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PDL 2041

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2041



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSTA

Modifica all'articolo 335 del codice di procedura penale in materia di informazioni ai cittadini danneggiati da reato circa le indagini svolte per individuare i colpevoli

Presentata il 7 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La situazione dell'ordine pubblico in Italia ha ormai raggiunto livelli intollerabili sia per l'elevato numero di reati commessi sia per l'elevato tasso di impunità che caratterizza la loro repressione. I dati disponibili al riguardo sono a dir poco sconfortanti e rendono l'idea del difficile periodo che stiamo attraversando senza bisogno di particolari commenti.
      Sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, si può constatare che il numero dei procedimenti penali che portano alla effettiva condanna dei colpevoli è veramente irrisorio rispetto a quelli denunciati: le percentuali sono veramente basse e ciò indica un elevatissimo tasso di impunità. Non è difficile prevedere che gran parte di questi reati è destinata a rimanere impunita. Questa situazione determina un crescente sentimento di sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.
      Sul punto è opportuno precisare che la tutela dell'ordine pubblico nel sistema normativo italiano è ancorata ad una concezione di carattere prettamente pubblicistico, legata ad un'idea dello Stato quale titolare del diritto alla difesa sociale. È, al contrario, lasciato un poco nell'ombra, almeno nella fase investigativa, il fatto che tramite la repressione dei reati si attua altresì la tutela di una pluralità di diritti ed interessi, garantiti spesso a livello costituzionale, che fanno capo ai cittadini. Esaminando il nostro ordinamento giuridico, non è difficile notare una certa carenza di norme che permettano alle vittime dell'attività criminale di controllare il lavoro svolto
 

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dalle istituzioni cui è affidata la tutela dei loro diritti durante la fase delle indagini preliminari. La persona offesa dal reato, una volta avviate le indagini con una denuncia od una querela, non può fare altro che restare in attesa, con limitati poteri di stimolo e senza alcun reale potere di controllo e di difesa contro eventuali lentezze ed omissioni delle autorità preposte.
      Nella realtà giudiziaria capita spesso, soprattutto quando si tratta di reati contro il patrimonio, che le persone offese da un reato siano tenute all'oscuro durante tutta la fase investigativa, senza sapere nulla sullo stato di avanzamento delle indagini, salvo (in pochi casi) essere avvertite quando è disposta l'archiviazione.
      Pur non volendo mettere in discussione l'impegno delle Forze dell'ordine e della magistratura, che frequentemente si trovano ad operare in una situazione di disagio per carenza di mezzi e per sovraccarico di lavoro, non si può tuttavia ignorare la cattiva impressione che si determina nei cittadini che vedono, dopo un certo periodo di tempo e senza alcuna esauriente spiegazione, finire in un nulla di fatto le denunce e le querele presentate. Anzi, sarebbe poco realistico nascondere che in molti casi sono le stesse Forze dell'ordine che, in via del tutto confidenziale, avvertono preliminarmente i cittadini che non si giungerà ad alcun risultato.
      La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di porre rimedio, almeno in parte, a questa carenza legislativa: con la modifica proposta all'articolo 335 del codice di procedura penale è infatti sancito, entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione della denuncia o della querela, il diritto della persona offesa dal reato ad essere informata intorno al lavoro investigativo svolto, salvo che vi sia un reale interesse investigativo a mantenere il segreto, in modo da poter operare un concreto controllo su come gli organismi preposti dallo Stato allo svolgimento delle indagini si siano attivati per tutelare i suoi interessi ed suoi diritti.
      La necessità di fornire una relazione scritta e documentata sul lavoro realmente svolto e di informare i più diretti interessati sui tempi di conclusione delle indagini costituirà un importante deterrente contro possibili inerzie ed omissioni che purtroppo talvolta caratterizzano la fase investigativa relativa a numerosi reati. Ciò consentirà, inoltre, di mitigare il sentimento di diffusa rassegnazione provato dalla maggioranza delle vittime dei reati. Il tutto senza portare pregiudizio al segreto investigativo, che potrà essere opposto nei casi di effettiva necessità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 335 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

          «3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato deve essere documentalmente informata, a cura dell'autorità che ha in carico il procedimento, circa lo stato delle indagini, nonché sulle attività svolte per la individuazione del responsabile o dei responsabili».


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