Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2155

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2155



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato HOLZMANN

Nuovo ordinamento del Corpo militare della Croce Rossa italiana e disposizioni in materia di reclutamento, avanzamento, stato giuridico e trattamento economico del relativo personale

Presentata il 22 gennaio 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il Corpo militare della Croce Rossa italiana (CRI) è un corpo ausiliario delle Forze armate, per l'assolvimento dei compiti umanitari stabiliti dalle convenzioni e dalle risoluzioni internazionali.
      Le norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento del personale militare della CRI sono assai vetuste, in quanto sono state adottate con regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1936, in situazione assai diversa da quella attuale.
      Il Corpo militare, sin dalla sua costituzione, si è sempre distinto per gli interventi sia in corso di conflitti armati (sgombero e cura dei feriti e dei malati), sia in tempo di pace (adoperandosi nel soccorso sanitario di massa con l'impiego di reparti, unità e formazioni campali allo scopo destinati).
      Il Corpo militare della CRI partecipò attivamente anche al soccorso in occasione di tutte le pubbliche calamità degli ultimi settant'anni, sia in patria che all'estero: dall'alluvione del Polesine (1951) al terremoto del Belice (1968), dal terremoto del Friuli (1976) a quello dell'Irpinia (1980), per non dimenticare l'intervento in Armenia (1988) ed altri interventi. Molti sono stati i caduti del Corpo militare dalla sua costituzione ad oggi, sospinti dalla fedeltà alla patria e dagli alti ideali della CRI. Gli stessi militari della CRI sono oggi costantemente impegnati nell'assolvimento delle molteplici meritorie attività di istituto, in Italia e all'estero, della stessa CRI.
      Tutto il personale del Corpo militare è assoggettato al regolamento di disciplina e
 

Pag. 2

al codice penale ed è ad esso attribuita la qualifica di pubblico ufficiale. Attualmente il Corpo militare è presente in Iraq ed in Afghanistan, ma è probabile un suo schieramento anche nel teatro libanese.
      I militari della CRI, purtroppo, non sono stati inclusi nei provvedimenti che negli ultimi anni hanno modificato le norme sia sullo stato degli ufficiali, che su quello dei sottufficiali e della truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Allo stato attuale il personale direttivo (ufficiali) non ha durata limitata, poiché permane nei ruoli a vario titolo anche fino a settantotto anni.
      I militari della CRI, pur essendo destinatari della normativa suddetta, a differenza dei pari grado in servizio nelle Forze armate, hanno tutti i doveri (sono soggetti alle leggi penali militari, ai regolamenti di disciplina militare, alla giurisdizione militare) propri dei militari delle Forze armate, di cui sono ausiliari e al cui fianco operano, ma non hanno gli stessi diritti e non usufruiscono di alcuna forma di tutela a favore del personale.
      Alla luce di quanto esposto è opportuno pertanto tenere rigorosamente separata la componente militare dalle altre componenti a struttura civile della CRI. Sono molte, e di difficilissima qualificazione giuridica, le strane commistioni che, allo stato dei fatti, si potrebbero involontariamente ingenerare con una sovraesposizione delle componenti a vocazione civile su quella militare. In realtà i militari della CRI non partecipano, per la loro specialissima natura, essendo già ex lege inquadrati e gerarchicamente ordinati, alle elezioni dei propri vertici come avviene per le altre componenti.
      I militari della CRI, loro malgrado, sono sottoesposti e mal interagiscono con il personale civile, risultando in posizione subordinata ai soggetti civili, eletti o delegati, soprattutto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110, con cui è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa. Pertanto diventa urgente un provvedimento di riforma. Da precisare, altresì, che alcune componenti della CRI, al momento dell'emanazione del regio decreto n. 484 del 1936, non esistevano. Al fine di rimuovere questa grave disparità di trattamento tra i militari della CRI ed i loro pari grado delle Forze armate, si sottopone all'attenzione del Parlamento la presente proposta legge in materia di stato giuridico, reclutamento, avanzamento e trattamento economico del personale del Corpo militare della CRI e se ne auspica una rapida approvazione.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
ORDINAMENTO

Art. 1.
(Generalità).

      1. Il Corpo militare della Croce Rossa italiana (CRI), di seguito denominato «Corpo militare», ausiliario delle Forze armate dello Stato, è parte integrante della CRI.
      2. L'uniforme del Corpo militare e i relativi distintivi e gradi sono quelli dell'Esercito italiano. La mostreggiatura e il distintivo del Corpo militare recano la stella a cinque punte, quale simbolo dello stato militare.

Art. 2.
(Compiti).

      1. Il Corpo militare, secondo i princìpi generali della CRI, deve:

          a) in tempo di guerra:

              1) contribuire, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni e dalle risoluzioni internazionali, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonché delle vittime dei conflitti armati, e allo svolgimento dei compiti di difesa civile;

              2) disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;

              3) svolgere servizi di Croce Rossa ausiliaria delle Forze armate, organizzati fin dal tempo di pace, ottemperando a quanto determinato dal Ministero della difesa;

 

Pag. 4

              4) collaborare con le società nazionali della Croce Rossa degli altri Stati e con le istituzioni internazionali della Croce Rossa nelle iniziative umanitarie di carattere internazionale;

          b) in tempo di pace:

              1) mantenere in efficienza gli organi centrali, la rete dei centri di mobilitazione, l'ispettorato superiore e i settori operativi;

              2) provvedere alla custodia e al periodico aggiornamento ed ampliamento dei materiali, dei mezzi e delle dotazioni sanitarie campali, con particolare riferimento ai nuovi ritrovati dell'offesa bellica;

              3) assicurare, con il personale appositamente addestrato, lo svolgimento dei compiti di Croce Rossa segnatamente alla diffusione sia alla popolazione civile che a tutti gli enti militari, del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati;

              4) addestrare il personale militare in servizio della CRI e richiamato dal congedo ai sensi del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'aggiornamento della specializzazione nei compiti di protezione e di soccorso. Gli ufficiali, in particolare, sono chiamati alla frequenza di corsi di qualificazione e di specializzazione tenuti presso le scuole delle Forze armate;

