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PDL 2190

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2190



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZANOTTI, ASTORE, CANCRINI, GIULIO CONTI, DIOGUARDI, LUCCHESE, MONTANI, PELLEGRINO, ROCCO PIGNATARO, PORETTI, BIANCHI, DI GIROLAMO, GRASSI, MOSELLA, PEDRINI, PORFIDIA, RAMPI, TRUPIA, VOLPINI

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia

Presentata il 30 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il riconoscimento della guarigione da una malattia è, ancor oggi, negato da disposizioni di legge o di regolamento che impongono a persone ormai guarite di sottostare a limitazioni derivanti dal precedente e superato stato patologico. Ciò risulta particolarmente evidente e penalizzante per una parte della popolazione italiana, circa 300.000 persone, colpita dalle tante e diverse sindromi patologiche che si raccolgono sotto il termine di «epilessia». Con 25.000 nuovi casi all'anno, l'epilessia interessa direttamente tra lo 0,5 e l'1 per cento dei nostri concittadini, la cui qualità di vita è fortemente compromessa da un persistente e ingiustificato preconcetto ancor più che dalla stessa patologia. L'epilessia è stata riconosciuta come «malattia sociale» dal decreto del Ministro della sanità 5 novembre 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 19 febbraio 1966. Un fenomeno sociale estremamente vasto dove preconcetto e disposti discriminanti spingono nell'ombra le persone affette da epilessia e le loro famiglie, rendendo clandestina una grande patologia sociale.
      Eppure la logica e la giustizia portano a concludere che la guarigione deve comportare per tutti il recupero pieno dei diritti della persona e il superamento delle
 

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limitazioni derivanti dal precedente e superato stato patologico; e ciò deve valere anche per l'epilessia. Invece, ai soggetti che sono stati affetti da epilessia tali diritti sono negati e non viene riconosciuta la loro guarigione.
      Così come è ampio lo spettro delle sindromi che si raccolgono sotto il termine di «epilessia», altrettanto diversificate sono le situazioni che denotano la guarigione. In alcuni casi la guarigione è connaturata all'evoluzione stessa di una specifica sindrome, in altri si raggiunge grazie a terapie farmacologiche o chirurgiche. Se la guarigione è, quindi, un traguardo raggiunto o raggiungibile per molte persone affette da epilessia, essa non può non coniugarsi con il superamento delle limitazioni alla libertà personale che erano proprie dello stato patologico. Secondo il pensiero di molte associazioni, quali, in particolare, l'Associazione italiana contro l'epilessia (AICE) e la Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), la presente proposta di legge prevede il riconoscimento della guarigione e, insieme ad esso, il pieno recupero di tutti i diritti civili della persona. Insieme con il riconoscimento della guarigione devono essere attuate anche misure efficaci per favorire l'integrazione delle persone che restano in situazioni invalidanti, come accade nei casi di epilessie farmacoresistenti. Numerose sono le cause di invalidità che comportano impedimento al rilascio o al rinnovo della patente di guida o parziali limitazioni a tale riguardo. Posta la necessità di rimuovere le norme discriminanti per coloro ai quali è stata certificata la guarigione - si veda l'articolo 320 del regolamento di esecuzione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 - rimangono altri casi più generali di discriminazione in materia di pari opportunità e di piena integrazione delle persone con invalidità, come, ad esempio, il maggiore costo imposto in un determinato arco temporale alle persone con invalidità, o irrazionali e punitivi tempi per il rinnovo o il rilascio della patente di guida. L'aggiornamento delle condizioni di rilascio e di rinnovo delle patenti speciali per le persone affette da epilessia è, appunto, grazie anche al contributo culturale delle loro organizzazioni di volontariato, quali l'AICE e le altre associazioni federate nella FISH, l'occasione per rimuovere, per tutte le condizioni invalidanti similari, penalizzanti onerosità rispetto al rilascio e al rinnovo delle patenti ordinarie di guida e per garantire l'accesso ad agevolazioni relative al diritto al lavoro e alla mobilità.
      La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.
      All'articolo 1 si prevede, a fronte della certificazione specialistica e dell'accertamento medico-legale della guarigione, la rimozione delle limitazioni conseguenti al precedente e superato stato patologico, dell'obbligo di dichiarare la superata condizione patologica e della possibilità che possa essere oggetto di discriminazione. Inoltre, questo articolo prevede che per imporre una qualsiasi limitazione ad una persona, a causa di una condizione patologica, detta condizione debba constare da specifica certificazione medica.
      All'articolo 2 si prevede che alle persone affette da epilessie farmacoresistenti siano riconosciute una percentuale di invalidità civile almeno pari al 46 per cento e la situazione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
      All'articolo 3 è istituita la commissione nazionale permanente per le epilessie, alla quale è attribuita una serie di compiti finalizzati a incentivare una politica sanitaria generale sulle epilessie nonché a garantire la piena integrazione sociale delle persone affette da epilessia e delle loro famiglie.
      Con l'articolo 4 si definiscono condizioni e tempi per il rilascio e il rinnovo delle patenti speciali per le persone affette da epilessia in trattamento e senza crisi e si definisce l'accesso ad agevolazioni per la mobilità e il lavoro per le persone che, a causa della loro condizione patologica, non sono abilitate alla guida di un veicolo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento della guarigione).

