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PDL 2003

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2003



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZANOTTI, BARANI, CANCRINI, LO MONTE, PELLEGRINO, BAFILE, BIANCHI, BUCCHINO, BURTONE, DI GIROLAMO, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, LUCÀ, LUMIA, MOSELLA, RAMPI, SANNA, SQUEGLIA, TRUPIA

Nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e di insegnanti di sostegno

Presentata il 29 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di rendere il processo di integrazione scolastica più articolato e qualitativamente più rispondente alle esigenze degli alunni con disabilità. Tale proposta risponde alle giuste richieste di servizi e di operatori specializzati, avanzate dalle famiglie di alunni portatori di diverse tipologie di disabilità e dalle loro associazioni o federazioni e tende ad assicurare un miglioramento all'integrazione scolastica che consenta all'Italia di confrontarsi su un piano qualitativo con altri progetti comunitari concernenti i diritti delle persone con disabilità. Secondo i dati del servizio informativo del Ministero della pubblica istruzione, alla data del 23 ottobre 2006, in Italia, sono oltre 172.000 gli alunni con disabilità che frequentano le scuole statali, cui si aggiungono oltre 5.000 frequentanti le scuole paritarie e circa 10.000 frequentanti l'università, rappresentando circa il 2 per cento dell'intera popolazione studentesca. Tutti gli alunni frequentanti le scuole statali sono stati seguiti da oltre 90.000 insegnanti per il sostegno.
      Questa proposta di legge è suggerita dalla necessità di rendere efficacemente operativa la legislazione statale in materia
 

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di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap certificata come prevede la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

      Tale necessità a suo tempo fu rafforzata dalla storica sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987 che, ormai vent'anni fa, assicurò la frequenza delle scuole secondarie superiori agli alunni in situazione di handicap, indipendentemente dalla tipologia e dalla gravità del deficit, perché tale frequenza, fu detto, «è essenziale fattore di recupero e di superamento dell'emarginazione».
      I princìpi del modello italiano d'integrazione scolastica generalizzata sono ormai ben noti anche fuori dall'Unione europea e vengono molto apprezzati. Però, numerose ricerche sul campo e segnalazioni provenienti soprattutto dalle famiglie e dalle associazioni di persone con disabilità - tra le altre ed in particolare dall'Associazione italiana contro l'epilessia (AICE) e dalle altre associazioni aderenti alla Federazione italiana per il superamento dell'handiap (FISH) - evidenziano talune anomalie nell'applicazione dei princìpi che danneggiano la qualità in concreto dell'integrazione scolastica e rischiano di invalidare, nella prassi, la bontà degli stessi. Princìpi che sono stati recepiti da tutta la normativa primaria e secondaria successiva alla legge n. 104 del 1992, attraverso il regolamento sull'autonomia scolastica, di cui al decreto n. 275 del 1999, sino alla legge di riforma della scuola n. 53 del 2003, e da ultimo con le disposizioni in materia contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2007. Per dare maggior forza operativa a tali princìpi ed alla legge quadro n. 104 del 1992, che nel 2007 celebra i suoi quindici anni di vita, apprezzata dagli alunni e dalle loro famiglie e associazioni, si propone di integrare e migliorare tale normativa di riferimento per i diritti delle persone con disabilità.
      La presente proposta di legge si compone di sei articoli.
      All'articolo 1 si prevede, al fine non solo di assicurare il diritto allo studio degli alunni con disabilità, ma anche di garantire la continuità didattica, l'obbligo, per l'insegnante per il sostegno con nomina a tempo indeterminato, di rimanere sul posto organico per il sostegno per un periodo non inferiore a dieci anni prima di poter chiedere il trasferimento sul posto disciplinare.
      Agli articoli 2 e 3 si prevede che dopo il periodo minimo di permanenza di dieci anni sul posto organico per il sostegno, l'insegnante possa, su propria richiesta, trasferirsi sul posto disciplinare o rimanere su quello per il sostegno ed in questo caso avere diritto ad incentivi che dovranno essere stabiliti con apposito provvedimento del Ministro della pubblica istruzione.
      Con l'articolo 4, sempre in virtù dell'esigenza di assicurare concretamente la continuità didattica dell'insegnante per il sostegno, si pone, per coloro che vengono incaricati a tempo determinato, l'obbligo di rimanere nella classe assegnata per tutta la durata del ciclo di studi del grado di scuola frequentata dall'alunno in situazione di handicap certificata.
      All'articolo 5 viene soppresso il riferimento alle «aree disciplinari» per la nomina di docenti per il sostegno nelle scuole secondarie. Di fatto tali norme non sono mai state applicate nella scuola di primo grado, con ottimi risultati ai fini del funzionamento delle graduatorie e delle nomine; invece le quattro aree disciplinari sono state introdotte nelle scuole secondarie superiori, senza alcun effetto di certezza né per gli alunni, né per i docenti. Ad esempio, nell'area «tecnologica» si trovano diritto ed informatica, discipline fra loro diversissime, anche ai fini del sostegno didattico, e l'assegnazione a una o a un'altra area avviene talora in base a scelte locali del tutto sganciate da ogni criterio didattico, determinando discriminazioni a danno dei docenti con punteggio più alto in un'area ad opera di docenti con punteggio più basso in altre aree.
      Nell'articolo 6 si prevede, in particolare, che tutti gli studenti universitari aspiranti all'insegnamento debbano frequentare almeno 200 ore concernenti le
 

