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PDL 2213

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2213



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIOFFI, SATTA, AFFRONTI, CAPOTOSTI, D'ELPIDIO, GIUDITTA, LI CAUSI, PICANO, ROCCO PIGNATARO

Istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sulle isole minori

Presentata il 5 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Le isole minori sono, nel nostro Paese, molto spesso penalizzate dal punto di vista economico nonostante rappresentino un patrimonio di valore inestimabile dal punto di vista turistico. Le loro bellezze riescono infatti ad attrarre numerosi visitatori, anche stranieri, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo.
      Tale flusso turistico è di fondamentale importanza in quanto dà lavoro a tantissime persone; le isole minori hanno un'economia fondata sul turismo con picchi stagionali. La loro attrattività rischia, però, di scontrarsi con la mancanza di strutture adeguate per rendere accessibili e fruibili le loro bellezze. Per fare ciò, ossia effettuare costanti investimenti, esse hanno bisogno di cospicue risorse. Tali risorse possono essere assicurate dall'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri.
      I proventi che deriveranno da tale contributo saranno, infatti, destinati a finanziare interventi per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistica, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari, per il controllo della sicurezza territoriale nonché per la tutela ambientale.
      Pertanto, con la presente proposta di legge, che istituisce il contributo per lo sbarco di passeggeri sulle isole minori, a decorrere dal 1o gennaio 2007, saranno assicurate nuove entrate con un sacrificio minimo per i contribuenti.
      Tale contributo, stabilito nella misura massima di un euro, non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli
 

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studenti pendolari che arrivano sulle isole tramite le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime.
      L'articolo 1 prevede, al comma 4, che il contributo sia disciplinato da un apposito regolamento comunale che determina, tra l'altro, la misura del contributo stesso, le eventuali esenzioni e riduzioni, nonché l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo stesso.
      Il comma 5 prevede, invece, che siano le compagnie di navigazione e gli altri vettori esistenti a provvedere al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e a presentare al comune la relativa dichiarazione, rispettando i termini e le modalità anch'essi stabiliti dal regolamento comunale.
      Eventuali omissioni o ritardi nel pagamento del contributo devono essere notificati, tramite avvisi di accertamento, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati.
      L'omissione o l'infedele presentazione della dichiarazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. L'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i comuni delle isole minori, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio, di seguito denominato «contributo», operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari, per il controllo della sicurezza territoriale nonché per la tutela ambientale.
      2. Il contributo non è dovuto dai soggetti residenti e dai lavoratori e dagli studenti pendolari che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime.
      3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di un euro per passeggero.
      4. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare:

          a) la misura del contributo;

          b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;

          c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.

      5. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano

 

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al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
      6. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo ai sensi del comma 5 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
      7. Per l'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. L'irrogazione delle sanzioni previste dal presente comma è effettuata con la procedura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
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