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PDL 2149

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2149


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PALMIERI, BONDI, ELIO VITO, ADORNATO, AIRAGHI, GIOACCHINO ALFANO, ARACU, ARMOSINO, AZZOLINI, BAIAMONTE, BARANI, BARBIERI, BERNARDO, BIANCOFIORE, BOCCIARDO, BONIVER, BONO, BRANCHER, BRUNO, BRUSCO, CALIGIURI, CAMPA, CAPARINI, CARFAGNA, CARLUCCI, CATANOSO, CECCACCI RUBINO, CERONI, CICU, COLUCCI, GIANFRANCO CONTE, COSSIGA, CRIMI, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, D'IPPOLITO VITALE, FABBRI, FALLICA, FASOLINO, FEDELE, FILIPPONIO TATARELLA, FITTO, GREGORIO FONTANA, FORLANI, FRANZOSO, FRATTA PASINI, GARDINI, GELMINI, GIACOMONI, GIBELLI, GIRO, GIUDICE, GRECO, HOLZMANN, LAINATI, LA LOGGIA, LENNA, LICASTRO SCARDINO, LISI, LO MONTE, LO PRESTI, LUPI, MANCUSO, MARINELLO, MARTUSCIELLO, MAZZARACCHIO, MAZZOCCHI, MENIA, MEREU, MIGLIORI, MINARDO, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, MORONI, OSVALDO NAPOLI, NARDI, NERI, NESPOLI, PALUMBO, PAOLETTI TANGHERONI, PAROLI, PELINO, PESCANTE, PIZZOLANTE, RAVETTO, REINA, RICEVUTO, ROMAGNOLI, ROSITANI, LUCIANO ROSSI, ROSSO, PAOLO RUSSO, SAGLIA, SANZA, STAGNO D'ALCONTRES, STRADELLA, TESTONI, TORTOLI, TUCCI, UGGÈ, VERRO, VOLONTÈ, ZANETTA, ZORZATO

Disposizioni recanti agevolazioni fiscali e altri benefìci
per le famiglie numerose

Presentata il 19 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Una casa si sorregge sulle fondamenta e le fondamenta di qualsiasi Stato sono i cittadini; se questi non nascono o si impedisce, con la fiscalità, di desiderarne la nascita, lo Stato muore.
      Questi sono i princìpi che devono caratterizzare l'atteggiamento del legislatore nei confronti della famiglia:

          1) principio costituzionale: l'articolo 31 della Costituzione recita: «La Repubblica

 

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agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose»;

          2) principio di equità fiscale: per evitare sperequazioni, a parità di reddito prodotto, la tassazione deve tenere conto del numero delle persone che vivono con quel reddito, in quanto il reddito effettivo pro capite diminuisce all'aumentare del numero dei componenti la famiglia. Una imposta che non tiene conto di questo concetto è da considerarsi assolutamente iniqua;

          3) principio dell'uguaglianza: l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, cioè il misuratore della povertà delle famiglie che vogliono accedere ai servizi, alle esenzioni o alle tariffe agevolate) deve misurare l'effettivo stato economico della famiglia senza penalizzare, come avviene adesso, quelle con il maggior numero di figli. Tali famiglie sono peraltro soggetti da tutelare, anche al fine di far sì che ad ogni figlio sia riconosciuta la stessa uguaglianza di condizioni sociali e le stesse opportunità, evitando che esistano figli di serie A e figli di serie B (quelli delle famiglie numerose);

          4) principio del valore dei figli: i figli rappresentano il futuro della nostra società, la nuova linfa del nostro Paese. I figli vanno quindi considerati come un bene prezioso per la società, da tutelare e agevolare anche attraverso facilitazioni alla famiglia. La fiscalità, anche locale, deve tenere conto di questo principio, iniziando ad intervenire sui casi di palese sperequazione come l'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