              5) intervenire, attraverso il richiamo dal congedo del personale militare della CRI necessario per le operazioni di soccorso, in caso di gravi esigenze;

              6) assicurare, mediante apposite unità quali il reparto soccorso mobile centrale, il posto medico avanzato, i gruppi sanitari mobili e il treno ospedale della CRI, collaborazione alle Forze amate per le esigenze di protezione civile e per il soccorso sanitario;

              7) partecipare con reparti motorizzati alle esercitazioni interforze organizzate dai comandi-Forze armate difesa (FOD) nelle zone di loro competenza;

 

Pag. 5

              8) intervenire in concorso con le Forze armate in occasione di operazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o nell'ambito di missioni umanitarie o per il mantenimento della pace;

              9) prestare assistenza sanitaria, in ausilio o autonomamente, sulla base delle esigenze rappresentate dalle singole Forze armate, in occasione di eventi straordinari, manifestazioni pubbliche e cicli addestrativi;

              10) assicurare con personale e mezzi, non altrimenti impegnati e quando richiesto, il supporto all'attività sanitaria presso le strutture sanitarie militari;

              11) dotare l'ispettorato di un proprio reparto amministrativo con un ufficiale superiore con le mansioni di delegato amministrativo per la funzione del Corpo militare nel territorio nazionale. I settori e i centri di mobilitazione sono direttamente amministrati dal funzionario delegato dell'ispettorato. I comandanti e i capi uffici di mobilitazione ricoprono nella propria giurisdizione la mansione di delegato amministrativo.

      2. Il personale del Corpo militare in congedo, iscritto in qualità di socio della CRI, partecipa volontariamente a tutte le attività in seno ai comitati e collabora all'espletamento delle esigenze alla pari delle altre componenti della CRI.

Art. 3.
(Struttura).

      1. La struttura del Corpo militare è articolata in:

          a) un ispettorato superiore del Corpo militare quale organo di comando di vertice e tecnico militare del corpo, con sede in Roma;

          b) due settori operativi, quali organi di comando a livello di comandi di grandi unità territoriali dell'esercito con compiti di collegamento ed operativi con comandi delle Forze armate corrispondenti, che

 

Pag. 6

curano in particolare l'addestramento del personale, con sede rispettivamente in Verona e in Napoli;

          c) quattordici centri di mobilitazione, quali organi territoriali esecutivi, che curano in particolare l'arruolamento del personale, l'aggiornamento matricolare, i richiami e i congedi, con sede rispettivamente in:

              1) Torino - I centro, comprendente il Piemonte e la Valle d'Aosta;

              2) Milano - III centro, comprendente la Lombardia;

              3) Genova - IV centro, comprendente la Liguria;

              4) Verona - V centro, comprendente il Veneto e il Trentino-Alto Adige;

              5) Trieste - II centro, comprendente il Friuli Venezia Giulia;

              6) Bologna - VI centro, comprendente l'Emilia-Romagna;

              7) Firenze - VIII centro, comprendente la Toscana;

              8) Ancona - VII centro, comprendente le Marche e l'Abruzzo;

              9) Roma - IX centro, comprendente il Lazio e l'Umbria;

              10) Napoli - X centro, comprendente la Campania e il Molise;

              11) Bari - XI centro, comprendente la Puglia e la Basilicata;

              12) Catanzaro - XIII centro, comprendente la Calabria;

              13) Palermo - XII centro, comprendente la Sicilia;

              14) Cagliari - XIV centro, comprendente la Sardegna.

      2. Gli iscritti nei vari ruoli del personale dell'associazione, escluso il personale per l'assistenza spirituale, chiamati in servizio con o senza assegni, sono militari e sono sottoposti alle norme del regolamento di disciplina militare e del codice

 

Pag. 7

penale. Le chiamate in servizio e i collocamenti in congedo degli iscritti sono effettuati dai funzionari dei centri di mobilitazione con facoltà insindacabile.

      3. Nel Corpo militare può arruolarsi anche personale femminile con le stesse modalità del personale maschile. Al personale femminile sono garantiti i benefìci e le agevolazioni previsti dalla legislazione vigente e, in particolare, dalla normativa in materia di tutela della maternità.
      4. Tutto il personale militare in servizio continuativo di cui alla tabella E1 annessa alla presente legge e quello richiamato dal congedo è posto alle dipendenze dell'ispettorato superiore del Corpo militare. Il personale militare in servizio continuativo che al 30 maggio 2002 si trovava impiegato nei servizi per le Forze armate, transita nei medesimi servizi. Il rimanente personale transita nei ruoli civili, con tutti i diritti quesiti, mantenendo anche l'iscrizione nei ruoli in congedo del Corpo militare.
      5. Ha priorità di transitare nei servizi per le Forze armate il personale che per oltre cinque anni è stato impiegato per lo stesso servizio, fatta salva l'anzianità di servizio effettuato.
      6. I comandanti, i capo ufficio e gli ufficiali di mobilitazione dipendono gerarchicamente e funzionalmente dall'ispettore superiore del Corpo militare, attraverso i comandanti dei settori.
      7. Le disposizioni del regio-decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, riguardanti le funzioni dei presidenti dei centri di mobilitazione, si applicano esclusivamente agli ufficiali preposti agli uffici dei centri di mobilitazione.
      8. Ogni centro di mobilitazione deve avere in servizio continuativo un ufficiale medico per attivare un ufficio sanitario.

Art. 4.
(Funzioni e dipendenze).