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problematiche pedagogiche, didattiche ed organizzativo-giuridiche relative all'integrazione scolastica e che quanti aspirano alla specializzazione per il sostegno debbano frequentare almeno 600 ore di discipline concernenti l'integrazione scolastica.
      Si prevede inoltre che debbano essere realizzate attività obbligatorie di aggiornamento in servizio per tutti i docenti di classi con alunni con disabilità, sulla base di contrattazione sindacale decentrata.
      Partendo dal presupposto che i docenti specializzati in attività per il sostegno costituiscono una risorsa professionale e svolgono funzioni di sostegno metodologico specifico agli altri docenti del consiglio di classe, si prevede l'obbligo per gli stessi consiglio di classe di programmare, all'inizio dell'anno scolastico e prima dell'inizio delle lezioni, il progetto d'integrazione di ciascun alunno con disabilità, supportato anche da attività formative e con il coinvolgimento delle associazioni di persone con disabilità e loro familiari.
      Si prevede infine che il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per l'integrazione scolastica delle persone disabili, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 agosto 2006, debba individuare indicatori per valutare in ciascuna classe ed in ciascuna scuola la qualità dell'integrazione scolastica realizzata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di garantire la continuità nel diritto allo studio degli alunni con disabilità, i docenti specializzati in attività di sostegno con contratto a tempo indeterminato, prima di poter chiedere il trasferimento su posto disciplinare, permangono sul posto organico di sostegno per un periodo non inferiore a dieci anni, assicurando comunque il sostegno allo stesso alunno per la durata di un intero grado di istruzione.

Art. 2.

      1. Al termine del periodo minimo di permanenza obbligatoria su posti per il sostegno all'integrazione scolastica, previsto dall'articolo 1, i docenti, con apposita domanda, possono permanere negli stessi posti con diritto ad incentivi.
      2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono indicati con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposita contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro della pubblica istruzione, della mancanza di accordo delle parti, decorsi tre mesi dalla loro convocazione.

Art. 3.

      1. I docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, possono, con apposita domanda, chiedere il trasferimento su posto disciplinare

 

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ovvero permanere sul posto di sostegno e avvalersi degli incentivi disposti dal medesimo decreto.

Art. 4.

      1. L'incarico a tempo determinato dei docenti assegnati per il sostegno permane per tutta la durata del grado scolastico frequentato dall'alunno con disabilità certificata.

Art. 5.

      1. All'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, le parole da: «nelle aree disciplinari» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di un unico elenco risultante dalle diverse graduatorie relative alle rispettive classi di concorso».
      2. All'articolo 40, comma 3, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, le parole: «ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria,» sono soppresse.

Art. 6.

      1. I docenti specializzati in attività di sostegno costituiscono una risorsa professionale in dotazione alle singole comunità scolastiche e svolgono una funzione di sostegno metodologico specifico agli altri docenti del consiglio di classe ai fini dell'integrazione dell'alunno con disabilità certificata con i compagni di classe e con l'intera comunità scolastica.
      2. All'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni, tutti i docenti delle classi cui sono iscritti alunni con disabilità certificata sono tenuti a programmare il progetto didattico personalizzato di integrazione, che prevede anche la realizzazione di idonee attività formative svolte da esperti segnalati anche dalle associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari.

 

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      3. Gli interventi didattici dei docenti specializzati in attività di sostegno sono finalizzati allo sviluppo delle potenzialità personali dell'alunno con disabilità certifica e degli alunni della sua classe sotto il profilo dell'apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione.
      4. Gli studenti universitari che aspirano all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado sono tenuti a frequentare corsi semestrali di almeno 200 ore concernenti gli aspetti pedagogici, didattici ed organizzativo-giuridici relativi all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
      5. Chiunque intenda conseguire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata è tenuto a frequentare corsi semestrali di almeno 600 ore.
      6. Tutti i docenti incaricati su classi con alunni con disabilità sono tenuti a corsi annuali di aggiornamento in servizio sulle problematiche dell'integrazione scolastica, sulla base di accordi sindacali decentrati.
      7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per l'integrazione delle persone disabili, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 agosto 2006, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, come elementi essenziali delle prestazioni scolastiche, indicatori di qualità idonei a valutare per ogni classe e per ogni scuola il livello di qualità di integrazione scolastica realizzata.


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