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PDL 2289

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2289



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARGIOTTA

Concessione di un contributo per la costituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo Mar Nero per lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà

Presentata il 21 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'invito rivolto dall'Unione europea agli Stati membri, sia nel Consiglio europeo di Gand del 19 ottobre 2001 che nella riunione dei Ministri degli affari esteri euromediterranei di Bruxelles del 5 e 6 novembre 2001, di assegnare assoluta priorità al dialogo tra le culture a livello internazionale, e in particolare nell'area mediterranea, e i contenuti del programma europeo «Horizon 2020», avviato a seguito della revisione del processo di Barcellona, sostengono la necessità di predisporre strumenti efficaci e pertinenti per attuare questo dialogo nell'area euromediterranea e favorire la cooperazione della società civile nell'ambito dei temi dello sviluppo sostenibile e della lotta alla povertà.
      Occorre sostenere un partenariato globale euromediterraneo-Mar Nero per uno sviluppo sostenibile, economico, sociale e ambientale, al fine di trasformare questo bacino in uno spazio comune di pace, di stabilità e di prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza.
      Il nostro Paese deve dotarsi di conseguenza di uno strumento che concretizzi, in sintonia con la politica estera in materia di ambiente e sviluppo, la componente culturale/ambientale/territoriale nel processo di dialogo e di costituzione di riferimenti sociali ed economici nell'area euromediterranea. Il finanziamento previsto dalla presente proposta di legge è dedicato pertanto a creare un'Osservatorio euro-mediterraneo Mar Nero per promuovere l'informazione e la partecipazione alle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale. L'Osservatorio dovrà svolgere attività di promozione della ricerca e favorire lo scambio di pratiche di sostenibilità attraverso un nuovo utilizzo dell'informazione (nel
 

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senso lato del termine) e lo sviluppo di meccanismi di coinvolgimento delle immunità locali. L'Osservatorio sarà uno strumento concreto per l'implementazione operativa di quanto definito nell'ambito delle decisioni sancite dalla Conferenza sullo sviluppo sostenibile, tenutasi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002, per le azioni di tipo II, relative al partenariato per lo sviluppo sostenibile. Il progetto si propone anche di sostenere le iniziative che si sono svolte dal 2005, anno internazionale dedicato al Mediterraneo e alla revisione e all'aggiornamento del protocollo di Barcellona, sancito dalla riunione dei Ministri degli affari esteri euro-mediterranei, tenuta a L'Aja il 29-30 novembre 2004.
      Una quota parte del contributo previsto dalla presente legge sarà destinato dall'Osservatorio alla costituzione di un fondo di garanzia per sostenere progetti di microimprenditorialità sociale a carattere internazionale, favorendo così la cooperazione economica tra l'Italia e i Paesi della sponda sud ed est del Mediterraneo-Mar Nero.
      La creazione e la gestione dell'Osservatorio con atto successivo del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilateriale, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, sarà affidata, con avviso pubblico di selezione, ad un'associazione internazionale di promozione sociale con sede legale in Italia, di stampo federativo, che dovrà garantire la propria presenza effettiva in ciascuno dei Paesi del Mediterraneo-Mar Nero.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È autorizzata la concessione di un contributo di 550.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la costituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo Mar Nero su informazione e partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale, in conformità alle deliberazioni dell'Unione europea, dei Governi del partenariato euromediterraneo, delle regioni e degli enti locali interessati.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, autorizza la concessione del contributo di cui al comma 1.
      3. La gestione dell'Osservatorio di cui al comma 1 è affidata a un'associazione internazionale di promozione sociale, avente sede legale in Italia.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante avviso pubblico del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, è avviata la procedura di selezione dell'associazione di cui al comma 3.
      5. L'avviso pubblico di cui al comma 4 deve prevedere il possesso, da parte delle associazioni interessate, dei seguenti requisiti:

          a) costituzione formale da almeno tre anni;

          b) previsione nel proprio statuto dei seguenti obiettivi:

              1) cooperazione nel Mediterraneo-Mar Nero;

 

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              2) tutela ambientale;

              3) sviluppo sostenibile;

              4) lotta alla povertà;

          c) garanzia di una presenza formale ed effettiva in ciascuno dei Paesi del Mediterraneo-Mar Nero, anche mediante propri soci o partner;

          d) costituzione in forma federativa da parte di istituzioni pubbliche o private, regioni, enti locali e associazioni no profit.

      6. La procedura di selezione dell'associazione deve concludersi entro tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al comma 4.

Art. 2.

      1. A decorrere dall'anno 2010 l'associazione che ha gestito l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 1, è inserita, con decreto del Ministro degli affari esteri, nell'elenco delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 550.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse stanziate per il finanziamento del Fondo per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del comma 1125 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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