      1. L'ispettore superiore del Corpo militare, quale autorità di vertice del medesimo

 

Pag. 8

Corpo, dipende dal presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, e per quanto di competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa. Espleta le funzioni di comandante di corpo sui comandanti dei settori operativi.
      2. L'ispettore di cui al comma 1 riveste il grado di generale di Corpo d'armata, coadiuvato da un generale di divisione quale vice ispettore e da due comandanti di settore, i quali rivestono il grado di generale di brigata, prescelti fra i colonnelli commissari o medici del Corpo militare e nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, di intesa con il Ministro della difesa.
      3. I comandanti dei settori operativi dipendono dall'ispettore di cui al comma 1 ed espletano funzioni di comandanti di corpo su tutto il personale nella giurisdizione del settore.
      4. Il vertice del Corpo militare deve provenire dalla categoria dei commissari o dei medici.
      5. I vertici del Corpo militare possono essere nominati ad ispettore quattro anni prima della messa in quiescenza all'età di anni sessantuno, a comandanti di settore sei anni prima della messa in quiescenza all'età di anni cinquantanove.
      6. I vertici del Corpo militare devono provenire dallo stesso Corpo ed essere in servizio continuativo.
      7. Per accedere ai vertici, l'ufficiale del Corpo militare deve avere svolto almeno un periodo complessivo pari a cinque anni con il grado di ufficiale di mobilitazione, di capo ufficio di mobilitazione o di comandante o, in subordine, un periodo di servizio di non meno di otto anni presso un centro di mobilitazione.
      8. In assenza di ufficiali generali provenienti dai ruoli in servizio continuativo del Corpo militare, i vertici provengono dalle Forze armate purché ancora in servizio attivo.

Art. 5.
(Istituzione dei ruoli).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel Corpo

 

Pag. 9

militare, nei limiti delle dotazioni organiche che tengono conto anche del personale militare impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), di cui alle tabelle A e B annesse alla presente legge, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente:

          a) ruolo degli ufficiali;

          b) ruolo dei marescialli;

          c) ruolo dei sergenti;

          d) ruolo dei volontari di truppa.

      2. Sono istituiti altresì:

          a) ruoli analoghi a quelli di cui al comma 1 nella categoria in congedo;

          b) ruoli analoghi a quelli di cui al comma 1 nella categoria di riserva dei provenienti dal servizio continuativo.

      3. La consistenza organica dei ruoli di cui al comma 1 è definita nelle tabelle E ed E1 annesse alla presente legge, per quanto riguarda il personale in servizio.

Art. 6.
(Successione gerarchica).

      1. La successione dei gradi del personale militare della CRI è stabilita dalla tabella C annessa alla presente legge, con contestuale riconoscimento del trattamento economico previsto per il corrispettivo personale.

Art. 7.
(Categoria del ruolo degli ufficiali).

      1. Nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente è prevista la categoria unica dei servizi.

Art. 8.
(Funzioni degli ufficiali).

      1. Agli ufficiali in servizio continuativo, nell'ambito delle rispettive categorie, sono attribuite funzioni direttive o dirigenziali

 

Pag. 10

di unità, di uffici, di servizi e di comando di reparti, con implicazioni di responsabilità professionali e con valutazioni di opportunità nell'applicazione delle direttive ricevute.

Art. 9.
(Funzioni dei marescialli).

      1. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli in servizio permanente sulla base di una adeguata preparazione professionale:

          a) è di norma preposto ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici;

          b) svolge, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa, compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;

          c) espleta incarichi la cui esecuzione richiede continuità di impiego per l'elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e di strumentazioni tecnologicamente avanzati.

      2. Il personale che riveste il grado di primo maresciallo luogotenente svolge funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, sulla base delle esigenze tecnico-militari operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche del Corpo militare. In tale contesto il primo maresciallo luogotenente:

          a) è il diretto collaboratore dei superiori gerarchici, che può sostituire in caso di impedimento o di assenza;

          b) assolve, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.

Art. 10.
(Mansioni dei sergenti).

      1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti in servizio permanente sono attribuite, con responsabilità personali,

 

Pag. 11

mansioni esecutive richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi o tecnico-manuali, nonché il comando di più militari o mezzi.

Art. 11.
(Mansioni dei volontari di truppa).

      1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.
      2. Il personale di cui al comma 1 deve essere prioritariamente impiegato nelle unità operative o addestrative del Corpo militare.

Capo II
RECLUTAMENTO

Art. 12.
(Generalità).

      1. Ai fini del reclutamento dei ruoli di cui all'articolo 5, la CRI bandisce concorsi per l'arruolamento del personale resosi necessario per effetto delle vacanze organiche determinatesi al 31 dicembre di ogni anno.
      2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti con provvedimenti del presidente generale della CRI, su proposta dell'ispettore superiore del Corpo militare, con i quali sono stabiliti i termini di presentazione delle domande, l'indirizzo di laurea richiesto per il ruolo degli ufficiali, i

 

Pag. 12

programmi, le prove di esame e le modalità di svolgimento dei concorsi stessi.
      3. Le norme per lo svolgimento dei concorsi, per la definizione dei titoli e delle prove, per la loro valutazione, per la nomina della commissione, per la formazione della graduatoria di merito, nonché per lo svolgimento del tirocinio pratico-sperimentale e del corso applicativo di cui all'articolo 13, comma 4, sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa, su proposta del presidente generale, d'intesa con l'ispettore superiore del Corpo militare.
      4. Il personale iscritto alla componente del Corpo militare deve appartenere alla medesima componente. Qualora un componente appartenente a qualsiasi categoria risulti iscritto ad altra componente dell'associazione, si provvede d'ufficio alla cancellazione dal Corpo militare.
      5. Le nomine degli appartenenti al personale di assistenza costituito da sottufficiali e truppa sono effettuate, con brevetti, dagli ufficiali dei centri di mobilitazione. Il secondo comma dell'articolo 9 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è abrogato.

Art. 13.
(Volontari di truppa in servizio permanente).

      1. Il reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente nel Corpo militare è riservato, per un numero non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ai volontari in ferma breve delle Forze armate che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni, nei limiti delle vacanze di organico previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive modificazioni.
      2. Il rimanente 50 per cento dei posti è coperto tramite il reclutamento ordinario per concorso riservato ai militari del Corpo militare iscritti nei ruoli speciali del congedo

 

Pag. 13

che siano in possesso dei seguenti requisiti:

          a) non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età;

          b) abbiano prestato complessivamente nel Corpo militare, senza demerito, almeno cinque anni di servizio.

