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PDL 1987

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1987


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PISCITELLO, LUSETTI, AMICI, ATTILI, BAFILE, BARATELLA, BELLILLO, BENVENUTO, BETTA, BOCCI, BOFFA, BORDO, BUCCHINO, BURTONE, CANCRINI, CARBONELLA, CARDANO, CARRA, CARTA, CASTAGNETTI, CESINI, CHICCHI, COLUCCI, CORDONI, CREMA, DATO, DE BRASI, DE ZULUETA, FADDA, GIANNI FARINA, FASCIANI, FEDI, FERRARI, FERRIGNO, FIANO, FINCATO, GREGORIO FONTANA, FORLANI, FRIGATO, FRONER, GALANTE, GIULIETTI, GRASSI, INTRIERI, LEDDI MAIOLA, LO MONTE, LONGHI, LUMIA, MARCHI, MARGIOTTA, MARINO, GIORGIO MERLO, META, MISIANI, MOTTA, NARDUCCI, OLIVA, LEOLUCA ORLANDO, OTTONE, PICANO, QUARTIANI, RAITI, RAMPI, RIGONI, NICOLA ROSSI, ROTONDO, RUGGERI, RUSCONI, SAMPERI, SCHIRRU, SERENI, SERVODIO, STRAMACCIONI, VELO, VICO, VILLARI, ZUNINO

Interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili deportati e costretti al lavoro coatto nei territori del Terzo Reich

Presentata il 28 novembre 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - L'armistizio dell'8 settembre 1943 segnò la vicenda umana di circa 650.000 italiani, in maggioranza soldati e ufficiali, ma in alcuni casi anche civili, che furono deportati in Germania, internati nei lager nazisti o in territori controllati dal Terzo Reich, con lo scopo di prestare lavoro coatto destinato a servire l'economia bellica e interna. Da allora e fino all'8 maggio 1945 queste persone, indicate impropriamente come «internati militari italiani (IMI)» (per la Convenzione di Ginevra del 1929 lo sono esclusivamente quei militari stranieri che entrano in uno Stato non belligerante), furono costrette a subire trattamenti inumani,
 

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violenze fisiche e morali, fame e malattie, e in generale condizioni di vita tanto terribili da condurne 50.000 alla morte. Il Terzo Reich non riconobbe mai lo status di prigionieri di guerra degli «internati militari italiani» e, aggirando i trattati internazionali, li classificò ad un certo punto (agosto 1944) come «lavoratori civili volontari/obbligati», coniando una categoria anch'essa ignota alla Convenzione di Ginevra del 1929, che non dissimulava certo la pesante realtà di schiavizzazione a cui essi erano stati destinati da Hitler.
      La nuova Germania ha, a questo proposito, compiuto due operazioni che vanno nella direzione della ricerca della verità, ma che, per quanto concerne il diritto ad avere giustizia da parte degli ex IMI, ha prodotto un'intima contraddizione: infatti, se con una legge nell'agosto 2000 la Germania ha istituito la fondazione «Memoria, responsabilità e futuro», il cui programma di indennizzi avrebbe dovuto risarcire quanti erano stati deportati in Germania dai nazisti, escludendo dagli stessi i prigionieri di guerra, d'altro canto riconobbe tardivamente lo status di prigionieri di guerra degli IMI, privandoli, tuttavia, della possibilità di essere anche risarciti per effetto della precedente legge.
      Circa 80.000 domande - pervenute all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) che deve gestire le domande di indennizzo per il Governo tedesco - provenienti da questa categoria di persone sono state così respinte.
      A questo punto, pur consapevoli che sofferenze e umiliazioni tanto pesanti non sono risarcibili, se non in misura sempre simbolica, soprattutto ove si pensi ai tanti che non riuscirono a sopravvivere all'inferno di quella condizione di schiavitù e al tempo trascorso, pure risulta necessario che il nostro Paese sancisca il sacrificio di queste persone, travolte nella loro vita e nella loro dignità per oltre venti mesi, dando loro innanzitutto un doveroso riconoscimento. È quanto si propone di fare la presente proposta di legge che si sottopone all'attenzione del Parlamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento delle vittime).

      1. La Repubblica italiana riconosce il sacrificio dei propri cittadini militari e civili deportati, internati e costretti al lavoro forzato nei lager nazisti e nei territori del Terzo Reich o dallo stesso occupati militarmente.
      2. Ai cittadini italiani vittime delle persecuzioni naziste di cui al comma 1 ai quali, se militari, fu negato il riconoscimento della qualifica di prigionieri di guerra ai sensi della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, di cui al regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615, nonché ai familiari dei deceduti in prigionia o successivamente, che ne hanno titolo, è concessa una medaglia d'onore.
      3. Ai soggetti di cui al comma 2 viventi alla data del 15 febbraio 1999 è concesso un indennizzo in denaro, a carattere simbolico, pari a 500 euro, da erogare in un'unica soluzione, a titolo di riconoscimento delle sofferenze subite.

Art. 2.
(Istituzione del Fondo per gli interventi
in favore dei cittadini italiani militari
e civili vittime delle persecuzioni naziste).

      1. È istituito presso il Ministero della difesa il Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste. La dotazione iniziale del Fondo è pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Ad esso affluiscono inoltre:

          a) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini;

 

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          b) eventuali contributi di provenienza estera erogati da soggetti privati, aziende, istituzioni e Stati.

      2. Il Fondo è utilizzato, in via prioritaria, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, nonché di iniziative e di progetti volti alla conservazione della memoria, alla testimonianza e alla ricerca storica, al fine di prevenire il ripetersi di simili ingiustizie per il futuro. Parte delle risorse del Fondo è destinata alla copertura delle spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 3.

Art. 3.
(Istituzione della Commissione per i cittadini italiani vittime delle persecuzioni naziste).

      1. È istituita una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, incaricata di individuare i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché di provvedere alla concessione dell'indennizzo di cui al medesimo articolo, composta:

          a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri di cui all'alinea;

          b) da un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, Associazione nazionale ex internati e Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione;

          c) da un rappresentante dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, incaricata di gestire il programma tedesco di indennizzo per gli ex lavoratori forzati sotto il regime nazista, sulla base della documentazione ricevuta nell'ambito del medesimo programma.

 

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Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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