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PDL 2246

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2246



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BELLILLO

Istituzione della Giornata nazionale della libertà di pensiero, di coscienza e di religione nella data del 17 febbraio

Presentata il 13 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con il presente progetto di legge si accoglie la proposta avanzata dal mondo evangelico italiano e sottoscritta dalla Consulta torinese per la laicità delle istituzioni, di istituire la «Giornata nazionale della libertà di pensiero, di coscienza e di religione», nella data del 17 febbraio, in cui si concentrano due importanti ricorrenze per la laicità delle istituzioni e per la cultura laica: il 17 febbraio 1600, a Campo dei fiori, a Roma, dopo un «processo farsa» messo in scena dall'Inquisizione, veniva arso vivo, come eretico, il filosofo nolano Giordano Bruno, campione del libero pensiero e della libertà di coscienza; il 17 febbraio 1848, con proprie Lettere Patenti, il Re di Sardegna Carlo Alberto concedeva i diritti civili ai valdesi e, successivamente, anche agli ebrei, evento fondamentale per la libertà religiosa in Italia.
      La questione della libertà religiosa non è uno status, ma un percorso. La religione, storicamente parlando, è stata una delle cause principali che ha impedito il pieno svolgimento della libertà di coscienza e di opinione. Oggi è importante riflettere sulla libertà dell'altro e sulla possibilità concreta di organizzare uno spazio pubblico in cui tutte le espressioni religiose, ma anche filosofiche e culturali, possano pienamente esprimersi nel quadro di regole condivise, a cominciare dal pieno rispetto dei diritti umani.
      Con l'istituzione della Giornata nazionale si vuole riproporre ogni anno una riflessione collettiva sui temi della libertà di pensiero, di coscienza e di religione e sul dovere che tutti i cittadini, e in particolare le istituzioni, hanno di praticare la cultura laica che, in quanto valore, appartiene a tutti a prescindere dalle opinioni o
 

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dalla religione, nonché sul rispetto della pari dignità di ogni persona, che è il principio democratico di uno Stato di diritto. Difendere la libertà nel senso più ampio e globale del termine è uno dei significati della laicità, poiché investe tutti gli aspetti umani e afferma i diritti della persona, non solo del credente, e non privilegia chiese e religioni ma i diritti della persona che pensa, che ha una coscienza e che può essere anche credente avendo la libertà di esprimere la propria fede. L'istituzione della «Giornata nazionale della libertà di pensiero, di coscienza e di religione» esalta il carattere della libertà nella laicità per enfatizzare il legame indissolubile che collega questi due valori.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il 17 febbraio quale «Giornata nazionale della libertà di pensiero, di coscienza e di religione» al fine di valorizzare la cultura della libertà nella laicità e di evidenziare il legame indissolubile che collega questi due valori, nonché di garantire i diritti della persona che pensa, che ha una coscienza e che può essere credente avendo la libertà di esprimere la propria fede.
      2. La «Giornata nazionale della libertà di pensiero, di coscienza e di religione» è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
      3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


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