      3. I posti di cui al comma 1, eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 2.
      4. I vincitori del concorso di cui ai commi 1 e 2, previa rinuncia al grado rivestito se superiore a quello di caporal maggiore, sono ammessi all'espletamento di un tirocinio pratico-sperimentale o di un corso propedeutico all'ammissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e, con determinazione del presidente generale della CRI, sentito il Ministro della difesa, sono nominati primo caporal maggiore ed immessi nel predetto ruolo nell'ordine risultante dalla graduatoria del concorso e con decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del tirocinio pratico-sperimentale o del corso.

Art. 14.
(Reclutamento nel ruolo dei sergenti in servizio permanente).

      1. Il personale del ruolo dei sergenti in servizio permanente del Corpo militare è tratto, in rapporto alla consistenza organica prevista dalla tabella B annessa alla presente legge, tenendo conto anche del personale militare impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dai volontari di truppa in servizio permanente mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi:

          a) nei limiti massimi del 70 per cento dei posti disponibili dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente;

 

Pag. 14

          b) nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi e dai caporal maggiori scelti in servizio permanente.

      2. Il presidente generale della CRI definisce al 31 ottobre di ciascun anno, in relazione alle vacanze organiche presumibili, le effettive percentuali di personale da coprire con relativi bandi di concorso.
      3. I posti di cui alla lettera a) del comma 1, eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 e viceversa.
      4. I vincitori del concorso, al superamento del corso di aggiornamento e formazione professionale di cui al comma 1, sono nominati sergenti con provvedimento del presidente generale della CRI, sentito il Ministro della difesa, e sono iscritti in ruolo con il grado di sergente, con decorrenza dal giorno successivo a quello di conclusione del corso e nell'ordine della graduatoria di merito.

Art. 15.
(Reclutamento nel ruolo dei marescialli in servizio permanente).

      1. Il reclutamento del ruolo dei marescialli in servizio permanente del Corpo militare, in rapporto alle consistenze degli organici di cui alla tabella B annessa alla presente legge, tenendo anche conto anche del personale militare impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), avviene tramite concorso interno riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e superamento di un apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi.
      2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 gli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente che alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda:

          a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

 

Pag. 15

          b) non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione della domanda;

          c) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

          d) siano in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» nell'ultimo biennio.

      3. Il presidente generale della CRI definisce al 31 ottobre di ciascun anno, in relazione alle vacanze presumibili, le effettive percentuali dei posti da coprire nei relativi bandi di concorso annuali.
      4. Le norme per lo svolgimento del concorso, compresi la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina della commissione, la formazione della graduatoria e lo svolgimento dei relativi corsi, sono stabilite con apposita determinazione del presidente generale della CRI.
      5. I vincitori del concorso, al superamento dell'esame sostenuto al termine del corso di qualificazione, sono nominati marescialli con provvedimento del presidente generale della CRI, sentito il Ministro della difesa, nell'ordine della graduatoria finale e con decorrenza dal giorno successivo a quello di conclusione del corso e nell'ordine della relativa graduatoria.

Art. 16.
(Reclutamento nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente).

      1. Ai concorsi di cui all'articolo 15 possono partecipare gli ufficiali del Corpo militare iscritti nel ruolo speciale del congedo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

          a) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica, e non abbiano superato il trentaduesimo anno di età;

 

Pag. 16

          b) non siano incorsi in condanne penali per delitti non colposi ovvero nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorità o d'ufficio;

          c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato;

          d) siano in possesso del diploma di laurea legalmente riconosciuto;

          e) abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato in qualità di ufficiale.

      2. I vincitori del concorso sono ammessi all'espletamento di un tirocinio pratico-sperimentale e di un corso applicativo propedeutico all'ammissione nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente. Gli stessi vincitori sono nominati tenenti in servizio permanente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, e immessi nel predetto ruolo nell'ordine risultante dalla graduatoria finale del corso applicativo e con decorrenza dalla data del termine dello stesso.
      3. Gli ufficiali di cui al comma 2 iscritti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate sono cancellati dai medesimi ruoli.

Art. 17.
(Cappellani).

      1. Per il reclutamento, lo stato, l'avanzamento e il trattamento economico dei cappellani della CRI si osservano le norme in vigore per il corrispondente personale addetto all'assistenza spirituale presso le Forze armate.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i cappellani della CRI iscritti nei ruoli di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, transitano d'ufficio, previo accertamento da parte dell'ordinariato militare per l'Italia del possesso

 

Pag. 17

dei titoli e dei requisiti indicati dalla legge 1o giugno 1961, n. 512, e successive modificazioni, conservando il proprio grado e la medesima anzianità, nelle categorie dei cappellani militari in congedo, complemento o riserva o del congedo assoluto, addetti all'assistenza spirituale alle Forze armate.
      3. Un cappellano, su designazione insindacabile dell'ordinario militare, è nominato capo servizio per l'assistenza spirituale della CRI dal presidente generale della CRI e fa parte della curia dell'ordinariato militare.

Capo III
AVANZAMENTO

Art. 18.
(Corrispondenza dei gradi).

      1. La corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui alla presente legge con i gradi del personale delle Forze armate è riportata nella tabella A1 annessa alla medesima legge.

Art. 19.
(Avanzamento del personale in servizio continuativo).

      1. Per le procedure di avanzamento del personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio continuativo, si applicano le disposizioni previste per il corrispondente personale delle Forze armate.
      2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha luogo:

          a) per anzianità;

          b) a scelta;

          c) per concorso per titoli di servizio ed esami;

 

Pag. 18

          d) per meriti eccezionali.

