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PDL 2215

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2215



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LION

Modifiche al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,
in materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Presentata il 5 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, ha rappresentato un punto di svolta per la gestione del regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in Italia. Con l'emanazione di questo provvedimento e la sua successiva conversione in legge, avvenuta ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119, è stato posto l'arresto ad un processo di decretazione di urgenza sulle quote latte che durava da oltre un decennio.
      In seguito all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario, quale prima legge italiana che cercava di adeguare il regime italiano sul prelievo supplementare alla regolamentazione comunitaria, il sistema lattiero-caseario interno ha vissuto un interminabile periodo di instabilità, incertezze amministrative e asperità con le istituzioni comunitarie.
      Invero, va ricordato che già nel 1994-1995 un'altra iniziativa fu avviata dall'allora Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sotto la spinta dell'Unione europea con la presenza attiva di ispettori del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), che in vista della conclusione dell'accordo sulla multa comminata all'Italia di 3.620 miliardi di lire e del riconoscimento del livello di quantitativo nazionale garantito, pretesero una verifica concreta sullo stato del sistema, sulle aziende, sulle quote, sui contratti, sulle quantità prodotte e commercializzate e indicarono anche, in maniera netta e perentoria, come evitare nella nuova fase che
 

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si apriva il diffondersi di incertezze, precarietà e raggiri.
      Il tentativo si concluse con un fallimento che pesa ancora oggi e che ha aggravato le condizioni di gestione e di controllo del settore. Un fallimento che evidenziò responsabilità politiche, istituzionali, amministrative e sociali e che impegnò ad un atteggiamento rigoroso e responsabile per segnare un nuovo percorso di svolta. Tale percorso, però, fu avviato solo in minima parte.
      Senza entrare nei particolari delle varie vicende che hanno interessato quella parentesi tormentata della nostra agricoltura, si suggerisce, a chi volesse comprendere quale fosse il caos che vigeva in quegli anni, una lettura delle conclusioni delle indagini condotte dal generale Lecca nell'ambito della commissione di garanzia sulle quote latte, allora istituita ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, in materia di accertamenti delle irregolarità nel sistema delle quote latte.
      Bisogna dire, ad ogni modo, che se con il citato decreto-legge n. 49 del 2003 si è posto termine ad una situazione di emergenza normativa e gestionale, non si è tuttavia risolto il maggiore problema che affligge il settore produttivo del latte italiano, ossia il deficit di quota nei territori maggiormente vocati alla produzione lattiera e la conseguente mole di prelievi non versati.
      Purtroppo il dibattito su queste tematiche, che ormai sono delle pericolose emergenze, non riesce ad incidere nel merito delle stesse; infatti, appena solo si approda al termine «quote latte», si rischia di essere tacciati per dei facinorosi o dei perditempo, se non addirittura per dei ribelli amici di persone di malaffare.
      Invece questi argomenti andrebbero minuziosamente esaminati, discussi e risolti. Verificandoli con animo sereno e imparzialità si noterebbe che i problemi sono di tutto il settore zootecnico da latte, sia di chi non può andare avanti per aver contratto debiti per stare nel limite delle quote, sia di chi, non avendo investito nel loro acquisto, ha sostenuto spese enormi per i ricorsi e per modernizzare le aziende. Al centro delle criticità, poi, convivono molteplici paradossi: tra gli altri, l'importo del prelievo che supera di gran lunga il valore del prezzo del latte su cui si deve recuperare (è facile verificare che per pagare l'importo del prelievo non è sufficiente il ricavo dell'unità lattiera che lo genera); un sistema di gestione dei quantitativi di riferimento che non ha ancora raggiunto un minimo grado di affidabilità e di sicurezza, tanto che ancora troppi sono i casi anomali che circolano in tutto il sistema (quote riferite a produzioni in cui le stalle non hanno capi, affitti concessi da affittuari che sembrano sorgenti interminabili di disponibilità, equivalenze tra latte e prodotti caseari che non giustificano i prelievi calcolati, eccetera); l'impossibilità di far circolare i quantitativi di riferimento tra produttori di diversi Stati membri dell'Unione europea, oltre l'impossibilità di effettuare una compensazione comunitaria.
      Nel nostro Paese oggi è indispensabile dare soluzione al problema del prelievo accumulato negli ultimi anni e non ancora versato. Ciò però si dovrà attuare senza creare privilegi e disparità all'interno del mondo dei produttori e cercando di venire incontro sia ai produttori debitori, sia ai produttori che hanno acquistato quantitativi di riferimento, magari avendo aderito alla rateizzazione prevista dal citato decreto-legge n. 49 del 2003, e che ora hanno difficoltà economiche per via dei costi sostenuti e dei ricavi risultati deludenti.
      Obiettivo di una rivisitazione dell'attuale ordinamento normativo dovrebbe essere uscire dall'emergenza debitoria, ridare serenità e prospettive alle nostre aziende, salvare il settore zootecnico da latte da un declino irreversibile e da qui proseguire per chiedere all'Unione europea una modifica dell'attuale regime del prelievo supplementare, innanzitutto spingendola a superare il sistema delle quote e, nelle more, ad aprire alla compensazione comunitaria e alla circolazione delle
 