      Come emerso dallo studio dell'Eurostat pubblicato nel febbraio 2006, a metà del secolo è previsto che in Italia, malgrado l'apporto dei flussi migratori, la popolazione calerà di circa 5,5 milioni di abitanti. Mentre oggi abbiamo un pensionato ogni quattro lavoratori, nel 2050 per ogni pensionato ci saranno solo due lavoratori. È già iniziato un progressivo e inarrestabile processo di invecchiamento della nostra società, e ne stiamo già vivendo le prime conseguenze: se in Europa (e l'Italia ne è il caso più emblematico) l'economia cresce a un ritmo molto più lento che negli Stati Uniti d'America e in Asia, questo è sicuramente in parte dovuto alle diverse dinamiche demografiche di questi continenti. Per fare un esempio, se abbiamo due villaggi con le stesse opportunità ambientali e gli stessi abitanti, ma in uno ci sono novanta giovani e dieci anziani, e nell'altro ci sono dieci giovani e novanta anziani, quali dei due villaggi avrà maggiori potenzialità di crescita?
      I giovani, peraltro, sono apportatori di nuove idee e di nuove imprese; se mancano, si impedisce il rinnovamento dell'economia stessa.
      Senza contare le conseguenze dal punto di vista previdenziale. Questo è uno dei motivi per i quali, nella lungimirante Francia, dal terzo figlio in avanti viene dato un valore di maggioranza (vedi tabella A allegata alla presente proposta di legge) pari ad 1,00. Questo è il motivo per cui le scelte (e anche le non scelte) che si fanno oggi, avranno effetti sul futuro della nostra società.
      È noto che, mentre in generale il potere di acquisto degli italiani è aumentato, per le categorie delle famiglie con figli (in particolare le famiglie numerose) questo potere è diminuito in virtù della mancata adozione di criteri fiscali che tengano conto degli effettivi carichi fiscali.
      È nota la piena deducibilità dell'assegno corrisposto al coniuge legalmente separato (tanto che conviene separarsi). È noto altresì il mancato cumulo dei redditi che privilegia le coppie di fatto, sia a livello di impostazione fiscale e tributaria, sia a livello di precedenze nelle liste relative ai servizi erogati dagli enti pubblici (tanto che non conviene sposarsi).
      Questo è l'effetto di un sistema fiscale sviluppato solo in senso verticale e non orizzontale, che discrimina i soggetti più deboli come le famiglie numerose, in quanto non tiene conto del numero dei

 

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componenti la famiglia, e favorisce i single e le coppie di fatto.
      La presente proposta di legge favorisce la famiglia come luogo di nascita e di educazione dei figli e realizza pienamente l'articolo 31 della Costituzione.
      Inoltre essa compensa parzialmente la differenza di trattamento fiscale tra famiglie monoreddito (che attualmente sono penalizzate per i noti motivi) e famiglie bireddito.
      A causa di politiche fiscali non adeguate sviluppate negli ultimi cinquanta anni (ormai sessanta), le giovani coppie con figli e le famiglie numerose sono in condizioni disperate, e non sono in grado o sono in difficoltà a svolgere il loro ruolo procreativo.
      È opportuno a tale proposito consultare:

          a) i due Rapporti sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale della commissione presieduta dal professor Giancarlo Rovati;

          b) il Libro bianco sul welfare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (febbraio 2003);

          c) gli Atti del convegno di conclusione dell'anno della famiglia (24 febbraio 2005);

          d) la Relazione del dottor Frattini del gennaio 2005 per la Commissione europea e le successive comunicazioni sullo stato della demografia in Europa;

          e) il Rapporto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del 6 ottobre 2005;

          f) la Relazione al Parlamento europeo dell'aprile 2006;

          g) il Rapporto sull'evoluzione della famiglia in Europa a cura dell'Istituto di politica familiare (IPF) del 2006.

      Un dato tecnico: le famiglie con quattro o più figli erano poco più di tre milioni nel 1961 e sono diventate poco più di 300.000 nel 2001 (circa 185.000 nel 2005), con una percentuale calcolata intorno al 20 per cento di famiglie extracomunitarie. Si prevede, stante la loro situazione attuale, la scomparsa della tipologia nel 2015.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. La presente legge ha la finalità di agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione delle famiglie numerose e l'adempimento dei compiti relativi, come previsto dall'articolo 31 della Costituzione.
      2. Ai fini della presente legge, per famiglia numerosa si intende quella composta da uno o due genitori con tre o più figli, compresi i figli adottivi e gli affidati.
      3. Ai fini della presente legge, è equiparata alla famiglia numerosa la famiglia composta da:

          a) uno o due genitori con due figli se uno di essi è disabile o inabile al lavoro;

          b) entrambi i genitori disabili o uno di essi con invalidità superiore al 65 per cento e due figli;

          c) padre o madre separati o divorziati con tre o più figli anche se non conviventi, ove esiste una sentenza che attesta l'obbligo del genitore stesso a fornire gli alimenti al figlio non convivente;

          d) due o più fratelli orfani di entrambi i genitori sottoposti a tutela o ad affidamento;

          e) tre o più fratelli orfani ma maggiorenni.