      3. L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle D, D1, D2, D3 e D4 annesse alla presente legge.
      4. Le modalità e i criteri di valutazione per l'avanzamento previsto alla lettera c) del comma 2 sono disciplinati con apposito provvedimento del Ministro della difesa, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del presidente generale della CRI, sentito il parere dell'ispettore superiore del Corpo militare.
      5. L'avanzamento di cui alla lettera d) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dall'articolo 29.

Art. 20.
(Avanzamento dei volontari di truppa in servizio continuativo).

      1. Al primo caporal maggiore che abbia cinque anni di servizio è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalla commissione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), il grado di caporal maggiore scelto.
      2. Al caporal maggiore scelto che abbia cinque anni di anzianità di grado è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), il grado di caporal maggiore capo.
      3. Al caporal maggiore capo che abbia cinque anni di anzianità di grado è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), il grado di caporal maggiore capo scelto.
      4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti con determinazione dell'ufficiale di mobilitazione di appartenenza, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.
      5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non sono computati gli

 

Pag. 19

anni durante i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi personali.

Art. 21.
(Espletamento di corsi valutativi tecnico-professionali ed esami).

      1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti, per essere valutato ai fini dell'avanzamento, deve superare il corso tecnico-professionale e gli esami indetti con decreto del Ministro della difesa, su proposta del presidente generale della CRI, tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità di servizio.

Art. 22.
(Aliquote di avanzamento).

      1. Il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio continuativo, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con determinazione del presidente generale della CRI al 31 dicembre di ogni anno.
      2. Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 21 e abbia maturato il periodo minimo di permanenza previsto per il proprio grado dalle tabelle D, D1, D2, D3 e D4 annesse alla presente legge.
      3. Dalle aliquote di valutazione è escluso il personale che risulti imputato in procedimento penale per delitto non colposo sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato o sospeso dall'impiego o impedito da infermità temporanea accertata o in aspettativa.
      4. Qualora, durante i lavori della commissione di cui all'articolo 23, comma 1,

 

Pag. 20

lettera b), e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio continuativo, si trovi nelle situazioni previste dal comma 3, la commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal quadro di avanzamento se questo è stato formato.
      5. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote, per non avere maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 21, ovvero ai sensi del comma 3 del presente articolo, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio continuativo, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione.

Art. 23.
(Organi di valutazione).

      1. L'articolo 80 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, è abrogato. Le autorità preposte per le valutazioni del personale militare sono:

          a) l'ufficiale di mobilitazione o capo ufficio di mobilitazione nel giudizio di primo grado;

          b) la commissione centrale del personale militare della CRI nel giudizio di secondo grado. Ogni valutazione deve essere accompagnata dal parere dell'ufficiale di mobilitazione di appartenenza.

      2. La commissione di cui all'articolo 25 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è integrata con due membri effettivi, ufficiali superiori, uno dell'Aeronautica militare e uno, medico o commissario, del Corpo militare.
      3. Tutte le competenze delle commissioni preposte ad esprimere il giudizio di avanzamento previste dalla sezione II del capo I del titolo II del decreto legislativo

 

Pag. 21

19 marzo 2001, n. 69, sono devolute alla commissione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.
      4. Tutte le competenze della commissione di avanzamento e valutazione previste dal capo II del titolo III della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, sono devolute alla commissione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.

Art. 24.
(Avanzamento ad anzianità nei ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio continuativo).

      1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio continuativo, iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso secondo le modalità previste dall'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella B annessa alla presente legge.
      2. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio continuativo, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianità per i motivi di cui all'articolo 22, comma 3, è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.

Art. 25.
(Avanzamento a scelta dei marescialli e dei sergenti in servizio continuativo).

      1. L'avanzamento a scelta dei marescialli e dei sergenti in servizio continuativo avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
      2. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 26, nell'avanzamento a scelta le

 

Pag. 22

promozioni da conferire sono così determinate:

          a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei sergenti e dei marescialli iscritto nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle D3 e D4 annesse alla presente legge;

          b) il restante personale è sottoposto ad una seconda valutazione per l'avanzamento al momento della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio nell'anno successivo. Di essi:

              1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle D2 e D3 annesse alla presente legge, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a);

              2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle D2 e D3 annesse alla presente legge, prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

      3. Ogni sottufficiale è, comunque, promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.
      4. Il personale escluso dalle aliquote per i motivi di cui all'articolo 22, comma 3, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive ed è promosso secondo le modalità indicate nei commi 1, 2 e 3.
      5. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2 devono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.

 

Pag. 23

Art. 26.
(Avanzamento al grado di primo maresciallo in servizio continuativo).

      1. L'avanzamento al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti ha luogo a scelta e per concorso per titoli ed esami.
      2. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.
      3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
      4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, è riservato ai marescialli capi in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte.
      5. I marescialli capi giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso, sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi promossi ai sensi del comma 3 precedono nel ruolo quelli promossi ai sensi del comma 4.
      6. Ai fini della valutazione di cui al comma 3 devono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.

Art. 27.
(Avanzamento degli ufficiali).

      1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado; avere svolto adeguatamente le funzioni del proprio

 

Pag. 24

grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ufficiali superiori possono compiere una progressione di carriera fino al grado apicale di colonnello. A decorrere dal 1o gennaio 2008 per rivestire il grado di colonnello è obbligatorio il possesso della laurea.
      2. Per l'avanzamento ai gradi di generale di Corpo d'armata, generale di divisione e maggior generale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo eminente. È requisito indispensabile avere diretto per cinque anni un ufficio di mobilitazione o essere stati impiegati per almeno otto anni in un centro di mobilitazione.
      3. Per l'avanzamento ad anzianità deve essere riconosciuto il possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati al comma 1. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione al Corpo militare nel rispettivo ruolo di anzianità.
      4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua secondo quanto disposto dall'articolo 29.

Art. 28.
(Avanzamento a scelta degli ufficiali).