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quote tra i produttori dei singoli Stati membri.
      La presente proposta di legge mira ad introdurre nell'attuale normativa di riferimento, senza rivoluzionarne l'ossatura, alcuni strumenti che sono necessari per iniziare il processo di risoluzione delle emergenze nazionali, tra cui, soprattutto, la previsione della trattenuta parziale del prelievo sulle consegne, e non di quella totale, come anticipo sul saldo, e l'istituzione di un organismo di garanzia che si occupi di risolvere le situazioni incancrenite ed eviti le lotte tra produttori in difficoltà, tutti vessati da analoghi problemi ma spinti e sostenuti ad essere contrapposti, quando logica e necessità vorrebbero, invece, che fossero uniti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Gli acquirenti trattengono, a titolo di anticipo sul contributo del produttore al prelievo, secondo modalità e importi stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una parte del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento di cui dispone per le consegne, calcolando tale anticipo a titolo di prelievo supplementare ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e successive modificazioni, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo»;

              2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

      «2. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni e alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6 o di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1o giugno 2002.
      3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi eventualmente

 

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trattenuti, nonché il loro relativo ed effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6 o della idonea garanzia di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1o giugno 2002; verificano altresì, per il tramite dell'intervento dei nuclei competenti dei comandi regionali o provinciali del Corpo della guardia di finanza, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato e consegnato con il numero di vacche da latte, se del caso avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dei 26 marzo 2002, e successive modificazioni, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o la riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione e i relativi parametri per il corretto confronto con il numero di vacche da latte che risulta iscritto all'anagrafe bovina»;

          b) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) dopo il comma 19 è inserito il seguente:

      «19-bis. In caso si debba procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento individuali, in particolare per salvaguardare il patrimonio della zootecnia da latte e le capacità competitive delle aziende e dei territori fortemente specializzati nella produzione lattiera, il Commissario straordinario del Governo istituito ai sensi del comma 42, in conformità alle disposizioni del comma 43, può operare le trattenute sui trasferimenti previste dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio,

 

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del 29 settembre 2003, destinandole alla riserva nazionale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento»;

              2) il comma 29 è sostituito dal seguente:

      «29. Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27, possono avvalersi di un'idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1o giugno 2002»;

              3) il comma 42 è sostituito dai seguenti:

      «42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario del Governo, che può avvalersi di un sub-commissario, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, nonché per provvedere all'eventuale applicazione del principio del risarcimento del danno in favore dei produttori che ritengono di essere stati lesi in conseguenza dell'omessa o dell'irregolare applicazione da parte dello Stato della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare, in conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea che prevedono che gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili.
      42-bis. Ai fini del comma 42, in particolare per l'esercizio delle funzioni relative al risarcimento del danno, il Commissario straordinario del Governo agisce definendo i ristori accertati in via amministrativa. Per tale scopo il Commissario è assistito da un comitato formato da dieci membri nominati dallo stesso Commissario. Tali membri devono avere acquisito una comprovata esperienza in materia di diritto comunitario relativo al regime del

 

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prelievo supplementare e in materie giuridiche concernenti l'applicazione della normativa nazionale sulle quote latte, in conformità alla disciplina comunitaria. Tra i dieci membri, due sono scelti tra i componenti dei reparti del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie del Corpo della guardia di finanza, uno tra i componenti dell'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, due tra i componenti dell'AGEA ed uno è designato della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      42-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 42-bis, il Commissario straordinario del Governo esamina d'ufficio e definisce, in via prioritaria, i casi relativi ai produttori di cui al comma 34 che non hanno in tutto o in parte aderito alle disposizioni dei commi 36 e 36-bis, o che, avendovi aderito, abbiano difficoltà ad osservarle, nonché i casi riguardanti i produttori di cui al comma 37.
      42-quater. Le eventuali riscossioni coattive dei prelievi supplementari da parte delle regioni e delle province autonome sono subordinate alla conclusione delle verifiche di cui al comma 42-ter da parte del Commissario straordinario del Governo, il quale, in caso di esito positivo delle citate verifiche, rilascia alle stesse regioni e province autonome le autorizzazioni a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo. Le procedure in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono revocate»;

              4) il comma 43 è sostituito dal seguente:

      «43. Il Commissario straordinario del Governo nell'espletamento del proprio mandato può esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dal presente decreto. Lo stesso Commissario, inoltre, può provvedere all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 19-bis e può attivare tutte le iniziative, le

 

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misure e le attività ritenute necessarie per garantire il funzionamento nonché la trasparenza e la regolarità del regime del prelievo supplementare, ivi comprese quelle concernenti gli occorrenti rapporti con l'Unione europea»;

              5) il comma 44 è sostituito dal seguente:

      «44. In caso di inadempienze relative all'attuazione del presente decreto, il Commissario straordinario del Governo invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di venti giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo. In casi di particolare gravità, il Commissario procede autonomamente, previa comunicazione all'amministrazione competente e al Presidente del Consiglio dei ministri»;

              6) il comma 45 è sostituito dal seguente:

      «45. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 42 a 44 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 2.

      1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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