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PDL 2222

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2222



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LATTERI

Modifiche all'articolo 1, commi 280 e 281, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Aumento del credito d'imposta per le attività di ricerca

Presentata il 6 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Da anni si discute, anche nelle sedi parlamentari, della necessità di incentivare gli investimenti nella ricerca scientifica, sia pubblica che privata. L'investimento nazionale in ricerca, seppure da sempre strutturalmente inferiore a quello dei maggiori Paesi industrializzati, negli ultimi anni ha visto un progressivo declino, tale da costituire uno degli indicatori principali di perdita di innovazione e di competitività del nostro sistema.
      La nota fuga dei nostri giovani «cervelli» verso altri Paesi è stata negli ultimi anni accompagnata da cifre preoccupanti, che hanno evidenziato il declassamento italiano in termini di ricerca e investimenti; una diminuzione degli standard quantitativi confermata anche da recenti dati forniti dall'Associazione italiana ricerca industriale (AIRI), che raccoglie i principali centri di ricerca privati in Italia, pubblicati su «Affari e Finanza» del 20 novembre 2006: il numero dei ricercatori si è dimezzato dagli anni novanta ad oggi (da ventimila a diecimila); negli investimenti l'Italia destina l'1,07 per cento del prodotto interno lordo (PIL) alla ricerca (0,46 per cento dal settore privato e 0,61 per cento dal pubblico), mentre l'Unione europea fissa al 3 per cento la soglia da raggiungere.
      Finalmente la legge finanziaria 2007, legge 27 dicembre 2006, n. 296, è intervenuta per correggere tale tendenza, mediante l'introduzione di diverse e promettenti misure. Tra le disposizioni della legge sono da segnalare l'ulteriore stanziamento, che si aggiunge a quelli già previsti, di 20 milioni di euro per il triennio 2007-2009, destinato alla ricerca scientifica; lo stanziamento di circa 70 milioni di euro per la biomedicina; la destinazione, ai giovani ricercatori al di sotto dei quaranta anni di
 

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età, di una quota del 5 per cento delle risorse destinate al rilancio dell'università e della ricerca; infine, la previsione di agevolazioni fiscali in favore delle imprese che investono in ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo, alle quali è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, quota che viene elevata al 15 per cento qualora tali costi siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti di ricerca (comma 280 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006).
      La concessione del bonus del credito d'imposta è tuttavia subordinata al raggiungimento di un tetto massimo dei costi consentito, fissato a 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta (comma 281 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006). Analogamente ad altre disposizioni vigenti in materia, la legge n. 296 del 2006 dispone che gli obblighi di comunicazione sono a carico delle imprese e, per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e di sviluppo agevolabili e le modalità di verifica e di accertamento della effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria, rinvia a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      L'attribuzione alle imprese di un credito d'imposta pari soltanto al 10 per cento degli investimenti in ricerca e di sviluppo, elevato fino al 15 per cento per le commesse e i contratti universitari, con un tetto massimo che non può superare i 15 milioni di euro, rappresenta un passo avanti ma non ancora sufficiente. Tenuto conto delle condizioni difficilissime in cui versa la ricerca nel nostro Paese, da sempre «Cenerentola» d'Europa, tale quota mantiene l'Italia comunque indietro rispetto ad altri Paesi tecnologicamente avanzati.
      I dati in tale senso parlano da soli: la California conosce la più elevata percentuale di defiscalizzazione sugli investimenti in ricerca e sviluppo nel mondo, seguita dall'Irlanda e da altri Paesi europei, come l'Inghilterra, dove la quota che si può defiscalizzare è pari al 25-30 per cento, la Francia, dove la quota va dal 10 al 40 per cento, e la Spagna, con una quota pari al 30 per cento.
      Anche i numerosi appelli provenienti dalla comunità scientifica e accademica e dal mondo imprenditoriale e produttivo fanno emergere chiaramente la necessità di una politica complessiva della ricerca che miri ad aumentarne sia la quantità che la qualità. Per rafforzare il ruolo dell'Italia nello spazio europeo della ricerca occorrono strumenti capaci di incentivare e di potenziare la collaborazione fattiva fra università e imprese, favorendo un maggior ruolo propositivo dei poli universitari, quali volani di crescita del know-how tecnologico e scientifico, al fine di creare nuova ricerca e sviluppo e dare maggiore competitività al nostro sistema.
      Tale processo ha bisogno di essere sostenuto con la predisposizione di un'ampia gamma di interventi legislativi, tra i quali si ritengono rilevanti le misure che innalzano il tetto di defiscalizzazione, raddoppiando le risorse attualmente previste in favore delle imprese che commissionano ricerche alle università, fino al 30 per cento, che costituisce a tutt'oggi la media europea.
      In tale direzione, la presente proposta di legge, affrontando un aspetto specifico ma fondamentale nell'ambito dell'ampliamento dei finanziamenti alla ricerca, modifica la previsione della legge n. 296 del 2006, allo scopo di:

          a) potenziare l'agevolazione del credito d'imposta in favore delle imprese che commissionano attività di ricerca scientifica, di base e applicata, alle università, statali e non statali, e ai centri di ricerca pubblici, innalzando la quota dal 15 al 30 per cento delle commesse conferite, per ogni anno del periodo d'imposta (articolo 1, comma 1);

          b) elevare il tetto massimo consentito ai fini della determinazione del credito d'imposta, da 15 milioni a 30 milioni di euro (articolo 1, comma 2).

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1, commi 280 e 281, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti la concessione di un credito d'imposta alle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo).

      1. Al secondo periodo del comma 280 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
      2. Al comma 281 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione dei commi 280 e 281 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2008, di 120 milioni di euro per l'anno 2009, di 125 milioni di euro per l'anno 2010 e di 15 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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