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PDL 2276

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2276


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FORGIONE, DANIELE FARINA

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 1o agosto 2003, n. 207, in materia di tendenza a delinquere

Presentata il 16 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 108 del codice penale, che tratta della tendenza a delinquere, definisce «delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale, (...) il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate» dalla legge (ad esempio movente, comportamento tenuto durante e dopo il reato), «riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole». Tale disposizione disciplina, quindi, la terza figura della cosiddetta «pericolosità qualificata», delineando un ulteriore tipo legale criminologico a sfondo preventivo che tuttavia, nel tempo, ha dato luogo a discussioni particolarmente accese in dottrina. In particolare, i seri e crescenti dubbi sorti in relazione alla tipologia del delinquente per tendenza delineata dalla normativa trovano motivazione nel fatto che, a differenza dell'abitualità e della professionalità criminose (articoli 102, 103, 104 e 105 del codice penale), la tendenza a delinquere (articolo 108 del codice penale) si pone come svincolata, in ipotesi, dal dato della reiterazione criminosa, poiché la correlativa dichiarazione può riguardare anche un delinquente primario e trovare possibile fondamento nella commissione di un unico delitto.
      Alla luce di tali considerazioni, è ben comprensibile il diffuso auspicio di una eliminazione di tale qualificazione normativo-criminologica del codice stesso (Romano, Grasso). Non a caso le più recenti riflessioni in materia abbracciano, per trattare l'istituto in esame, una prospettiva
 

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marcatamente «storica», quasi a sottolinearne il carattere di un fossile, di un relitto legislativo ormai scientificamente squalificato (Pagliaro, «Princìpi di diritto penale. Parte generale», Milano, Giuffrè, 2003, pagina 665).
      Ciò posto, correlativamente all'estraneità di questa figura di qualificazione soggettiva dalla prassi giudiziaria, si assiste, in dottrina, alla sua crescente svalutazione come strumento politico-criminale (Fiandaca, Musco, «Diritto penale. Parte generale», Bologna, Zanichelli, 2001, pagina 802).
      La presente proposta di legge è volta quindi ad eliminare dall'ordinamento penale il riferimento alla tipologia del delinquente per tendenza, al quale, peraltro, la legge n. 354 del 1975, sull'ordinamento penitenziario, ricollega conseguenze anche più gravi di quelle derivanti dalla dichiarazione di professionalità al reato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 1.

      1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 12 del codice penale, le parole: «o la tendenza a delinquere» sono soppresse.

Art. 2.

      1. Al secondo comma dell'articolo 29 del codice penale, le parole: «ovvero di tendenza a delinquere» sono soppresse.

Art. 3.

      1. L'articolo 108 del codice penale è abrogato.

Art. 4.

      1. All'articolo 109 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «o di tendenza a delinquere» sono soppresse;

          b) il terzo comma è abrogato;

          c) al quarto comma, le parole: «La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato si estingue»;

          d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Effetti della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato».

 

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Art. 5.

      1. All'articolo 216 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), le parole: «, professionali o per tendenza» sono sostituite dalle seguenti: «o professionali»;

          b) al numero 2), le parole: «, professionali o per tendenza» sono sostituite dalle seguenti: «o professionali» e le parole: «, della professionalità o della tendenza» sono sostituite dalle seguenti: «o della professionalità nel reato».

Art. 6.

      1. All'articolo 217 del codice penale, le parole: «, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza» sono soppresse.

Art. 7.

      1. Al primo comma dell'articolo 218 del codice penale, le parole: «e quelli per tendenza» sono soppresse.

Capo II
MODIFICHE AL CODICE
DI PROCEDURA PENALE

Art. 8.

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale, le parole: «e per tendenza» sono soppresse.

Art. 9.

      1. Al comma 2 dell'articolo 533 del codice di procedura penale, le parole: «o per tendenza» sono soppresse.

 

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Art. 10.

      1. Al comma 1 dell'articolo 678 del codice di procedura penale, le parole: «o di tendenza a delinquere» sono soppresse.

Art. 11.

      1. Al comma 1 dell'articolo 679 del codice di procedura penale, le parole: «nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere» sono soppresse.

Art. 12.

      1. Al comma 1 dell'articolo 680 del codice di procedura penale, le parole: «o di tendenza a delinquere» sono soppresse.

Capo III
MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, E ALLA LEGGE 1o AGOSTO 2003, N.  207

Art. 13.

      1. Al comma 01 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «, professionale o per tendenza» sono sostituite dalle seguenti: «o professionale».

Art. 14.

      1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della legge 1o agosto 2003, n. 207, è sostituita dalla seguente:

          «b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale, ai sensi degli articoli 102 e 105 del codice penale».


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