Art. 2.
(Riconoscimento della condizione
di famiglia numerosa).

      1. Ai fini del riconoscimento della condizione di famiglia numerosa è necessario che:

          a) almeno uno dei due genitori sia cittadino italiano o comunitario ed eserciti un'attività lavorativa in Italia;

 

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          b) tutti i membri della famiglia, da considerare ai fini del riconoscimento, siano residenti in Italia;

          c) i figli abbiano meno di ventuno anni di età, ad eccezione di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, o siano disabili, convivano con il genitore o i genitori, salvo i casi indicati al comma 3 dell'articolo 1, dipendano economicamente dai genitori stessi e non abbiano contratto matrimonio.

      2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, l'età dei figli è elevata a ventisei anni nel caso in cui il figlio stia conseguendo un titolo di studio considerato adeguato alla sua età e finalizzato alla ricerca di un'attività lavorativa.
      3. Il riconoscimento della condizione di famiglia numerosa, valido su tutto il territorio nazionale, è effettuato dal comune di residenza.

Art. 3.
(Agevolazioni fiscali e previdenziali).

      1. Per i figli appartenenti a famiglie riconosciute nella condizione di famiglia numerosa ai sensi dell'articolo 2:

          a) le detrazioni fiscali sono equiparate a quelle massime previste dalla legislazione vigente in materia;

          b) la corresponsione degli assegni familiari è prolungata fino al compimento del ventiseiesimo anno di età dei figli non conviventi e percettori di reddito ovvero che risultano percettori di redditi esenti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi della legislazione vigente in materia.

      2. Per le famiglie numerose:

          a) le detrazioni sono indipendenti dal reddito familiare ed equivalenti alla soglia di povertà relativa pro capite calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) annualmente, aumentata del 50 per cento in presenza di disabili;

 

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          b) non è applicato l'incremento della tassa di circolazione prevista per le autovetture e gli autoveicoli di cui ai punti 2) e 3) della tabella 2 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          c) in sede di dichiarazione dei redditi uno dei genitori può dedurre l'ammontare delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi;

          d) sugli immobili di residenza è applicata l'aliquota minima dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) del 4 per mille, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, e la detrazione massima consentita è pari a 258 euro;

          e) per il calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è applicata la tariffa minima;

          f) ai fini del calcolo dell'imponibile dell'addizionale comunale IRPEF e dell'addizionale regionale IRPEF, è prevista l'applicazione di una no tax area pari ad euro 10.000 per ogni figlio;

          g) sugli importi dei ticket sanitari e delle prestazioni mediche e ospedaliere è applicata la riduzione del 50 per cento;

          h) per ogni figlio naturale, adottivo o affidato è riconosciuto alla madre lavoratrice, o al coniuge se la madre non è occupata, un bonus pari a tre anni di contributi previdenziali. Per le lavoratrici a tempo parziale, la contribuzione è calcolata sullo stipendio intero.

      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche alla scala di equivalenza relativa alla determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui alla tabella 2 allegata al decreto legislativo 31

 

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marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti criteri:

          a) prevedere una maggiorazione per ogni figlio minore, compresi i figli adottivi e gli affidati;

          b) prevedere una maggiorazione per ogni figlio maggiorenne, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, iscritto ad un corso universitario o equiparato e in regola con gli esami prescritti;

          c) prevedere che le maggiorazioni stabilite per i soggetti di cui alle lettere a) e b) siano aumentate in relazione al numero dei medesimi soggetti in conformità alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 4.
(Obblighi e infrazioni).

      1. Il capofamiglia di una famiglia riconosciuta nella condizione di famiglia numerosa è obbligato a comunicare all'amministratore locale competente ogni variazione intervenuta nel nucleo familiare entro tre mesi dalla data della variazione stessa.
      2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, i benefìci relativi alla condizione di famiglia numerosa sono revocati.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo rifinanziato dal comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Tabella A
(articolo 3, comma 3, lettera c))

Numero dei figli
Maggiorazione
1
0,03
2
0,08
3
0,61
4
0,65
Per ogni ulteriore figlio
0,65

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