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PDL 2282

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2282



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PORETTI, BELTRANDI, D'ELIA, MELLANO, TURCO

Modifiche al codice di procedura civile in materia di competenza del giudice di pace e di patrocinio nei giudizi davanti ad esso

Presentata il 20 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è stata redatta in collaborazione con l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC).
      Il giudice di pace è uno strumento fondamentale per la difesa dei diritti dei consumatori. Dalla sua istituzione nel 1991 (legge 21 novembre 1991, n. 374), centinaia di migliaia di cittadini che non avrebbero fatto ricorso al giudice ordinario, sono riusciti ad ottenere giustizia rapidamente e con costi limitati proprio grazie all'istituto del giudice di pace.
      A distanza di sedici anni, possiamo dire che questa istituzione rappresenta uno dei più importanti ed efficaci strumenti di giustizia nel nostro ordinamento. Come ricorda l'ADUC, è presso il giudice di pace che la gran parte dei contenziosi che riguardano i consumatori e gli utenti trova risoluzione.
      Vi sono però alcune modifiche indispensabili per rendere questo istituto ancora più efficace e fruibile da parte dei cittadini.
      Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 1 e 2, della presente proposta di legge provvedono ad ampliare la competenza del giudice di pace a cause relative ai beni di valore fino a 16.000 euro. Infatti, l'attuale limite di 2.582,28 euro è tale dal 1991 (all'epoca 5 milioni di lire), e quindi non più adeguato. Il nuovo limite di 16.000 euro qui proposto non è arbitrario, essendo un arrotondamento della cifra (15.493,71 euro) già prevista all'articolo
 

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7, secondo comma, del codice di procedura civile per le cause di risarcimento - sempre presso il medesimo giudice di pace - del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti. Si sottolinea, inoltre, che il citato secondo comma dell'articolo 7 viene abrogato in quanto, a seguito delle modifiche introdotte, non esisterebbe più alcuna differenza fra le controversie in oggetto.
      Con la modifica introdotta dal comma 3 del medesimo articolo 1, viene estesa a tutti i ricorsi presso il giudice di pace la possibilità, per il cittadino, di ricorrere personalmente, ovvero senza il ministero o l'assistenza di un difensore. Come segnala l'ADUC, infatti, fra i più grandi ostacoli alla difesa vi è l'obbligo di rivolgersi a un avvocato, eccetto per le cause che non superano i 516,46 euro (limite stabilito nel 1991 ed equivalente ad un milione di lire). Un obbligo che, essenzialmente per questioni economiche, scoraggia molte persone ad adire le vie legali. Sono infatti molti i consumatori che, dopo aver constatato che da soli non possono procedere, preferiscono rinunciare al ricorso alle vie legali, lasciando di fatto impuniti molti illeciti.
      Le contestazioni in materia potrebbero essere diverse e apparentemente a favore del cittadino/consumatore che, specie nei processi contro la pubblica amministrazione e contro grandi aziende, si troverebbe da solo a fronteggiare schiere di avvocati. È la stessa motivazione che veniva addotta quando nel 1991 fu istituito il giudice di pace e che il legislatore pensò bene essere superata dalle diffuse informazione e conoscenza giuridiche dei singoli cittadini. La scelta di aumentare la cifra-tetto del contenzioso a 16.000 euro è fatta per rendere attuale quel medesimo spirito che ispirò il legislatore nei 1991, ma non solo. Sedici anni fa il livello di conoscenza giuridica del cittadino era considerato di buon livello per certi tetti economici di contenzioso; in sedici anni, però, crediamo che la scolarità, l'informazione individuale e collettiva e soprattutto l'avvento di uno strumento come Internet abbiano fatto fare notevoli passi avanti al cittadino/consumatore, contribuendo a una sua maggiore capacità civile e giuridica.
      Infine, gli articoli 2 e 3 della presente proposta di legge recano le norme per la copertura finanziaria della medesima nonché la data di entrata in vigore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice di pace è competente, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, per le cause che riguardano controversie il cui valore non supera 16.000 euro».

      2. Il secondo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è abrogato.
      3. Il primo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente».

      4. Il secondo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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