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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2307 |
« Il disegno di legge modifica la legge 22 novembre 1988, n. 516, e si compone di due articoli.
L'articolo 1 approva l'intesa firmata il 23 aprile 2004 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, recepita con legge 22 novembre 1988, n. 516.
L'articolo 2 sostituisce l'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, consentendo il riconoscimento, secondo i criteri dettati dagli articoli 3 e 8 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, della laurea in teologia e del diploma in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica. Le università rilasciano il titolo di primo livello - laurea - al termine di corsi di durata triennale, ed il titolo di secondo livello - laurea specialistica - al termine di corsi di cinque anni. L'Istituto avventista di cultura biblica è tenuto quindi a rispettare le tipologie previste dall'ordinamento italiano per i citati titoli.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, ed il Presidente dell'Unione italiana delle Chiese cristiane
1. È approvata l'allegata intesa firmata il 23 aprile 2004 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, ai sensi dell'articolo 37, terzo comma, della citata intesa.
1. L'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - 1. Sono riconosciuti, secondo i criteri degli articoli 3 e 8 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Gli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 possono usufruire degli stessi rinvii del servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione e il regolamento della facoltà dell'Istituto, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste».
La Repubblica Italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Aventiste del 7o Giorno, considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, convengono, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della citata intesa, di modificarla con le seguenti disposizioni:
1. L'articolo 12 dell'intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7o Giorno, firmata il 29 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - Sono riconosciuti, secondo i criteri degli articoli 3 e 8 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Gli studenti iscritti ai corsi di cui al primo comma possono usufruire degli stessi rinvii del servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
La gestione e il regolamento della facoltà dell'Istituto, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste».
1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.
Roma, 23 aprile 2004.
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