16.
(Organi esecutivi dei consigli della rappresentanza militare).

      1. Ogni consiglio della rappresentanza militare è costituito dai seguenti organi:

          a) il presidente;

          b) il segretario;

          c) il comitato di presidenza;

          d) l'assemblea.

      2. Il presidente e il segretario costituiscono l'organo esecutivo dei consigli della rappresentanza militare, denominato «comitato di presidenza».
      3. Il presidente è individuato nel delegato più anziano eletto in rappresentanza della categoria «A» e ha il compito di garantire che l'attività del consiglio della rappresentanza militare si svolga in aderenza ai princìpi di cui alla presente legge. Il segretario è eletto dall'Assemblea e deve adempiere ai seguenti compiti:

          a) procedere, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, alla convocazione del consiglio della rappresentanza militare e del comitato di presidenza;

          b) curare la verbalizzazione delle riunioni del comitato di presidenza e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati del medesimo comitato;

          c) attivare le procedure conseguenti alle deliberazioni del consiglio della rappresentanza militare.

      5. Il presidente e il segretario curano i contatti con l'autorità militare corrispondente e con le autorità istituzionali e svolgono la funzione di portavoci del consiglio della rappresentanza militare.
      6. I consigli della rappresentanza militare si articolano in commissioni di categoria, quali organi interni competenti per l'approfondimento di specifiche questioni

 

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proprie delle categorie di personale di cui all'articolo 5 e per le conseguenti deliberazioni.

Art. 17.
(Convocazione dei consigli della rappresentanza militare).

      1. I consigli della rappresentanza militare si riuniscono:

          a) su decisione del comitato di presidenza;

          b) su iniziativa del segretario, nei casi di necessità ed urgenza;

          c) su richiesta di almeno un terzo dei delegati;

          d) su richiesta di almeno un terzo dell'elettorato di appartenenza.

      2. La convocazione dei consigli della rappresentanza militare avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della riunione, ad eccezione dei casi di necessità ed urgenza.
      3. Al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività d'istituto di ciascun consiglio della rappresentanza militare, le convocazioni sono concordate con le autorità corrispondenti.
      4. Il COCER ed i COIR sono di norma convocati nelle relative sedi istituzionali, salvo diversa decisione dei medesimi consigli dettata da ragioni di opportunità.
      5. Il COCER ed i COIR possono costituire gruppi di lavoro per lo studio e per l'approfondimento di problematiche specifiche e possono richiedere anche l'intervento di personale in servizio esterno alla rappresentanza militare competente nelle materie da trattare.
      6. Il COCER ed i COIR possono avere rapporti con:

          a) organismi paritetici degli Stati membri dell'Unione europea;

          b) organizzazioni sindacali;

 

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          c) associazioni aventi fini morali e culturali.

      7. Il COCER ed i COIR possono riunirsi in sessioni congiunte rispettivamente con i consigli della rappresentanza militare ad essi collegati, su richiesta sia di questi ultimi sia delle categorie di cui all'articolo 5 dai medesimi rappresentate.
      8. Il COCER può convocare direttamente i COBAR, per il tramite del COIR corrispondente, per la trattazione di problematiche locali, ma aventi comunque incidenza nazionale, che riguardano singole categorie tra quelle elencate all'articolo 5.
      9. I COBAR indicono riunioni a cadenza quadrimestrale con il personale che rappresentano, salvo i casi di necessità ed urgenza, per informarlo dell'attività svolta, chiamando a partecipare alla medesima riunione, ove ritenuto opportuno, delegati del COIR o del COCER.

Art. 18.
(Validità delle riunioni e delle deliberazioni. Pubblicità delle deliberazioni e comunicati).

      1. Le riunioni dei consigli della rappresentanza militare e dei relativi comitati di presidenza sono valide se è presente la maggioranza semplice dei delegati componenti il consiglio.
      2. Le deliberazioni di ciascun consiglio della rappresentanza militare sono affisse ad appositi albi istituiti presso i comandi corrispondenti.
      3. Ove ritenuto necessario, le deliberazioni del COCER e dei COIR possono essere rese pubbliche attraverso i mezzi di informazione, previa comunicazione ai comandi corrispondenti.

Art. 19.
(Informazione e ufficio stampa).

      1. Presso il COCER ed i COIR è istituito un ufficio stampa a cura dei delegati componenti i rispettivi consigli.

 

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      2. L'ufficio stampa, in piena autonomia, cura la redazione di una pubblicazione periodica inerente all'attività svolta dalla rappresentanza militare ed i principali provvedimenti legislativi vigenti in materia. Al fine di assicurare una informazione rapida e diffusa, tale pubblicazione può essere inserita su un sito internet appositamente dedicato.

Art. 20.
(Regolamento di attuazione e disposizioni finali).

      1. Il Ministro della difesa, sentito il COCER e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, con il quale sono in particolare definite:

          a) le modalità di svolgimento delle operazioni di voto di cui all'articolo 11;

          b) le modalità di attuazione relative alla copertura economica necessaria a garantire la funzionalità dei consigli della rappresentanza militare di cui all'articolo 14, commi 2 e 3;

          c) l'adozione degli strumenti idonei alla divulgazione degli atti della rappresentanza militare ai sensi degli articoli 18 e 19;

          d) l'individuazione delle sedi dei consigli della rappresentanza militare in funzione delle unità e dei comandi corrispondenti.

      2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i consigli della rappresentanza militare in carica sono sciolti e sono avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali per il relativo rinnovo, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge e dal citato regolamento.


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