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PDL 2044

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2044



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BIANCHI, ACERBO, BAFILE, BELLILLO, BUCCHINO, BURGIO, GIULIO CONTI, FORLANI, GALATI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, LOMAGLIO, LO MONTE, MAZZONI, NARDI, RIGONI, RUTA, SANZA, SASSO, SERVODIO, VILLARI

Norme per la promozione della figura professionale dell'animatore di corsia ospedaliera

Presentata l'11 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Da anni negli ospedali e nei luoghi di cura, soprattutto all'estero, ci si avvale della comicoterapia, una terapia che trova i suoi fondamenti teorici nella gelotologia (dal greco «gelos» che vuoi dire «riso»). Partendo dagli schemi della «commedia dell'arte», adattati appositamente alla realtà della corsia ospedaliera, numerosi sono stati gli esperimenti che hanno tentato di rivoluzionare l'approccio al paziente, trasformando il periodo della malattia in una dimensione nuova in cui egli possa assurgere al ruolo di protagonista creativo.
      La presa in carico del paziente da parte del sistema sanitario non può limitarsi, soprattutto per le patologie più gravi che costringono a lunghi periodi di degenza, alla mera ospedalizzazione. In linea con la necessità di porre il complesso delle esigenze fisiche ma anche psichiche del paziente al centro delle attenzioni degli operatori sanitari, è di primaria importanza affiancare alla ospedalizzazione del malato percorsi mirati ad enfatizzare la sua creatività e la capacità di esternare i sentimenti.
      Le esperienze maturate, soprattutto all'estero, hanno dimostrato come il coinvolgimento dei degenti, con il supporto di professionisti appositamente preparati, in attività ludiche o culturali, oltre a migliorare
 

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la qualità della vita nel periodo di permanenza in ospedale, agevola il percorso riabilitativo cui gli stessi sono sottoposti.
      La possibilità di astrarsi dalla «condizione di ricoverato», perché impegnato come protagonista in attività di recitazione o in giochi, stimola un atteggiamento collaborativo del paziente rispetto alla somministrazione delle terapie mediche, migliorando in definitiva anche la reazione alle cure prescritte.
      La presente proposta di legge, che prevede l'istituzione di una nuova figura professionale, quella dell'animatore di corsia ospedaliera, vuole coniugare un verbo ancora poco utilizzato nella sanità italiana: «umanizzare». Umanizzare vuole dire armonizzare, cioè rendere sereno e stabile il rapporto degli utenti con il luogo che li ospita e con il personale che li assiste. Vuol dire avere la sensibilità di cogliere i segni positivi nella personalità del paziente, che pur sussistono in un periodo di degenza, per enfatizzarli. L'animatore di corsia, sotto la guida ed il controllo del personale ospedaliero, potrà aiutare i degenti a occupare il proprio tempo in maniera costruttiva, a socializzare maggiormente tra di loro e a dare libero sfogo ai propri impulsi creativi (non solo recitativi), sfruttando la disponibilità di tempo libero propria di chi è ricoverato in una struttura sanitaria. Elemento imprescindibile di questa operazione è il coordinamento di medici ed infermieri durante l'attività, per consentire al paziente di costruire un rapporto realmente umano con le persone con cui dovrà convivere inevitabilmente per una parentesi della sua vita.
      È ormai accertato scientificamente che molte malattie hanno una causa psicosomatica e una branca della medicina, la psico-neuroendocrino-immunologia, si occupa proprio della relazione intercorrente tra depressione, tristezza, malinconia e l'insorgere di patologie, a volte anche gravi, tra i pazienti che denunciano tale stato interiore.

      L'attività di animazione in corsia rientra tra le nuove modalità di approccio terapeutico del degente. Il recupero fisico e psichico del paziente, secondo questa nuova terapia, è strettamente dipendente dalla condizione psicologica e umorale e dalla qualità del rapporto instaurato con il personale ospedaliero. Ed è proprio partendo da queste premesse che le tecniche di recitazione, la realizzazione di spettacoli di clownerie o di teatro comico o il coinvolgimento del paziente in attività ricreative hanno dimostrato una incidenza effettiva nel processo di guarigione.
      Con la presente proposta di legge si intende istituire questa nuova figura professionale, pur nella consapevolezza che il buon esito della sua attività dipende dall'instaurarsi di un rapporto quotidiano di collaborazione tra l'animatore e il personale sanitario, con il quale si cercherà di restituire il pieno valore umano alla degenza.
      Nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione sarà compito delle regioni attivare appositi corsi di formazione professionale, contribuendo così anche all'offerta di nuove opportunità di lavoro e convertendo in operatori professionisti tutti coloro che si sono avvicinati all'attività di umanizzazione degli ospedali proponendosi come volontari, mancando però di una preparazione specifica e di concrete possibilità di impiego.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di favorire il processo di umanizzazione della degenza ospedaliera e di migliorare la qualità della vita nel periodo di permanenza nelle strutture sanitarie pubbliche e private, è istituita la figura professionale dell'animatore di corsia ospedaliera e di comunità, di seguito denominato «animatore di corsia».
      2. La funzione dell'animatore di corsia è quella di enfatizzare in senso positivo le emozioni dei pazienti, organizzando attività culturali e ricreative con il coinvolgimento attivo dei degenti, a prescindere dalla loro età e dalla patologia di cui sono affetti.
      3. Ai fini dell'ottimale realizzazione delle attività di cui al comma 2, può essere prevista la partecipazione dei familiari dei pazienti nonché delle persone che si recano in visita agli stessi.
      4. L'attività dell'animatore di corsia è autorizzata dalla direzione sanitaria e controllata dal personale sanitario della struttura ospedaliera; essa si svolge secondo protocolli elaborati dalla direzione ospedaliera e mirati a coordinare il tempo e le modalità delle attività ricreative con le esigenze connesse alla somministrazione delle terapie prescritte ai pazienti.

Art. 2.

      1. Le regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, disciplinano, con proprie leggi, la figura professionale dell'animatore di corsia e ne favoriscono l'attività come ausilio psicologico nei confronti del paziente nonché come apporto complementare all'impegno professionale del personale medico e infermieristico.

 

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      2. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali relativi alle attività di formazione professionale, possono istituire, senza oneri per la finanza pubblica, appositi corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento per gli animatori di corsia. La qualifica professionale di animatore di corsia si consegue mediante il superamento degli esami finali dell'apposito corso di formazione istituito ai sensi del presente comma.
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