      1. Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 27, e deve, inoltre, essere compreso in una graduatoria di merito nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito.
      2. La commissione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), esprime il giudizio sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti

 

Pag. 25

un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Successivamente la commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di tali ufficiali dando, a parità di punti, precedenza al più anziano di iscrizione al ruolo.
      3. Per l'attribuzione del punto di merito di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 29.
(Avanzamento straordinario per meriti eccezionali).

      1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che nell'esercizio delle proprie attribuzioni, abbia reso servizi di eccezionale importanza al Corpo militare e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali tali da dare sicura garanzia per l'esercizio delle attribuzioni del grado superiore.
      2. Ai fini dell'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa in servizio permanente deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado e non avere già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.
      3. La proposta di avanzamento straordinario per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale dal quale il personale gerarchicamente dipende ed è corredata dai pareri delle autorità gerarchiche superiori.
      4. Sulla proposta di avanzamento straordinario per meriti eccezionali decide il presidente generale della CRI, previo parere favorevole della commissione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b),

 

Pag. 26

espresso dall'unanimità dei voti, e del Ministro della difesa.
      5. Il personale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario per meriti eccezionali è promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di più soggetti per i quali siano state avanzate proposte di avanzamento straordinario per meriti eccezionali nella medesima data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.
      6. Il provvedimento di promozione per meriti eccezionali deve essere motivato.
      7. Il personale promosso per meriti eccezionali prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.

Capo IV
STATO GIURIDICO

Art. 30.
(Generalità).

      1. Il personale di cui all'articolo 5 riveste lo stato di militare e ad esso, per quanto applicabili, sono estese le norme sullo stato giuridico, reclutamento ed avanzamento del paritetico personale militare delle Forze armate.
      2. Il personale militare del Corpo militare in servizio è pubblico ufficiale, con tutti i doveri e i diritti di tale qualifica.
      3. Il personale militare del Corpo militare in servizio continuativo cessa da tale posizione ed è collocato nella riserva nel mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 31.
(Tutela del personale militare della CRI chiamato in servizio).

      1. Al personale del Corpo militare, chiamato in servizio per qualunque esigenza della CRI stessa, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di

 

Pag. 27

conservazione del posto di lavoro e di trattamento economico, nonché di previdenza ed assistenza previste per i richiamati delle Forze armate in analoghe situazioni.

Capo V
TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Art. 32.
(Generalità).

      1. Al personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 5, compresi quelli richiamati dal congedo, sono estesi il trattamento economico e previdenziale di base e le indennità spettanti al paritetico personale delle Forze armate stabiliti dalla legislazione vigente in materia. I miglioramenti economici a favore del personale delle Forze armate si applicano automaticamente anche nei confronti del personale del Corpo militare.
      2. Al personale militare in servizio continuativo, al momento dell'avanzamento di grado, è riconosciuto il trattamento economico alla data di anzianità maturata in base al quadro di avanzamento.
      3. Il Ministero della difesa provvede a cedere in uso temporaneo o definitivo al Corpo militare e al Corpo delle infermiere volontarie materiali, mezzi e strutture eccedenti le necessità dirette delle Forze armate e utilizzabili per le esigenze dei servizi ausiliari delle medesime Forze armate.

Capo VI
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 33.
(Organi di rappresentanza militare).

      1. È istituito un unico organo di rappresentanza del Corpo militare, composto

 

Pag. 28

da due ufficiali, due sottufficiali e due graduati o militi eletti a livello nazionale fra tutti gli appartenenti ai ruoli in servizio permanente.
      2. Le funzioni, i compiti, le attività, nonché la durata delle cariche dell'organo di rappresentanza del Corpo militare sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme in materia di rappresentanza militare nelle Forze armate.

Art. 34.
(Documentazione caratteristica).

      1. Per la tenuta della documentazione caratteristica, al personale di cui all'articolo 5 si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1962, n. 1695, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, e successive modificazioni.

Art. 35.
(Formazione del personale).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CRI costituisce la scuola di formazione ed addestramento, le cui norme di funzionamento sono adottate entro i sei mesi successivi alla sua costituzione, con apposito provvedimento del presidente generale della CRI, su proposta dell'ispettore superiore.

Art. 36.
(Reclutamento ed avanzamento del personale in congedo).

      1. Per il reclutamento e l'avanzamento del personale militare di complemento della categoria in congedo continuano ad

 

Pag. 29

applicarsi le disposizioni di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni.
      2. I periodi di permanenza minima di ciascun grado del personale iscritto nei ruoli del congedo del Corpo militare di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, seguono un iter separato dal personale in servizio.
      3. Gli avanzamenti, per ogni grado, di tutto il personale in congedo, avvengono in base alla disponibilità offerta ai richiami annuali e dopo aver effettuato un servizio temporaneo di almeno quindici giorni, anche cumulabili. Il personale deve avere partecipato, altresì, a tre corsi di istruzione militare di vario genere, organizzati dal Corpo militare.
      4. I sergenti maggiori e i marescialli capi iscritti nei ruoli in congedo che abbiano maturato il periodo minimo di cui ai commi 2 e 3 hanno diritto ad essere valutati per l'avanzamento al grado superiore.
      5. Sono estese al Corpo militare le disposizioni dell'articolo 4 del testo unico di cui al regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni.

Art. 37.
(Oneri finanziari).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Pag. 30

Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 38.
(Inquadramento degli ufficiali in servizio continuativo nel ruolo normale unico in servizio permanente).

      1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo normale mobile e al ruolo speciale del Corpo militare, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio continuativo o in servizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, transitano, a domanda, con il proprio grado ed anzianità, nel ruolo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge. Ai fini della posizione in detto ruolo, a parità di grado, si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione nel Corpo militare quale ufficiale. Gli ufficiali commissari e contabili transitano nella categoria servizi. I medici e i farmacisti permangono nella categoria di appartenenza.

Art. 39.
(Inquadramento nei ruoli del servizio continuativo del personale di assistenza).

