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PDL 2286

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2286



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONTENTO

Disposizioni per accrescere la sicurezza della circolazione stradale mediante l'utilizzo della segnaletica orizzontale

Presentata il 20 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Purtroppo, le cronache nazionali e locali ci hanno tristemente abituato a sinistri stradali dalle conseguenze spesso così tragiche da scuotere le coscienze dell'opinione pubblica. In questo senso, risultano numerosi gli episodi legati ad immissioni contromano lungo le autostrade e le strade extraurbane che insistono sul territorio nazionale. Pare al proposito acclarato che non sempre questa specifica tipologia di incidenti si verifica a causa di comportamenti incoscienti o, peggio ancora, di insani giochi al volante. Piuttosto, a volte, l'errato impiego delle corsie di accelerazione e di decelerazione dipende dalla semplice distrazione degli utenti della strada e dalla scarsa conoscenza dei luoghi di transito. Un discorso a se stante meritano le infrastrutture che attraversano zone particolarmente nebbiose, nelle quali in talune occasioni la visibilità scende ben al di sotto di limiti accettabili. Per questo appare quanto mai necessario e urgente intervenire - anche legislativamente - in materia, posto che la soluzione al problema qui denunciato sembra davvero di comoda applicazione e di basso impatto economico. In effetti, un'indicazione orizzontale disegnata sull'asfalto potrebbe denunciare tempestivamente a chi sbaglia ingresso autostradale che il senso di marcia intrapreso è inverso rispetto a quello consentito, scongiurandone di fatto l'immissione in carreggiata.
      All'uopo viene in soccorso la segnaletica orizzontale già prevista dall'articolo 40 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, più nello specifico, dall'articolo 147 del
 

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regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. In particolare, le frecce direzionali contemplate dall'articolo 147 del regolamento consentono all'utente della strada di individuare in tempo utile le corsie specializzate o di attestamento. Ma, come puntualizzato dal citato articolo 147, le frecce direzionali possono essere impiegate anche per «segnalare le direzioni consentite o quelle vietate».
      Pertanto, con la modifica dell'articolo 147 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada il Governo potrebbe estendere obbligatoriamente l'apposizione di simili indicatori ottici anche lungo le rampe e le corsie di accelerazione e di decelerazione delle autostrade e delle strade extraurbane nazionali. Il costo dell'operazione non risulterebbe certo dei più rilevanti, stante anche il beneficio ottenuto in termini di oneri sociali che verrebbero di conseguenza evitati scongiurando sinistri dagli esiti mortali o gravemente invalidanti. La presenza sul manto bituminoso di tali indicazioni potrebbe rivelarsi utile anche nel caso in cui il guidatore si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o abbia abusato di bevande alcoliche, non potendosi a priori escludere che lo stesso si renda conto in tempo opportuno della pericolosità della manovra intrapresa.
      Gli enti e i soggetti pubblici e privati che gestiscono la rete autostradale e le strade extraurbane nazionali dovranno conformarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle disposizioni di modifica nella Gazzetta Ufficiale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla modifica dell'articolo 147 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, stabilendo che le frecce direzionali, previste dall'articolo 40, comma 2, lettera d), del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere tracciate lungo le rampe e le corsie di accelerazione e di decelerazione delle autostrade e delle strade extraurbane principali per indicare il senso di marcia ivi consentito.

Art. 2.

      1. Gli enti e i soggetti gestori della rete autostradale e delle strade extraurbane principali eseguono le operazioni necessarie per conformarsi alle disposizioni introdotte ai sensi dell'articolo 1 entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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