      1. La persona, già affetta da uno stato patologico invalidante, la cui guarigione sia certificata da un medico specialista e accertata dalla competente commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è considerata clinicamente guarita.
      2. A seguito dell'accertamento della guarigione, effettuato ai sensi del comma 1, decadono tutte le limitazioni derivanti dal precedente stato patologico.
      3. Alla persona, la cui guarigione sia stata accertata secondo le disposizioni del comma 1, non possono essere richieste dichiarazioni riferite al precedente stato patologico, né possono essere operate nei suoi confronti discriminazioni da esso derivanti.
      4. Le limitazioni alla libertà personale previste dalla legislazione vigente in conseguenza di uno stato patologico possono essere applicate solo a seguito di specifica certificazione medica che, con riferimento alla singola persona, attesti la sussistenza dello stato patologico.

Art. 2.
(Diritti delle persone con epilessie
farmacoresistenti).

      1. Alle persone affette da epilessie farmacoresistenti è riconosciuta dalla competente commissione medico-legale, anche per gli effetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, una percentuale di invalidità civile almeno pari al 46 per cento.
      2. Alle persone affette da epilessie farmacoresistenti, a seguito di accertamento della competente commissione medico-legale, è riconosciuta la situazione con

 

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connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 3.
(Commissione nazionale permanente
per le epilessie).

      1. Presso il Ministero della salute, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, è istituita, con decreto del Ministro della salute, la commissione nazionale permanente per le epilessie, con il compito di:

          a) proporre gli indirizzi programmatici nell'ambito del Piano sanitario nazionale per la predisposizione di atti del Governo concernenti le epilessie;

          b) predisporre la revisione e l'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, concernente le percentuali di invalidità derivanti dalle epilessie nonché il monitoraggio delle stesse;

          c) predisporre tutte le azioni che si ritengano necessarie per superare il persistente preconcetto sulle epilessie, riconosciute quali patologie sociali, e per promuovere la ricerca, la cura e l'integrazione sociale per le persone affette da epilessia e le loro famiglie;

          d) predisporre, per gli operatori del Servizio sanitario nazionale e per le persone affette da epilessia e le loro famiglie, interventi formativi e informativi per la prima comunicazione della diagnosi relativa allo stato invalidante, nonché per l'accesso ai percorsi di cura e di integrazione scolastica, formativa e lavorativa.

      2. La commissione nazionale permanente per le epilessie è composta da tre membri indicati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative sul territorio nazionale delle persone affette da epilessie e delle loro famiglie e da tre medici specialisti competenti in epilessie indicati dal Ministero della salute. Il

 

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presidente è nominato dal Ministro della salute. A seguito della prima convocazione la commissione nazionale permanente per le epilessie adotta un regolamento recante norme per il proprio funzionamento.

Art. 4.
(Normativa relativa al rilascio
della patente di guida).

      1. I costi di rilascio e di rinnovo delle patenti speciali di guida non possono superare, comparativamente per identici intervalli di tempo, i costi del rilascio e del rinnovo delle patenti ordinarie di guida.
      2. Le persone affette da epilessia in terapia e senza crisi da almeno un anno possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente speciale di guida per le categorie A o B per un periodo pari a quello dell'assenza di crisi e comunque non superiore a cinque anni.
      3. I benefìci riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, previsti dall'articolo 21 e dall'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, al fine di promuovere e di realizzare la piena integrazione nel mondo del lavoro delle persone affette da invalidità, sono estesi a tutti i soggetti che, a causa della loro condizione patologica, non sono abilitati alla guida di un veicolo.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con proprio regolamento, apporta modifiche alla lettera d) del punto D dell'appendice II al titolo IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti criteri:

          a) prevedere che le parole: «agli epilettici» siano sostituite dalle seguenti: «alle persone affette da epilessia»;

          b) prevedere che le parole: «o che abbiano sofferto in passato di epilessia» siano sostituite dalle seguenti: «da epilessia».

 

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      5. Il medico che diagnostica una crisi epilettica è tenuto a comunicare formalmente e per iscritto tale diagnosi alla Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti, ai fini della conseguente sospensione della patente di guida e del riconoscimento dei benefìci previsti ai sensi del comma 3. Di tale comunicazione il medico è tenuto, altresì, a informare il soggetto affetto da epilessia.


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