      1. I sottufficiali appartenenti ai ruoli, che alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in servizio continuativo quali vincitori di appositi concorsi ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, addetti ai servizi ausiliari delle Forze armate almeno per un periodo complessivo di non meno di tre anni, transitano, a domanda, nel ruolo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, nel nuovo grado di cui all'articolo 40, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta. Ai fini della posizione in detto ruolo, a parità di grado, si tiene conto della maggiore iscrizione nel Corpo militare. Tale trasferimento nei ruoli del servizio continuativo può aver

 

Pag. 31

luogo nel caso in cui gli interessati abbiano prestato lodevole servizio, riportando valutazioni non minori di «superiore alla media».

Art. 40.
(Disposizioni transitorie sull'avanzamento).

      1. Gli ufficiali superiori in servizio continuativo che non siano in possesso di diploma di laurea, possono progredire la propria carriera, fino al grado di colonnello, purché prima della data di entrata in vigore della presente legge abbiano prodotto pubblicazioni tecniche o scientifiche. Per la valutazione di tali pubblicazioni si applica l'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Il presente comma si applica fino al 31 dicembre 2007.
      2. I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio continuativo o per effetto della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono inquadrati nei seguenti gradi:

          a) nel grado di primo maresciallo con qualifica di «luogotenente»: i marescialli che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente sette anni di permanenza nel grado;

          b) nel grado di primo maresciallo: i marescialli capi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente otto anni di permanenza nel grado;

          c) nel grado di maresciallo capo: i marescialli ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente sette anni di permanenza nel grado;

          d) nel grado di maresciallo ordinario: i marescialli che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente due anni di permanenza nel grado;

 

Pag. 32

          e) nel grado di sergente maggiore capo: i sergenti maggiori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente sette anni di permanenza nel grado;

          f) nel grado di sergente maggiore: i sergenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno sette anni di permanenza nel grado;

          g) nel grado di caporal maggiore capo scelto: i caporal maggiori capi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente cinque anni di anzianità nel grado;

          h) nel grado di caporal maggiore capo: i caporal maggiori scelti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente cinque anni di anzianità nel grado;

          i) nel grado di caporal maggiore scelto: i primi caporal maggiore che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente un anno di anzianità nel grado.

Art. 41.
(Ricorrenza della festa del Corpo).

      1. Il Corpo militare celebra la ricorrenza annuale della festa del Corpo nella giornata del 25 giugno.

Art. 42.
(Onorificenze).

      1. È istituita la medaglia per lungo comando di reparto, in oro, argento e bronzo per ufficiali, sottufficiali e truppa. La disciplina di dettaglio della medaglia è stabilita dall'ispettorato superiore del Corpo militare, sentito lo stato maggiore della difesa.

torna su
 

Pag. 33

Tabella A
(articolo 5)

CONSISTENZA ORGANICA ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Grado
Organico del grado
Forma di avanzamento al grado superiore
Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione
Numero delle promozioni a scelta al grado superiore
Limiti di età per il collocamento a riposo
Generale Corpo d'Armata
1
-
-
-
65
Generale di Divisione
2
-
-
-
65
Colonnello
8
anzianità
4
-
65
Tenente colonnello
14
scelta
5
-
65
Maggiore
16
scelta
5
-
65
Capitano
27
scelta
9
-
65
Tenente
34
scelta
5
-
65
Sottotenente
14
-
4
-
65

Tabella A1
(articolo 18)

CORRISPONDENZA DEI GRADI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA CON QUELLI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE

Ruolo
Personale non direttivo delle Forze armate
Personale di assistenza del Corpo militare CRI
Esercito
Marina
Aeronautica
Ruolo dei sottufficiali e volontari di truppa in servizio continuativo
Marescialli Primo Maresciallo Capo di prima classe Maresciallo di prima classe Primo Maresciallo
Maresciallo Capo Capo di seconda classe Maresciallo di seconda classe Maresciallo Capo
Maresciallo Ordinario Capo di terza classe Maresciallo di terza classe Maresciallo Ordinario
Maresciallo     Maresciallo
 

Pag. 34

Ruolo
Personale non direttivo delle Forze armate
Personale di assistenza del Corpo militare CRI
Esercito
Marina
Aeronautica
Ruolo dei sottufficiali e volontari di truppa in servizio continuativo
Sergenti Sergente Maggiore Capo Secondo Capo scelto Sergente Maggiore Capo Sergente Maggiore Capo
Sergente Maggiore Secondo Capo Sergente Maggiore Sergente Maggiore
Sergente Sergente Sergente Sergente
Volontari di truppa in servizio permanente Primo Caporal Maggiore (e gradi corrispondenti) Primo Caporal Maggiore
Caporal Maggiore Scelto (e gradi corrispondenti) Caporal Maggiore Scelto
Caporal Maggiore Capo (e gradi corrispondenti) Caporal Maggiore Capo
Caporal Maggiore Capo Scelto (e gradi corrispondenti) Caporal Maggiore Capo Scelto

Tabella B
(articoli 5, 14, 15, 24)

CONSISTENZA ORGANICA ED AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI E DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Grado
Organico del corpo
Forma di avanzamento al grado superiore
Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione
Numero delle promozioni a scelta al grado superiore
Limiti di età per il collocamento a riposo
Primo Maresciallo 54 - - - 65
Maresciallo Capo
37 scelta 8 o per esami - 65
Maresciallo Ordinario
40 scelta 7 - 65
Maresciallo
80 anzianità 2 - 65
Sergente Maggiore Capo
60 scelta - - 65
Sergente Maggiore
70 scelta 7 - 65
Sergente
75 scelta 7 - 65
Caporal Maggiore Capo scelto
25 anzianità - - 65
Caporal Maggiore Capo
20 anzianità 5 - 65
Caporal Maggiore scelto
20 anzianità 5 - 65
Primo Caporal Maggiore
20 anzianità 1 - 65
 

Pag. 35

Tabella C
(articolo 6)

SCALA GERARCHICA DEL PERSONALE DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Generale di Corpo d'Armata

