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PDL 2307

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2307



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOATO

Modifica dell'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno

Presentata il 7 novembre 2006
(Annunziata il 1o marzo 2007)


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella XIV legislatura è iniziato l'iter parlamentare del disegno di legge governativo (atto Camera n. 5085) presentato conseguentemente all'approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno. Tale iter non ha avuto conclusione e per tale ragione ripresentiamo, nella attuale legislatura, il testo integrale della relazione e degli articoli:

      « Il disegno di legge modifica la legge 22 novembre 1988, n. 516, e si compone di due articoli.
      L'articolo 1 approva l'intesa firmata il 23 aprile 2004 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, recepita con legge 22 novembre 1988, n. 516.
      L'articolo 2 sostituisce l'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, consentendo il riconoscimento, secondo i criteri dettati dagli articoli 3 e 8 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, della laurea in teologia e del diploma in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica. Le università rilasciano il titolo di primo livello - laurea - al termine di corsi di durata triennale, ed il titolo di secondo livello - laurea specialistica - al termine di corsi di cinque anni. L'Istituto avventista di cultura biblica è tenuto quindi a rispettare le tipologie previste dall'ordinamento italiano per i citati titoli.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, ed il Presidente dell'Unione italiana delle Chiese cristiane

 

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avventiste del 7o giorno, Pastore Lucio Altin, hanno firmato il 23 aprile 2004 un'intesa modificativa dell'articolo 12 dell'intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed
 

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approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, al fine di consentire il riconoscimento non soltanto del diploma in teologia e in cultura biblica rilasciato dall'Istituto avventista di cultura biblica "Villa Aurora" di Firenze, com'è ora consentito, ma anche il riconoscimento della laurea in teologia che prevede una durata di cinque anni.
      Il Presidente dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno ha chiesto, nel settembre del 1999, la revisione dell'articolo 12 dell'intesa del 1986, ai sensi dell'articolo 37 della stessa intesa, nel quale si prevede la possibilità di sottoporre a nuovo esame la disposizione dell'articolo 12, su richiesta dell'Unione stessa.
      Il testo dell'intesa è stato predisposto dalla Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose, integrata per l'occasione dai rappresentanti dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno.
      È stato acquisito, nel dicembre del 2000, il parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, confermato di recente dal rappresentante dell'attuale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose.
      È stato inoltre acquisito il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa.
      Le trattative sono iniziate nel luglio del 2000 e si sono concluse con la sigla del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 16 gennaio 2001.
      Il Consiglio dei ministri ha espresso il proprio assenso alla firma dell'intesa il 14 febbraio 2003.
      Il disegno di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno).

      1. È approvata l'allegata intesa firmata il 23 aprile 2004 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, ai sensi dell'articolo 37, terzo comma, della citata intesa.

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516).

      1. L'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - 1. Sono riconosciuti, secondo i criteri degli articoli 3 e 8 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
      2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. Gli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 possono usufruire degli stessi rinvii del servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
      4. La gestione e il regolamento della facoltà dell'Istituto, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste».

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INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7o GIORNO MODIFICATIVA DELL'ARTICOLO 12 DELL'INTESA FIRMATA IL 29 DICEMBRE 1986 ED APPROVATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N.  516

PREAMBOLO

        La Repubblica Italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Aventiste del 7o Giorno, considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, convengono, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della citata intesa, di modificarla con le seguenti disposizioni:

Art. 1.
(Istituto Avventista di Cultura Biblica).

        1. L'articolo 12 dell'intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7o Giorno, firmata il 29 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

        «Art. 12. - Sono riconosciuti, secondo i criteri degli articoli 3 e 8 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
        I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        Gli studenti iscritti ai corsi di cui al primo comma possono usufruire degli stessi rinvii del servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
        La gestione e il regolamento della facoltà dell'Istituto, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste».

 

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Art. 2.
(Legge di approvazione dell'intesa).

        1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

        Roma, 23 aprile 2004.

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri

Silvio Berlusconi

Il Presidente dell'Unione Italiana
delle Chiese Cristiane Avventiste
del 7o Giorno

Lucio Altin


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