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PDL 2287

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2287



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONTENTO

Modifiche agli articoli 585 e 699 del codice penale e agli articoli 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di sanzioni penali per il porto di armi o di strumenti atti ad offendere

Presentata il 20 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Recenti avvenimenti hanno confermato, purtroppo, l'abitudine di molte persone, soprattutto giovani, di portare con sé armi o strumenti atti ad offendere.
      Si tratta di comportamenti inaccettabili proprio perché idonei ad aggravare le conseguenze di litigi o risse, scatenati, spesso per futili motivi, anche all'interno di locali o esercizi pubblici molto frequentati.
      Analoghi comportamenti si registrano ormai anche in occasione di manifestazioni pubbliche, non escluse, stando ai fatti di cronaca, quelle di carattere sportivo. Le esortazioni affinché tali atteggiamenti abbiano a modificarsi, conseguenti ai troppi episodi di sangue che hanno coinvolto i più giovani, sono cadute frequentemente nel vuoto e richiedono, quindi, iniziative più decise.
      Una di queste non può che condurre ad un inasprimento delle pene attualmente previste dalla legislazione vigente in materia di porto di armi e di strumenti destinati all'offesa della persona.
      La presente proposta di legge risponde a questa finalità e lo fa intervenendo, con aggiustamenti improntati - ci si augura - a princìpi di razionalità, sulle disposizioni del codice penale e delle leggi vigenti in materia.
      Per tali motivi si auspica, quindi, l'approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

      1. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Nei casi previsti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577».

      2. All'articolo 699 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «fino a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da otto mesi a due anni»;

          b) al secondo comma, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895).

      1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110).

      1. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive

 

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modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole da: «da un mese» fino a: «lire 400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro»;

          b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive, non si applicano le disposizioni del periodo precedente e in ogni caso l'arresto non può essere inferiore a sei mesi».


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