Generale di Divisione

Colonnello

Tenente Colonnello

Maggiore

Capitano

Tenente

Sottotenente

Primo Maresciallo

Maresciallo Capo

Maresciallo Ordinario

Maresciallo

Sergente Maggiore Capo

Sergente Maggiore

Sergente

Caporal Maggiore Capo Scelto

Caporal Maggiore Capo

Caporale Maggiore Scelto

Primo Caporal Maggiore

Caporal Maggiore

Caporale

Milite

 

Pag. 36

Tabella D
(articoli 19, 22)

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI

Grado Forma di avanzamento Periodo di permanenza Requisiti particolari
Generale di Corpo d'Armata - - -
Generale di Divisione scelta - -
Colonnello anzianità 4 anni -
Tenente Colonnello scelta 5 anni ex articolo 78 del regio decreto n. 484 del 1936
Maggiore anzianità 5 anni 15 anni di servizio da ufficiale
Capitano scelta 9 anni -
Tenente anzianità 5 anni -
Sottotenente anzianità 1 anno -

Tabella D1
(articoli 19, 22)

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI COMMISSARI

Grado Forma di avanzamento Periodo di parmanenza Requisiti particolari
Generale di Corpo d'Armata - - -
Generale di Divisione scelta - -
Colonnello
anzianità 4 anni -
Tenente Colonnello scelta 5 anni ex articolo 78 del regio decreto n. 484 del 1936
Maggiore anzianità 5 anni 15 anni di servizio da ufficiale
Capitano scelta 9 anni -
Tenente anzianità 5 anni -
Sottotenente anzianità 2 anni -
 

Pag. 37

Tabella D2
(articoli 19, 22, 25)

PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Dal grado di Al grado di Forma Requisiti
Caporal Maggiore Capo Caporal Maggiore Capo scelto anzianità 5 anni di anzianità nel grado
Caporal Maggiore scelto Caporal Maggiore Capo anzianità 5 anni di anzianità nel grado
Primo Caporal Maggiore Caporal Maggiore scelto anzianità 1 anno di anzianità nel grado

Tabella D3
(articoli 19, 22, 25)

PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI SERGENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Dal grado di Al grado di Forma di avanzamento Requisiti
Sergente Maggiore Sergente Maggiore Capo scelta 7 anni di permanenza
Sergente Sergente Maggiore anzianità 7 anni di permanenza

Tabella D4
(articoli 19, 22, 25)

PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI MARESCIALLI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Dal grado di
Al grado di Forma di avanzamento Requisiti
Maresciallo Capo Primo Maresciallo scelta per esami scelta 4 anni di permanenza
8 anni di permanenza
Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo anzianità 7 anni di permanenza
Maresciallo Maresciallo Ordinario anzianità 2 anni di permanenza
 

Pag. 38

Tabella E
(articolo 5)

TABELLA ORGANICA RIEPILOGATIVA DEI RUOLI DEL SERVIZIO PERMANENTE NEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER COMPITI AUSILIARI FORZE ARMATE E SERVIZI COMITATO CENTRALE

Grado
Organico A carico
Ministero difesa
A carico
Ministero salute
Generale di Corpo d'Armata 1 1 -
Generale di Divisione 2 2 -
Colonnello 8 7 1
Tenente Colonnello 14 13 1
Maggiore 16 13 3
Capitano 27 22 5
Tenente 34 28 6
Sottotenente 14 9 5
Primo Maresciallo
54 49 5
Maresciallo Capo
37 30 7
Maresciallo Ordinario
40 30 10
Maresciallo
80 50 30
Sergente Maggiore Capo
60 40 20
Sergente Maggiore
70 50 20
Sergente
75 60 15
Caporal Maggiore Capo scelto
25 25 -
Caporal Maggiore Capo
20 20 -
Caporal Maggiore scelto
20 20 -
Primo Caporal Maggiore
20 20 -
Totale
- 489 128
Totale generale
617
 

Pag. 39

Tabella E1
(articoli 3, 5)

TABELLA RIPARTIZIONI PERSONALE

                                        Totali
Servizi Comitato Centrale     1 1 3 5 6 5 5 57 10 30 20 20 15         128
Ispettorato Superiore Corpo Militare e servizi
1   3 6 6 7 14 4 8 5 6 16 5 15 20 5 14 10 15 160
1? Settore Verona
  1 1 1   1     2 1   1   1 2 1   1   13
2? Settore Napoli
  1 1   1 1 1   2 1   1   1 2 1   1   14
X CODAM Marina di Massa
    1   1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 10 5 3 4 5 46
Treno polifunzionale (Bari)
    1   1 1 1 2 2 2 2 4 3 5 10 10 3 4   51
XIV Centro mobilitazione Cagliari
            1 1   2   1 1 2 1 1       10
XIII Centro mobilitazione Catanzaro
            1     1 1 1 1 1 1         7
XII Centro mobilitazione Palermo
      1   1 1   5 2 2 3 3 3 3         24
XI Centro mobilitazione Bari
      1   1 1   5 2 3 4 2 3 2 1       25
X Centro mobilitazione Napoli
      1   1 1   4 2 2 3 2 2 1         19
IX Centro mobilitazione Roma
      1   1 1 1 5 2 3 3 2 3           22
VIII Centro mobilitazione Firenze
      1   1 1   2 1 2 2 2 2           14
VII Centro mobilitazione Ancona
        1   1     1   1 2 2           8
VI Centro mobilitazione Bologna
        1 1     1 1 1 2 2 1 1         11
V Centro mobilitazione Verona
        1 1 1   5 2 2 2 3 2 2 1       22
 

Pag. 40

                                        Totali
IV Centro mobilitazione Genova
      1   1     2 2 2 2 2 2 2 1       17
III Centro mobilitazione Milano
        1 1     1 1 1   2 1 2         10
II Centro mobilitazione Trieste
            1     1   1 2 1 1         7
I Centro mobilitazione Torino
          1 1   1 1 1 1 2 1           9
Totali
1 2 8 14 16 27 34 14 54 37 40 80 60 70 75 25 20 20 20 617


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
torna su