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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2308 |
«Il 27 maggio 2005 il Presidente del Consiglio dei ministri e il Moderatore della Tavola Valdese hanno firmato l'intesa tra la Repubblica italiana e la Tavola Valdese, modificativa dell'intesa firmata il 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, la quale aveva apportato integrazioni alla prima intesa con la Tavola Valdese, firmata il 21 febbraio 1984 e approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449.
L'integrazione del 1993 ha consentito di inserire la Tavola Valdese tra i soggetti che partecipano al riparto della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, limitatamente alle somme derivanti da scelte operate in suo favore dai contribuenti.
Ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, della legge 11 agosto 1984, n. 449, la Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose, su richiesta avanzata dal Moderatore della Tavola Valdese, il 24 giugno 2004 ha predisposto, unitamente alla delegazione della Tavola Valdese, il testo di intesa che si sottopone all'approvazione da parte del Parlamento, al fine di consentire alla Confessione
1. È approvata l'allegata intesa firmata il 27 maggio 2005 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola Valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, della legge 11 agosto 1984, n. 449.
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, è sostituito dal seguente:
«3. L'attribuzione alla Tavola Valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse».
1. Le modifiche apportate alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. La Repubblica italiana e la Tavola Valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste), considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993, ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, convengono ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449, di modificarla con le seguenti disposizioni.
1. Il comma 3 dell'articolo 3 dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 è sostituito dal seguente:
«3. L'attribuzione alla Tavola Valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse».
1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 25 gennaio 1993 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
Roma, 27 maggio 2005.
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